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Pervengono alla Scrivente Direzione richieste di chiarimenti in ordine al comportamento da adottare nei casi di richiesta di congedo di maternità/paternità da parte di soggetti che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto a seguito degli eventi sismici di cui in oggetto (circolare INPS n.204/2016).
Premesso che, in assenza di regolarità contributiva, la tutela della maternità/paternità non può essere riconosciuta al richiedente, tuttavia, considerata l’eccezionalità della situazione, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare – ad opera delle sedi territorialmente competenti – un successivo controllo della regolarità contributiva al termine del predetto periodo di sospensione.
Al termine del periodo di sospensione di cui alla citata circolare 204/2016, i soggetti beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva con le modalità e nei termini di cui al punto 4 della citata circolare. In caso contrario le strutture INPS territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.
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