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Messaggio numero 12125 del 19-07-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 19-07-2012
Messaggio n. 12125
OGGETTO:

Anno 2010. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 3 agosto 2011. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.

   

Il DM 3 agosto 2011 hadisciplinato, per l’anno 2010, lo sgravio contributivo, per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007.

Con la circolare n. 51 del 30 marzo 2012 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo - sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 7597/2012 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2010.

Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

  

1. Generalità

 

Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.

Ove – infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

  

2. Particolarità

 

Coesistenza di premi

 

Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

 

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 40.000

 

Premio contrattazione aziendale   € 1.000,00

Premio contrattazione territoriale    € 500,00

Misura massima di premio sgravabile € 900,00 (€ 40.000 *2,25%)

Sgravio azienda   € 225,00 (€ 900*25%)

Sgravio lavoratore € 83,00 (€ 900*9,19%)

Proporzionalità:

sgravio sul premio contratto aziendale (€ 1000/(€ 1000+€ 500)= 67%

sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/(€ 1000+€ 500)= 33%

 

Ripartizione:

  • sgravio azienda sul premio contratto aziendale =     € 150,75 (€ 225*67%)
  • sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale =   € 55,61 (€   83*67%)
  • sgravio azienda sul premio contratto territoriale =     € 74,25 (€ 225*33%)
  • ·sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 27,39 (€   83*33%)

 

Aziende cessate

Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2010 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

 

3. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi.

 

Il Decreto interministeriale 3 agosto2011 haaffidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPDAP – INPGI- ed ENPALS).

 

3.1 Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Inpdap.

 

Stante l’esclusione esplicita, stabilita dall’art. 2, comma 8, del D.M. 3 agosto 2011,   dell’applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall’Aran in sede di contrattazione collettiva, si precisa che destinatari del detto beneficio sono i datori di lavoro iscritti alle Casse della Gestione ex INPDAP, aventi natura giuridica di “impresa privata”, al cui personale è stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione originaria a seguito dei processi di privatizzazione.

Per le dette imprese con lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP la percentuale dello sgravio contributivo a favore del datore di lavoro non può comunque superare il valore di 23,80%, qualora iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPI, CPS) ovvero di 24,20%, qualora iscritti alla CTPS.

Le imprese ammesse al beneficio, secondo la procedura indicata nel decreto attuativo, sono tenute a comunicare il diritto alla fruizione dello sgravio alle competenti sedi provinciali/territoriali della Gestione ex INPDAP.

Nella predetta comunicazione devono essere indicati l’importo della retribuzione oggetto dello sgravio e l’ammontare complessivo dei relativi contributi (quota a carico datore di lavoro ed a carico iscritto) non dovuti in virtù del suddetto beneficio.

Il recupero di quanto spettante deve essere effettuato tramite la DMA, secondo le modalità già utilizzate per gli sgravi relativi all’ anno 2008 ed indicate nelle note operative n. 3 del 27 febbraio 2009 e 14 del 20 settembre 2010 della Direzione Centrale Entrate della Gestione ex INPDAP.

In particolare, i datori di lavoro, che hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio contributivo, sono tenuti ad indicare negli appositi campi le retribuzioni erogate e il totale imponibile pensionistico per il periodo, al lordo della quota retributiva oggetto dello sgravio.

Il totale di contributi pensionistici dovuti deve essere indicato invece al netto dello sgravio contributivo di cui l’azienda ha beneficiato.

In tutti i casi in cui è stato già effettuato il versamento al lordo dello sgravio, il recupero può essere operato tramite la compilazione di appositi quadri V1 della DMA entro il mese di settembre 2012.

Si precisa, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e Creditizie e all’Assicurazione Sociale Vita, che devono, quindi, essere versati sulle retribuzioni effettivamente erogate.

 

3.2 Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Enpals.

 

Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals, per ciò che concerne l’ambito applicativo relativo ai contributi oggetto dello sgravio e alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si rimanda alle precisazioni fornite, per gli sgravi  relativi all’anno 2009, con la circolare Enpals n. 5. Resta inteso che i massimali da prendere in considerazione sono quelli relativi all’anno 2010.

Sul piano operativo, le imprese che sono state ammesse allo sgravio potranno optare per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuare una compensazione, mediante un minor versamento, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o più delle mensilità successive alla pubblicazione del presente messaggio sino al mese di novembre 2012.

A tal fine, l’Istituto provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio affinché possano essere reperite le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso.

Successivamente, le imprese autorizzate alla compensazione saranno tenute a comunicare alla Gestione ex Enpals (Direzione Contributi) le mensilità nelle quali si sia generato il credito, l’imponibile dei relativi premi e l’importo dei contributi versati in eccesso. Dovranno, altresì, essere comunicate le mensilità nelle quali siano state operate le compensazioni e, analiticamente, i relativi importi di minor versamento.

La compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.

Per i datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, verranno istruite apposite pratiche di rimborso.

Si rammenta che tale autorizzazione rimane vincolata all’esito delle verifiche dell’Istituto sulla regolarità contributiva delle singole imprese.

Naturalmente, all’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Eventuali comunicazioni o richieste di ulteriori chiarimenti potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica DLcontributi.uncs@enpals.it indicando nell’oggetto il codice fiscale dell’impresa secondo la seguente struttura “Sgravi 2010. Codice fiscale ______________”.

In ordine alle scadenze temporali, si fa presente che, allo scopo di consentire alle imprese di svolgere gli adempimenti previsti, tutte le operazioni di conguaglio/regolarizzazione citate potranno essere effettuate entro e non oltre il 16 dicembre 2012.

 

4. Istruzioni operative

 

Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.

Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”.

 

5. Modalità di recupero.

 

5.1 Datori di lavoro non agricoli.

 

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

  

Contrattazione aziendale

Contrattazione territoriale

 L964

Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.

L966

Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.

 L965

Sgr. aziendale ex DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore

L967

Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore

 

da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.

 

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

 

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio

 

5.2 Datori di lavoro agricoli

Per le aziende agricole con dipendenti , relativamente agli adempimenti a carico delle aziende e a carico delle Sedi, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009 e con messaggio n. 21389 del 17/08/2010.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori