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Circolare numero 92 del 07-05-2015


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 07/05/2015
Circolare n. 92
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Regolamentazione comunitaria: Decisione n. 1/2014, del 28 novembre 2014, del Comitato misto istituito nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone. Applicabilità del Regolamento (UE) n. 465/2012 nei rapporti con la Svizzera. Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.

SOMMARIO:

A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Regolamento UE n. 465/2012 si applica anche nei rapporti con la Svizzera.

Premessa

 

Con Decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012, del Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - costituiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 - si applicano anche alla Svizzera (circolare n. 107 del 2012).

 

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012, entrato in vigore il 28 giugno 2012.

 

Come precisato con circolare n. 115 del 2012 (punto 5) il predetto regolamento di modifica non era immediatamente applicabile nei rapporti con la Svizzera. Come noto, infatti, l’applicazione delle disposizioni della normativa comunitaria, entrate in vigore successivamente alla data della firma dell’Accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone (21 giugno 1999), è subordinata all’adozione della Decisione di rito da parte del Comitato misto (circolare n. 118 del 2002).

 

1 Applicazione del Regolamento UE n. 465/2012 nei rapporti con la Svizzera.

 

Il Comitato misto, istituito nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ha adottato, in data 28 novembre 2014, la Decisione n. 1/2014 (allegato n. 1), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 367  del 23 dicembre 2014.

 

Con tale Decisione  è stato aggiornato e modificato l’allegato II del predetto Accordo CH-UE sulla libera circolazione (21 giugno 1999)  e sono  state inserite tra le disposizioni  applicabili alla Svizzera quelle contenute nel Regolamento (UE) n. 465/2012. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le modifiche alle norme in materia di legislazione applicabile, introdotte dal regolamento (UE) n. 465/2012, e le disposizioni amministrative e operative emanate dall’Istituto con circolare n. 115 del 2012, trovano applicazione anche nei rapporti con la Svizzera.

 

Per quanto concerne il regime transitorio per l’applicazione del Regolamento n. 465/2012 alla Svizzera, si rinvia ai criteri delle disposizioni transitorie di cui alla circolare n. 115 del 2012, che dovranno essere applicati con riferimento alla data del 1° gennaio 2015.

 

Si rammenta, infine, che l’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone non è ancora applicabile nei rapporti con la Croazia; pertanto, in materia di legislazione applicabile restano confermate le disposizioni indicati al punto 4.2 della circolare n. 165 del 2013.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi