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Circolare numero 93 del 06-08-2020


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 06/08/2020
Circolare n. 93
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

 

 

 

 

INDICE

 

 

Premessa

 

1.  Destinatari della norma

2.  Requisito per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici

3.  Attività di monitoraggio

4.  Presentazione e gestione delle domande di prepensionamento

5.  Decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati

 

 

 

 

Premessa

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all’articolo 1, comma 500, reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (Allegato n. 1).

 

 

In particolare, il citato comma 500 prevede che: “Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 […]. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita […]”

 

 

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per l’applicazione del suesposto articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019.

 

 

 

 

1.   Destinatari della norma

 

 

L’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019 trova applicazione nei confronti dei lavoratori poligrafici dipendenti di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

 

Possono accedere al prepensionamento di cui al citato comma 500 dell’articolo 1 esclusivamente i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende che sono state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 148 del 2015 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Restano pertanto escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

 

 

Come previsto dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 

 

 

 

 

2.  Requisito per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici

 

 

I lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 1 della presente circolare, in deroga al requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

 

 

Il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

 

 

Ai fini del perfezionamento del predetto requisito vanno considerati tutti i contributi accreditati e quindi anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. Qualora per il raggiungimento del requisito contributivo concorrano i periodi riconosciuti a seguito di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del trattamento pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di costituzione della citata rendita.

 

 

Con riferimento al requisito contributivo non trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

 

 

 

 

 

3. Attività di monitoraggio

 

 

L’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019 prevede che “i trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l’anno 2020, 44,6 milioni di euro per l’anno 2021, 51,2 milioni di euro per l’anno 2022, 54,7 milioni di euro per l’anno 2023, 50,8 milioni di euro per l’anno 2024, 33,3 milioni di euro per l’anno 2025, 19,3 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l’anno 2027, che costituisce tetto di spesa”.

 

 

Il citato comma 500 prevede che: “L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento […] secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente”.

 

 

Al fine di consentire le operazioni di monitoraggio e la tempestiva verifica del rispetto del limite di spesa annuo previsto dalla norma, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasmette all’INPS i singoli accordi di procedura, non appena sottoscritti e nel rispetto dell’ordine cronologico di sottoscrizione, mediante invio all’indirizzo PEC dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, allegando a ciascun accordo l’elenco, fornito dal datore di lavoro, dei soggetti ammessi al prepensionamento con i relativi dati anagrafici.

 

 

L’INPS effettua il monitoraggio con riferimento ai soli soggetti il cui nominativo è indicato nei predetti elenchi forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 

 

La Direzione centrale Pensioni, per ciascun accordo, quantifica gli oneri con riferimento ai singoli soggetti coinvolti.

 

 

Per la valutazione del raggiungimento del limite di spesa previsto dalla norma si procede a calcolare il maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto al requisito di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista in termini prospettici per il periodo entro il quale, proiettando la contribuzione, gli interessati perfezionano il requisito contributivo di cui al citato articolo 37, adeguato alla speranza di vita.

 

 

Il calcolo dell’onere è effettuato in via prudenziale, ipotizzando l’accesso al prepensionamento a decorrere:

-     dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio del periodo di CIGS indicata nell’accordo, per i soggetti che hanno già perfezionato il requisito contributivo a tale data;

-     dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo, per i soggetti che non hanno ancora perfezionato il requisito contributivo alla data di inizio del periodo di CIGS indicata nell’accordo.

 

 

La priorità è assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione dell’accordo di procedura presso l'ente competente. A parità di sottoscrizione è data precedenza ai soggetti in possesso di maggiore anzianità contributiva alla data di sottoscrizione dell’accordo.

 

 

Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annuali stanziate, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è differita, nei limiti della copertura di spesa prevista dalla norma, con criteri di priorità in ragione della data di sottoscrizione degli accordi e, a parità degli stessi, in ragione della maggiore anzianità contributiva maturata alla predetta data, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

 

 

All’esito delle operazioni di monitoraggio la Direzione centrale Pensioni rende noto alle Strutture territoriali l’elenco dei soggetti ammessi al prepensionamento per ogni singolo accordo, con la specificazione della prima decorrenza utile. Le Strutture territoriali, nell’ambito dell’istruttoria di cui al successivo paragrafo 4, verificano che il soggetto istante sia ricompreso in tali elenchi.

 

 

 

 

 

4.  Presentazione e gestione delle domande di prepensionamento

 

 

La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nei termini previsti dall’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981.

 

 

Pertanto, i lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 148 del 2015, che hanno già maturato il requisito contributivo richiesto, devono presentare la domanda di pensione entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento.

 

 

I lavoratori che perfezionano il requisito previsto nel periodo di godimento del trattamento di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 148 del 2015, devono presentare la domanda di pensione entro sessanta giorni dalla maturazione dell’anzianità contributiva richiesta.

 

 

La domanda di prepensionamento deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare domanda tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164, da rete mobile, ovvero tramite gli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 


La domanda, contenente l’indicazione della data dell’accordo di procedura, deve essere corredata dalla dichiarazione, a firma del datore di lavoro, la quale attesti che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al prepensionamento, la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs  n. 148 del 2015, la data di sottoscrizione dell’accordo di procedura, nonché gli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

 

 

Nel caso in cui alla data della presentazione della domanda non sia stato ancora pubblicato il decreto che autorizza l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, l’interessato, ai fini del riconoscimento della pensione a decorrere dal mese successivo a quello della domanda, deve integrare la stessa con l’indicazione degli estremi di tale decreto; le Strutture territoriali devono tenere in evidenza le domande in questione, procedendo alla liquidazione della prestazione solo quando la domanda risulti completa.

 

 

Il modello di dichiarazione del datore di lavoro da allegare alla domanda è pubblicato nella sezione “Modulistica” del sito www.inps.it con il codice AP131 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini del pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali”.

 

 

Le Strutture territoriali, ai fini dell’istruttoria delle domande di prepensionamento, devono verificare che:

 

 

-     l’impresa abbia presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 148 del 2015, nonché la data dell’accordo in forza del quale è stato emanato il decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale;

-     il lavoratore sia beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale e che rientri tra le unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al prepensionamento;

-     sia stato emanato il decreto che autorizza l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;

-     il lavoratore sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensione dei lavoratori dipendenti;

-     il lavoratore abbia esercitato la facoltà per il prepensionamento nei termini prescritti;

-     il lavoratore rientri negli elenchi resi noti all’esito della procedura di monitoraggio di cui al precedente paragrafo 3.

 

 

Le Strutture territoriali dovranno trasmettere alla casella di posta elettronica prepensionamento.editoria@inps.it l’avvenuta liquidazione della pensione.

 

 

 

 

 

 

5.   Decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati

 

 

L’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele