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Messaggio numero 10065 del 21-06-2013


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Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici
Roma, 21-06-2013
Messaggio n. 10065
OGGETTO:

Sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 – art. 1, comma 98 – 101, della legge n. 228 del 24/12/2012 di ricezione del decreto legge n. 185 del  29/10/2012 – Richiesta restituzione trattenute. Ulteriori chiarimenti.

   

Sono pervenute e continuano a pervenire (anche da parte di personale in regime di Tfr)  a questo Istituto numerosissime richieste e diffide intese ad ottenere l’interruzione e la restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto Legge  31 maggio 2010, n. 78,  riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’ 8 -11 ottobre 2012.

 

Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con messaggio  n. 18296 del 9 novembre 2012, si ribadisce la posizione di questo Istituto secondo quanto di seguito indicato.

 

L’art. 1, commi 98 -101, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha recepito i contenuti del decreto legge n. 185/2012, decaduto senza conversione in legge e che contiene disposizioni per l’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 -11 ottobre 2012, n. 223 -  ha stabilito l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del citato decreto legge n.78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 (ora abrogato), per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° gennaio 2011 e il  30 ottobre 2012.

 

Il richiamato art.1 ha disposto, altresì, l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1032.

 

L’abrogazione dell’art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.

 

Pertanto, per i dipendenti in regime di TFS in servizio ovvero per quelli cessati, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del decreto Legge n.78/2010, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010.

 

Tutto ciò premesso, appare evidente che le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la restituzione della contribuzione, hanno confermato il permanere dell’obbligatorietà della stessa.

 

Si sottolinea inoltre che per i dipendenti pubblici  in regime di TFR non trovano applicazione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012, in considerazione del fatto che costoro non  sono mai stati riguardati dalla norma dichiarata illegittima.  Al personale in parola si applica, invece,  la disciplina sulle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione  del TFR contenuta nell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s. m. e i..

A questo proposito si rammenta, che l’Amministrazione datrice di lavoro è il soggetto che, in piena conformità alle norme di legge dianzi citate, opera una riduzione della retribuzione lorda del personale assoggettato a regime di TFR “in misura pari al contributo previdenziale soppresso”.

 

In altre parole, a carico del personale cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta, il legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a quella della quota di contributo a carico dell’iscritto cui spetti invece il trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita).

 

Pertanto una eventuale interruzione di tale diminuzione della retribuzione lorda costituirebbe violazione di precisi obblighi di legge.

 

Per quanto concerne le diffide inoltrate all’Istituto, si fa presente che le stesse sono di competenza dei datori di lavoro, che, in qualità di sostituti d’imposta, sono preposti  ad effettuare le trattenute contributive in esame.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori