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Messaggio numero 1138 del 14-03-2018


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Roma, 14-03-2018
Messaggio n. 1138
OGGETTO:

Obbligo contributivo ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463. Circolare n. 80/2012. Chiarimenti.

   

1.    Obbligo contributivo artigiani. Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70

 

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e da diversi interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni di cui alla circolare n. 80/2012, avente ad oggetto “Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della Legge n. 463/59. Chiarimenti”, l’Istituto ha trasmesso apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha conseguentemente fornito i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”.

 

L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.

 

Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l’Istituto può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l’iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985.

 

D’altra parte, la novella prevede che l’esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l’attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.

 

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo.

 

Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge. 

 

In proposito si rammenta che le risultanze dell’accertamento devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.

 

Con riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani.

 

2.    Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal titolare/socio

 

Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la necessità di un responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (si pensi, ad esempio, alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008 oppure attività di parrucchiere, ecc.).

Il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell’azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l’impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge.

Si evidenzia che l’articolo 2 della legge n. 443/1985 (legge quadro per l’artigianato, i cui contenuti sono stati sostanzialmente trasposti nelle varie leggi regionali che disciplinano il settore artigianato) prevede espressamente che “l’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali”.

Ne consegue che le imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all’Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.

Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.

Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto l’iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali. Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all’iscrizione alla gestione previdenziale.

 

3.    Soci di S.n.c. non iscritta all’Albo Imprese Artigiane

 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l’impresa “costituita ed esercitata in forma di società […] a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo”. 

Pertanto, nell’ipotesi di una S.n.c. che esercita regolarmente un’attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all’Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, in analogia con quanto esposto nelle conclusioni descritte al paragrafo precedente, non si tratta di impresa artigiana. Ne consegue l’impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto.

 

4.    Soci di S.r.l. pluripersonale

 

Dalla formulazione dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 443/85, introdotto dalla legge n. 57/2001, si evince l’esistenza di una mera facoltà e non di un obbligo, in capo alle S.r.l. pluripersonali, di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, da cui sorgerebbe l’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Pertanto, in assenza dell’iscrizione della S.r.l. all’AIA su domanda della società, resta esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.

 

5.    Contenzioso

 

Si fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, che l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata tenendo conto delle odierne precisazioni.

Le Strutture territoriali, effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati.

Con riferimento al contenzioso amministrativo si rappresenta che, a tal fine, saranno rinviate alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune valutazioni le pratiche già istruite in maniera difforme rispetto a quanto sopra descritto.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele