Direzione Centrale Pensioni
Come è noto, con determinazione del Presidente n. 76 del 5 aprile 2013, è stato approvato il nuovo schema convenzionale tra l’Istituto e i soggetti (Banche ed Intermediari finanziari) provvisti dei requisiti di legge ivi indicati, finalizzato alla concessione di prodotti di finanziamento ai pensionati INPS.
La suddetta determinazione presidenziale riporta, all’allegato 1, le “Disposizioni per la cessione del quinto”, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 46 del 9 maggio 2007.
Al riguardo si osserva che all’art. 12 – Rimborso Oneri – delle richiamate “Disposizioni per la cessione del quinto” si è provveduto ad attualizzare il costo da corrispondere annualmente all’Istituto da parte degli intermediari finanziari.
Tale importo è stato elevato:
Con l’occasione, si segnala il refuso contenuto nelle predette Disposizioni dove il termine di 60 giorni indicato al comma 2 dell’articolo 11 - Estinzione Anticipata di Prestiti - deve intendersi di 90 giorni, come correttamente indicato nel nuovo testo di convenzione.
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