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Circolare numero 98 del 03-09-2020


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03/09/2020
Circolare n. 98
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:

Contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015. Integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria. Caratteristiche, disciplina e modalità di conguaglio. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare vengono illustrati i profili normativi e operativi inerenti all’intervento straordinario di integrazione salariale che supporta il contratto di espansione previsto, in via sperimentale per il biennio 2019-2020, dall’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015.

INDICE

 

Premessa

1. Ambito di applicazione dell’intervento di Cigs

2. Natura e caratteristiche dell’intervento di Cigs

3. Durata del trattamento

4. Contributo addizionale

5. Termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni

6. Istruzioni operative

6.1 Codice evento su Sistema UNICO

6.2 Uso del CodiceEvento

6.3 “CIGS con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio e di versamento del contributo addizionale

7. Oneri di spesa e monitoraggio

8. Istruzioni contabili

 

 

Premessa

 

L’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha novellato l’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introducendo nel nostro ordinamento, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione.

 

Il nuovo istituto si rivolge alle imprese, con organico superiore alle 1.000 unità (già rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.

 

Per utilizzare il nuovo strumento contrattuale, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale, secondo l’impianto previsto dall’articolo 24 del citato D.lgs n. 148/2015, finalizzato alla stipula del contratto di espansione; quest’ultimo dovrà, quindi, essere sottoscritto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

 

A sostegno del processo di sviluppo aziendale, il nuovo istituto contrattuale consente alle imprese di immettere forze nuove nel proprio organico e, parallelamente, avviare un percorso di riqualificazione del personale, finalizzato all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive.

 

In particolare, con riguardo al personale in forza - difficilmente utilizzabile in modo produttivo in conseguenza dello sviluppo tecnologico avviato – le imprese hanno due opzioni:

-    con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, è possibile concordare un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro. Si ricorda che per tali fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cfr. la circolare n. 40/2020);

-    per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico di cui sopra, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

Con le circolari n. 16/2019 e n. 18/2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto in argomento.

 

Avuto riguardo al quadro normativo sopra descritto e in relazione alle attività connesse all’erogazione del trattamento di integrazione salariale conseguente alle riduzioni orarie, l’INPS ha sottoposto all’attenzione del citato Ministero alcuni aspetti del nuovo istituto, al fine di pervenire a una più approfondita valutazione che, con particolare riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’intervento di Cigs, fosse utile a consentire una corretta gestione della misura.

 

Con la presente circolare, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i profili normativi e operativi inerenti all’intervento straordinario di integrazione salariali che supporta il contratto di espansione.

 

Con separata circolare verrà, invece, trattata la disciplina dell’indennità mensile di cui al comma 5 del citato articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

1. Ambito di applicazione dell’intervento di Cigs

 

Come anticipato, il nuovo istituto contrattuale si rivolge alle imprese, con organico superiore alle 1.000 unità, rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015, che - nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione con modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, nonché a un più razionale impiego delle competenze professionali in organico e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità - avviano una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali (o RSU/RSA).

 

Ai fini della determinazione del requisito occupazionale, si richiamano le indicazioni di cui all’articolo 20, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, riferendosi ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di intervento di integrazione salariale. Il numero dei lavoratori in organico riguarda la singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale, e non i gruppi di imprese o i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI).

 

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica con esclusione dei lavoratori somministrati, dei tirocinanti e degli stagisti.

 

Per il computo dei lavoratori assunti con contratto a termine si applicano le disposizioni contenute al punto n. 2 della circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. gravidanza) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

 

Nel determinare la media occupazionale devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

 

2. Natura e caratteristiche dell’intervento di Cigs

 

In merito alla natura dell’intervento di Cigs, si precisa che lo stesso è riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015.

 

In tale direzione va, infatti, la disposizione contenuta al comma 8 dell’articolo 41 che, ai fini dei criteri da seguire per il recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti nelle riduzioni orarie e nella formazione, richiama espressamente le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.

 

Riguardo alla regolamentazione della Cigs connessa al contratto di espansione, va rilevato che motivazioni di ordine logico e sistematico portano ad affermare che il trattamento di cui trattasi deve essere, in linea generale, ricondotto nell’alveo delle disposizioni sulle integrazioni salariali straordinarie declinate dal menzionato D.lgs n. 148/2015, sempre che le stesse non siano espressamente derogate da specifiche previsioni contenute nell’articolo 41 o non si pongano in contrasto logico con le finalità del nuovo istituto contrattuale.

 

In conseguenza dell’attrazione delle disposizioni del citato articolo 41 nel Capo III del Titolo I del D.lgs n. 148/2015, va rilevato che devono ritenersi applicabili le regole che governano la Cigs, con particolare riferimento ai lavoratori beneficiari nonché all’applicazione del contributo addizionale e della operatività del termine decadenziale per il pagamento dei trattamenti di cui rispettivamente agli articoli 1, 5 e 7 del D.lgs n. 148/2015.

 

Con riferimento ai lavoratori destinatari, restano quindi esclusi dall’intervento di Cigs:

  • i dirigenti;
  • i lavoratori a domicilio;
  • gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.

 

Inoltre, ai fini dell’accesso alla misura, si precisa che i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

 

Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

 

3. Durata del trattamento

 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, che - in deroga a limiti di durata complessivi e specifici stabiliti dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo – non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento.

 

4. Contributo addizionale

 

L’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione soggiace all’obbligo di versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

 

A tal fine, si ricorda che detta contribuzione è articolata in misura progressiva pari a:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

 

Inoltre, si precisa che il periodo di integrazione salariale di cui al comma 7 dell’articolo 41 – seppure in deroga ai limiti di durata della cassa di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – potendosi collocare a pieno titolo nel sistema delineato dal citato decreto legislativo, rileva ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva del contributo addizionale nel caso in cui l’azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria nel quinquennio mobile.

 

Come già evidenziato nell’ambito delle circolari n. 199/2016 e n. 9/2017, qualora il superamento dei limiti di durata in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote contributive si verifichi nel corso del mese, le aziende saranno tenute a versare la contribuzione addizionale secondo la maggior aliquota a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti. Ciò vale anche nel caso in cui il superamento dei citati limitati avvenga per effetto di più autorizzazioni nell’ambito dello stesso mese.

 

Per la determinazione della retribuzione persa, da utilizzare a base di calcolo del contributo addizionale, si rimanda a quanto precisato con la circolare n. 9/2017.

 

5. Termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni

 

Come già accennato, alle integrazioni salariali di cui al comma 7 dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015 si applica il termine di decadenza previsto dall’articolo 7, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

 

Pertanto, le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.

 

6. Istruzioni operative

 

6.1 Codice evento su Sistema UNICO

 

Ai fini del pagamento delle prestazioni e del monitoraggio delle stesse, in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:

190 – CONT. SOLID. ESPANSIVI ART. 41 C3 (SOST. DA CONT. DI ESPANSIONE EX L. 58/19)

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “190”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

 

6.2 Uso del CodiceEvento

 

Per tutti gli eventi di Cigs – di cui all’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015 (contratto di espansione) - gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.

 

6.3 “CIGS con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio e di versamento del contributo addizionale

 

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E602”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG Straordinaria   D.lgs 148/2015 art. 41 (contratto espansione)”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd> di <ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSADebito>.

 

7. Oneri di spesa e monitoraggio

 

Il trattamento di integrazione salariale erogato in riferimento alle riduzioni orarie previste (art. 41, comma 7) è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Nell’attività di monitoraggio sul rispetto dei limiti di spesa complessivi, che è affidata all’Istituto, si deve computare anche l’onere della contribuzione figurativa.

 

8. Istruzioni contabili

 

Gli oneri relativi alle prestazioni a carico dello Stato, disciplinate dall'articolo 41, commi 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dall'articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

 

Ai fini della rilevazione contabile della prestazione in oggetto, con riferimento al nuovo codice evento “190”, secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1, si istituisce il seguente conto:

 

- GAU30237 per rilevare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria derivanti da contratti di espansione, corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 41, commi 3, 6 e 7 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

La contabilizzazione delle prestazioni in oggetto, disposte con la procedura automatizzata dei pagamenti accentrati, avverrà secondo le consuete modalità mediante il conto di interferenza GPA55170.

 

La rilevazione del debito, legato ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, sarà rilevato al conto già esistente GAU10029.

 

Le prestazioni non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate, sempre tramite la procedura automatizzata, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio esistente “03074” – Somme non riscosse dai beneficiari-prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione Assistenziale).

 

Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:

 

- GAU24237 per il recupero e il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria derivanti da contratti di espansione - art. 41, commi 3, 6 e 7 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

A tale conto verrà abbinato il codice di bilancio già in uso “1094” - Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito - GAU, mediante la procedura di “Recupero crediti per prestazioni”.

 

Le partite che a fine esercizio risultino ancora da definire saranno imputate al conto già istituito GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti” (RI).

 

I crediti per le prestazioni divenute inesigibili e contabilizzate al conto GPA00069 saranno abbinate allo stesso codice di bilancio “1094”.

 

Gli oneri per le prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio dei contributi saranno rilevati al seguente conto di nuova istituzione:

 

- GAU30217 per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria derivanti da contratti di espansione, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 41, commi 3, 6 e 7 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da abbinare al codice elemento “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs n. 148/2015 (contratto espansione)”.

 

Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale l’evidenza degli importi esposti con il codice causale di nuova istituzione “E602” avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG Straordinaria D.lgs n. 148/2015 art. 41 (contratto espansione)”, consentirà alla procedura di ripartizione di provvedere ad attribuire gli importi al conto di nuova istituzione:

 

- GAU21187 per rilevare il contributo addizionale sull’integrazione salariale straordinaria derivanti da contratti di espansione, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - art. 41, c. 3,6,7 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

Gli oneri per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione della cassa integrazione guadagni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire al seguente conto (sezione Dare):

 

- GAU32217 onere per la contribuzione figurativa relativa ai periodi di fruizione della CIG straordinaria derivante da contratti di espansione - art. 41, commi 3,6,7 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

Tale conto avrà come contropartita (sezione Avere) i conti già in uso della serie *22XXX delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.

 

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

 

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele