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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 96 del 04-08-2014


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Direzione Centrale Credito e Welfare
Roma, 04/08/2014
Circolare n. 96
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Gestione Dipendenti Pubblici – obblighi contributivi personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma ovvero in ferma volontaria annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4).

SOMMARIO:

1.   Trattamento pensionistico;

2.   Insussistenza dell’obbligo di contribuzione ai fini pensionistici per la parte di servizio corrispondente agli obblighi di leva;

3.   Insussistenza del diritto di iscrizione alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”;

4.   Valorizzazione del servizio ai fini della buonuscita tramite riscatto oneroso;

5.   Istruzioni per compilazione denunce UniEmens, ListaPosPA.

Premessa

 

Il personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma, ovvero, in ferma volontaria annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) appartiene alla categoria dei militari  di truppa in servizio temporaneo. Considerato che tale personale presenta delle connotazioni particolari che lo distinguono dai militari in servizio permanente, si ritiene utile riepilogare le peculiarità della categoria.

 

1.    Trattamento pensionistico

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 84525 dell’8/9/2006 ha affermato l’obbligo del Ministero della Difesa (ex art.5, comma 5, decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165) di versare, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.165/1997 (1/1/1998), i contributi ai fini pensionistici, sia per la parte a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore, fermo restando il diritto del personale volontario a percepire la paga netta, prevista dalla normativa di riferimento, senza alcuna decurtazione.

 

Il Ministero della Difesa indica, pertanto, nelle denunce contributive mensili il valore delle “paghe nette lordizzate”, e cioè il valore comprensivo dei contributi a carico del lavoratore.

 

Le eventuali componenti retributive aggiuntive alle “paghe nette” sono assoggettate alla contribuzione secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori.

 

2.    Insussistenza dell’obbligo di contribuzione ai fini pensionistici per la parte di servizio corrispondente agli obblighi di leva

 

L’obbligo di contribuzione da parte del Ministero della Difesa non sussiste per la parte di servizio dei volontari corrispondente agli obblighi di leva per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2004. Tale termine consegue alle disposizioni della Legge 23 agosto 2004, n. 226 che dal 1° gennaio 2005 sospende gli obblighi di leva.

 

3.    Insussistenza del diritto d’iscrizione del periodo alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con successiva nota prot. 66489 del 2/8/2013, ha evidenziato che “il personale in ferma di leva breve o prolungata ha un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di impiego” secondo quanto indicato dall’art. 878, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010): “I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma”.

 

La mancanza di un rapporto di impiego non consente l’iscrizione alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” di cui all’art. 1, comma 245, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successivo D.M. attuativo del 28 luglio 1998, n. 463 e, pertanto, non deve essere versato il relativo contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. Il personale in esame non può, quindi, accedere alle prestazioni di carattere creditizio e sociale previste nell’ambito della predetta gestione creditizia.

 

4.    Valorizzazione del servizio ai fine della buonuscita tramite riscatto oneroso

 

L’art. 1, comma 3, del DPR 29 dicembre 1973 n.1032 prevede il diritto alla buonuscita dei militari delle forze  armate  e  dei  corpi  di  polizia  in  servizio  permanente o continuativo. I militari in questione sono iscritti al Fondo ex ENPAS dalla data in cui transitano nei ruoli del servizio permanente.

I periodi precedenti al servizio permanente possono essere valorizzati  ai fini dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso a carico dell’iscritto dopo il passaggio nei ruoli (art. 1909 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66).

 

5.    Istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, ListaPosPA

 

Nelle denunce contributive per il personale di cui trattasi deve essere indicato il codice 38  “Personale militare di ferma breve o prolungata” nell’elemento <<TipoImpiego>>. L’utilizzo di tale codice inibisce la valorizzazione degli  elementi della “gestione credito” e della “gestione previdenziale”.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori