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Messaggio numero 12212 del 29-07-2013


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Roma, 29-07-2013
Messaggio n. 12212
Allegati n.3
OGGETTO:

Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Circolare n. 111 del 24 luglio 2013. Integrazione riguardante gli incentivi per l’assunzione di donne appartenenti a particolari categorie. Pubblicazione del modulo di comunicazione on-line per la fruizione del beneficio.

   

Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione, previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92, in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori:

 

  • uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età,  ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

 

La nozione di lavoratore “privo di un impiego regolarmente retribuito” è stata  definita dal decreto del Ministero del lavoro  e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 (allegato 1) ed è stata ora chiarita – con particolare riferimento all’incentivo previsto dalla legge 92/2012 - dal Ministero stesso, mediante la circolare n. 34 del 25 luglio 2013 (allegato 2)

In sintesi – in conformità al decreto ed ai chiarimenti ministeriali – deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
  • ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa  e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

 

Si evidenzia che la situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.

 

Circa i criteri dettagliati di individuazione delle suddette situazioni si rinvia direttamente al decreto ministeriale e alla circolare ministeriale, allegati al presente messaggio; eventuali dubbi potranno essere segnalati alle Sedi Inps presso cui il datore di lavoro assolve gli obblighi contributivi; le Sedi potranno avvalersi della consulenza della Direzione centrale entrate inviando un quesito all’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.

 

Le parti della circolare 111/2013, in cui è evidenziata la necessità del requisito dell’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi per la categoria degli ultracinquantenni, devono rispettivamente ritenersi integrate con il requisito dell’assenza di “impiego regolarmente retribuito” da almeno sei o ventiquattro mesi.

 

La donna “priva di impiego regolarmente retribuito” può essere oggetto di un rapporto agevolato, ai sensi dell’articolo 4, l. 92/2012, se risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

La circolare del Ministero del lavoro chiarisce che deve trattarsi di un’area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese;   per il periodo 2007-2013 la carta  è stata definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 (consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, all'indirizzo http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp).

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.

 

In conseguenza dei chiarimenti pubblicati con la circolare 34/2013 del Ministero del lavoro – a parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1 della circolare Inps 111/2013 – i datori di lavoro interessati potranno pertanto applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi” ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Rimane ancora preclusa - in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale – l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.

 

 

Il modulo di comunicazione on-line per la fruizione dell’incentivo.

 

A decorrere dal 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, sarà disponibile il modulo “92-2012” per la  comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo (cfr. par. 5, circ. 111/2013);  il fac-simile del modulo è allegato al presente messaggio (all. 3).

Lo stesso modulo “92-2012”  deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.

Il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.

Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a evadere il quesito – ovvero per problematiche sorte a prescindere da un quesito esterno - la Sede potrà rivolgersi agli uffici di consulenza previsti dalla circolare 135/2011; ove si ritenga opportuno interpellare la Direzione generale, le Sedi utilizzeranno – preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011 – l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it  per problematiche di carattere informatico.

I quesiti di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate come FAQ nel portale INTRANET dell’istituto in conformità a quanto già illustrato con il messaggio Hermes intranet n. 9025 del 2013 e sarà creato un elenco esportabile che verrà periodicamente aggiornato; i quesiti di rilevanza esterna aggiorneranno la corrispondente pagina informativa del sito INTERNET www.inps.it, accessibile seguendo il seguente percorso: informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Incentivi all’assunzione> consulta le faq.

  Il Direttore Generale  
  Nori