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Circolare numero 99 del 05-07-2019


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Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 05/07/2019
Circolare n. 99
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
   centrali e ai responsabili territoriali
   dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
   di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
   all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO:

Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

 

INDICE

 

 

 

1. Premessa

 

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

 

3. Modalità di rilascio della delega

 

4. Presentazione e decorrenza della delega

 

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

 

6. Misura del contributo sindacale

 

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

 

8. Clausola di salvaguardia

 

9. Codice INPS

 

10. Istruzioni contabili

 

 

1.    Premessa

In data 4 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 116 del 7 luglio 2017, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

 

2.    Soggetti che possono rilasciare la delega 

I titolari delle prestazioni di cui ai commi da 1 a 7-ter dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 hanno la facoltà di versare i contributi sindacali all’Organizzazione sindacale SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni che l’Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.

La riscossione dei suddetti contributi sindacali sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali, in regola con gli obblighi contributivi.

A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione destinataria della suddetta quota.

 

3.    Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

 

4.    Presentazione e decorrenza della delega

L’articolo 4 della convenzione prevede che, in caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega sarà trasmessa all’INPS dal datore di lavoro, con le stesse modalità di trasmissione della domanda di prestazione. In tale caso la delega produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.

Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d’identità. La conservazione assicura l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del titolare della prestazione in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di prestazione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della delega stessa.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega deve custodire, con le modalità sopra descritte per il datore di lavoro, l’originale firmato e la copia del documento di identità del titolare della prestazione.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

È ammessa un’unica delega su singola prestazione.

 

5.    Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione, come sopra specificato, è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

 

6.    Misura del contributo sindacale

La misura del contributo associativo, indicato dall’Organizzazione sindacale nel testo di delega, è pari allo 0,50% della quota della prestazione erogata ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012.

Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’Istituto ogni eventuale, successiva variazione.

La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre e avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo.

Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

 

7.    Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:

  • Revoca delega cartacea (residuale)   € 0,29
  • Gestione delega                                € 0,11

È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

 

8.    Clausola di salvaguardia

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione.

 

9.    Codice INPS

Il codice INPS assegnato è AS.

          

10. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle prestazioni di cui ai commi da 1 a 7-ter dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per conto dell’Organizzazione sindacale SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE (SLC CGIL), si istituiscono i seguenti conti:

- GPA25705, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso;

- GPA27705, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle prestazioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

- GPA11705, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto di nuova istituzione GPA35705 appositamente dedicato.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti sopra indicati.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele