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Messaggio numero 12577 del 02-08-2013


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Roma, 02-08-2013
Messaggio n. 12577
Allegati n.2
OGGETTO:

Salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2013 (c.d. salvaguardia dei 10.130).

   

 


L'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1),  ferme restando le disposizioni di salvaguardia previste dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, dall’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012 e dai decreti interministeriali del 1° giugno 2012 e dell’8 ottobre 2012, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, continuano ad applicarsi a soggetti appartenenti a determinate categorie di lavoratori che di seguito si illustrano, ancorché gli stessi maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

 

Il comma 233 del predetto articolo 1 ha stabilito, altresì, che l'Istituto provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, sulla base:

 

a) della data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori collocati in mobilità' ordinaria o in deroga;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231 per i lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo.

 

Il comma 234 del citato articolo 1 ha determinato le risorse finanziarie destinate al riconoscimento del beneficio di cui al comma 231, stabilendo il limite massimo dell'onere finanziario in 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e 10  milioni di euro per l'anno 2020.

 

Nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal  predetto comma 234 non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

 

Pertanto, le disposizioni in esame relative a tale salvaguardia consentono l’accesso al pensionamento, con le regole vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, nei confronti di coloro il cui trattamento pensionistico ha decorrenza entro il 31 dicembre 2020.

 

Come previsto dal comma 232 del citato articolo 1, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2013 (allegato 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento e ha determinato in n. 10.130  il contingente complessivo dei beneficiari della stessa.

Con il presente messaggio, condiviso nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota  prot. 29/0003146/P del 1°/08/2013, si forniscono le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.

1. Tipologie di lavoratori, criteri di ammissione alla salvaguardia e ripartizione del contingente numerico

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 e all’art. 2 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.

- perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, anche se abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

- conseguimento, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012:

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività

- conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

 


L’articolo 9 del citato decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 10.130 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 231, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

Tipologia di soggetti

Contingente numerico

- lavoratori  collocati in mobilità ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231

                   2.560

- prosecutori volontari, lettera b) del comma 231

                   1.590

- lavoratori cessati, lettera c) del comma 231

                   5.130

- prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, lettera d) del comma 231

                      850

TOTALE

                  10.130



2. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012)


2.1 Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 231, lettera a))

 

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.560 unità.

 

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

 

I predetti lavoratori dovranno maturare i requisiti utili al trattamento pensionistico durante i predetti periodi di fruizione dell’indennità di mobilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.


a) Criterio ordinatorio

 

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

b) Casi di sospensione dell’indennità di mobilità

 

Al riguardo occorre differenziare le sospensioni a seconda che trattasi di mobilità ordinaria oppure mobilità in deroga.

 

Nella mobilità ordinaria, attese le disposizioni previste nell’art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, si verifica sia la sospensione della prestazione sia lo slittamento del periodo di fruizione; pertanto, quest’ultimo potrà essere applicato tenendo conto solo delle sospensioni intervenute alla data del 28 maggio 2013 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto interministeriale del 22 aprile 2013).

 

Nella mobilità in deroga, i periodi di sospensione non determinano l’effetto dello slittamento del periodo di fruizione e pertanto non ha rilievo la data di pubblicazione del citato decreto.


c) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione

 

Con riferimento ai lavoratori del presente punto, l’articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito quanto segue.

 

I lavoratori in parola devono presentare le istanze di accesso al beneficio alla salvaguardia, corredate dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013), precisando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Qualora i lavoratori di che trattasi non siano in grado di produrre l'accordo a seguito del quale sono stati collocati in mobilità, sarà cura della DTL acquisire lo stesso presso i datori di lavoro che hanno proceduto ai licenziamenti o presso le competenti Pubbliche Amministrazioni.

 

Al fine di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvarrà, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

Le DTL competenti dovranno trasmettere all’INPS, entro 45 giorni dall’acquisizione, le istanze di che trattasi - corredate di tutta la documentazione richiesta - con le modalità illustrate nel successivo punto 2.1. d).

 

d) Commissioni competenti istituite presso le DTL

 

L’articolo 6 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha stabilito che per l’esame delle predette istanze sono competenti le Commissioni già istituite, in base alle disposizioni  di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.

 

La partecipazione alle Commissioni di cui sopra, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

 
Si rammenta che dette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.

In base alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 del D.I. 22 aprile 2013, le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica.


Avverso i provvedimenti delle Commissioni, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato articolo 7, gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.


2.2 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 231, lettera b))


Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 1.590 unità.

 

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali:

 

- possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

 

- anche se abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente al 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;

 

- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).


a) Criterio ordinatorio

 

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari.


b) Autorizzazioni ai versamenti volontari per  periodi di lavoro part-time e/o sospensione del rapporto di lavoro

 

Si rammenta che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time (art. 8 del d.lgs. n. 564 del 1996), nonché, a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia in esame (vedi punto 2.4.1 del messaggio n. 13343 del 2012 e punto 2.3 del messaggio n. 4678 del 2013).

 

c) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione

 

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto altresì quanto segue.


I lavoratori di che trattasi devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame all’INPS, entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013).

 

Le istanze devono essere inoltrate in modalità telematica.

 

Al riguardo, si richiama il messaggio n. 8824 del 30 maggio 2013.

 

In particolare, è stato precisato che  “i due moduli, AP90 (prosecuzione volontaria della contribuzione) e AP91 (prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria), allegati al presente messaggio, sono pubblicati nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it). Gli stessi sono scaricabili, compilabili e possono essere presentati alla sede INPS di competenza tramite:

 

  • l’applicazione “Invia moduli on-line” presente sempre nella sezione “MODULI”, da parte del cittadino in possesso di PIN dispositivo;
  • Ente di Patronato, mediante i “Servizi per i Patronati” -> sezione Servizi -> ModulisticaOnLine;
  • posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata della sede INPS di competenza. Gli indirizzi PEC delle sedi INPS sono pubblicati nella sezione “Le Sedi INPS”, presente nella pagina iniziale del sito dell’INPS”.

 

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

 

d) Attività delle Sedi territoriali competenti

 

Alle Sedi verranno fornite le posizioni dei prosecutori volontari esclusi dalle precedenti salvaguardie a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, al fine di informarli della circostanza che, per accedere al beneficio della salvaguardia in argomento, devono presentare all’INPS istanza entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera c) del presente punto.

 

Per questa particolare categoria a breve verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo.

 

Relativamente alla gestione delle domande  di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.

 

e) Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito che consentono di accedere al beneficio della salvaguardia

 

Per quanto concerne la verifica della tipologia dell’attività lavorativa svolta dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al presente punto nonché del reddito che consente ai medesimi il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, alla luce delle indicazioni fornite con la nota ministeriale citata in premessa, si forniscono le seguenti indicazioni.

 

Possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria  a  condizione che:

 

  • possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

 

  • anche se abbiano svolto qualsiasiattività lavorativa, a prescindere da qualsiasi reddito, dopo la predetta autorizzazione ed entro il 4 dicembre 2011;

 

  • anche se dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa a condizione che abbiano conseguito, successivamente a tale data, un reddito annuo lordo complessivo riferito alle richiamate attività non superiore a euro 7.500.

 

2.3 Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 231, lettera c))

 
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 5.130 unità.


Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:

- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione,  qualsiasi attività a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).

 

L’articolo 3, comma 2, del D.I. del 22 aprile 2013 stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.

 

a) Criterio ordinatorio

 

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

b) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione

 

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 5 del D.I.  del 22 aprile 2013 ha disposto che gli stessi devono presentare alle Direzioni Territoriali del Lavoro istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, corredata dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Le predette istanze devono essere presentate entro il 25 settembre 2013 (entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del  28 maggio 2013) alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati.

 

Si precisa che i lavoratori di cui al presente punto, rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000), le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro, sono tenuti a presentare istanza per l’accesso al beneficio di cui all’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 ed all’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013.


c) Commissioni competenti istituite presso le DTL

 

L’articolo 6 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013ha stabilito che per l’esame delle predette istanze sono competenti le Commissioni già istituite, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del  giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.

 

La partecipazione alle Commissioni di cui sopra è cenno non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

 
Si rammenta che dette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.

In base alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 del D.I 22 aprile 2013,  le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica.


Avverso i provvedimenti delle Commissioni, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato articolo 7, gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

 

d) Attività delle Sedi territoriali competenti

 

Come già illustrato al punto 2.2., lett. d), del presente messaggio per i prosecutori volontari, anche in riferimento ai lavoratori di che trattasi, esclusi dalle precedenti salvaguardie a causa dello svolgimento di attività lavorativa successiva alla data di cessazione, verranno fornite alle Sedi le relative posizioni.

 

Quanto sopra al fine di consentire alle stesse Sedi di informare tali lavoratori della circostanza che, per accedere al beneficio della salvaguardia in argomento, devono presentare alle DTL istanza entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera b) del presente punto.

 

Anche per tale categoria di lavoratori verranno a breve fornite ulteriori istruzioni al riguardo.

 

Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.

 

e) Criteri di verifica per la tipologia di attività lavorativa e limiti di reddito che consentono di accedere al beneficio della salvaguardia

 

Per quanto concerne la verifica della tipologia dell’attività lavorativa svolta dai soggetti cessati entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, nonché del reddito che consente a tali soggetti il diritto all’accesso al beneficio della salvaguardia in argomento, alla luce delle indicazioni fornite con la nota ministeriale citata in premessa, si forniscono le seguenti indicazioni.

 

Possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti di cui alla presente lettera:

  • anche se abbiano svolto qualsiasiattività lavorativa a prescindere da qualsiasi reddito dopo la cessazione ed   entro il  30 giugno 2012;

 

  • anche se, successivamente al 30 giugno 2012, abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa a condizione che abbiano conseguito, successivamente a tale data un reddito annuo lordo complessivo riferito alle richiamate attività non superiore a euro 7.500

 

2.4 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario (articolo 1, comma 231, lett. d))

 

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in  n. 850 unità.


Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che:

 

- dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei  requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza del trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).

 

Nei confronti di tali lavoratori non risultano applicabili le condizioni  per l’accesso alla salvaguardia in argomento previste per i lavoratori appartenenti alle categoria illustrata al punto 2.2 del presente messaggio. Pertanto, per questa tipologia di lavoratori, l’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità determinerà l’esclusione dalla salvaguardia.

 

Per completezza, relativamente ai lavoratori del presente punto, si richiamano i chiarimenti forniti al punto 3.6 della circolare n. 50 del 17/4/2008 e con messaggio n. 020286 del 10/12/2012.

 

In particolare nella circolare e nel messaggio sopra citati è stato chiarito che, in analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata (comprensiva della mobilità), anche le istanze prodotte da soggetti collocati in mobilità ordinaria devono essere definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.

 

Qualora le domande di prosecuzione volontaria siano state respinte, le Sedi dovranno riesaminarle in base ai criteri illustrati nella circolare n. 50 e nel msg. n. 020286.

 

a) Criterio ordinatorio

 

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.

 

b) Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione

 

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto che i medesimi devono presentare all’INPS istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del predetto decreto interministeriale).

 

Le istanze devono essere inoltrate in via telematica, secondo le modalità già illustrate al precedente punto 2.2, lett. c) del presente messaggio relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria.

 

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento presso la Sede competente.

 

c) Attività delle Sedi territoriali competenti

 

Relativamente a tali lavoratori esclusi dalle precedenti salvaguardie in quanto non potevano far valere un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, alle Sedi - come illustrato al punto 2.2., lett. d), del presente messaggio relativamente ai prosecutori volontari - verranno fornite le  relative posizioni.

 

Quanto sopra al fine di consentire alle stesse Sedi di informare tali lavoratori della circostanza che per accedere al beneficio della salvaguardia in parola, devono presentare  istanza all’INPS  entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera b) del presente punto.

 

Anche per tale categoria di lavoratori a breve verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo.

 

Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione.

 

3. Disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze applicabili ai lavoratori salvaguardati.


Ai lavoratori destinatari della salvaguardia in argomento, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.


A tal riguardo si fa rinvio ai chiarimenti forniti, con riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011, all’articolo 6, commi 2-ter, della legge n. 14 del 2012, all’articolo 22 della legge 7 agosto 2012, n. 135:

 

- nell’allegato n. 4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012;

- nei punti 1,2,3.1,3.2 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012;

- nell’allegato n. 1 della circolare n.76 dell’8 maggio 2013.

 
4. Monitoraggio


Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità applicative del monitoraggio relativo alla salvaguardia in argomento.


5. Punto di Consulenza “Sportello Amico”


Come noto, con i messaggi n. 12196 e n. 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l’attivazione e gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” in favore dei lavoratori interessati alle salvaguardie di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.


Nel confermare le disposizioni già impartite, anche per le tipologie di lavoratori ammessi alla c.d. salvaguardia dei 10.130 ed al fine di assicurare il corretto ed efficace svolgimento del servizio, si rammenta la necessità che:


? ciascuna struttura territoriale attivi almeno un punto di consulenza “Sportello Amico”;

? l’orario di ricevimento dello sportello, conformemente a quanto stabilito con la circolare n. 66 del 2012, non sia inferiore a 28 ore settimanali per le Agenzie interne e complesse ed a 20 ore per le Agenzie territoriali.

 

 

a) Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)

 

Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano istanze di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, da  soggetti non inclusi negli elenchi che saranno forniti alle Sedi o che non hanno mai presentato richiesta di accesso alle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000),  si precisa quanto segue.

 

In tali fattispecie le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) al fine di verificare se nei confronti degli stessi sussistano i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici di una delle tre salvaguardie.

Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell’acquisizione delle istanze di cui all’articolo 8 del D.I. 22 aprile 2013 presentate dai prosecutori volontari di cui ai punti 2.2 e 2.4 del presente messaggio.

 

Analoghi adempimenti, in attesa dell’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga e dei cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo di cui ai punti 2.1 e 2.4. del presente messaggio.

 

6. Sinergie


Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps, Gestione dipendenti pubblici, Gestione ex Enpals e le Direzioni territoriali del lavoro, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012, nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012 e nel punto 6 del messaggio n. 4678 del 18.03.2013.


In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 4 i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro, natura individuale o collettiva dell’accordo di incentivo all’esodo) dei soggetti di cui ai punti 2.1 e 2.4 del presente messaggio, le cui domande di accesso  alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.


I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all’invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.


Resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, delle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all’Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012 presentate dai soggetti di cui ai punti 2.1 e 2.4 del presente messaggio.

 

 7. Caselle di posta elettronica


Per la soluzione dei quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto è stata istituita la casella di posta elettronica “salvaguardia10130@inps.it”, priva di rilevanza esterna.

Pertanto, i predetti quesiti possono essere indirizzati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alle seguenti caselle di posta elettronica:

a)  salvaguardia10130@inps.it;

b) dctrattpensuff1@inpdap.gov.it per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici;

c)  dpp@enpals.it per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals.


Al riguardo, si precisa che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  



                                                      



Allegato N.1

 

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                           

                                    Promulga

la seguente legge:

                                      Art. 1.


                                     omissis

 

231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime

delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore

dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

ferme restando le salvaguardie di cui ai  decreti  del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali 1°  giugno  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5  ottobre  2012,  si

applicano, ai sensi dei commi da 232 a  234  del  presente  articolo,

anche  ai  seguenti  lavoratori  che  maturano  i  requisiti  per  il

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

    a) ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30

settembre 2012 e collocati in  mobilità  ordinaria  o  in  deroga  a

seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il

31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al

trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione

dell'indennità di mobilità di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,

della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di

godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro

il 31 dicembre 2014;

    b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della

contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo

volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore

del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge   n.   214   del   2011,   ancorché   abbiano   svolto,

successivamente alla medesima data del  4  dicembre  2011,  qualsiasi

attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a  tempo

indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione  volontaria,  a

condizione che:

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre

2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non

superiore a euro 7.500;

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

    c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il

30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche

ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile

ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo

stipulati dalle organizzazioni comparativamente più  rappresentative

a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorché  abbiano

svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non  riconducibile  a

rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione

che:

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno

2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non

superiore a euro 7.500;

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

    d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della

contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilità

ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della

relativa indennità, devono  attendere  il  termine  della  fruizione

della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a

condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la

decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese

successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

  232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

presente legge,  sono  definite  le  modalità  di  attuazione  delle

disposizioni di cui al comma 231 del  presente  articolo  sulla  base

delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e  all'articolo

22  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti  giorni

dalla data di assegnazione del relativo schema.

  233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento

inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono  avvalersi

dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima

della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, sulla base:

    a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga,

della data di cessazione del rapporto di lavoro;

    b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  precedente

l'autorizzazione ai versamenti volontari;

    c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione  di

accordi di cui alla lettera c) del comma 231.

  234. Il beneficio di cui al comma 231 è  riconosciuto  nel  limite

massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro

per l'anno 2014, di 135 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  107

milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni  di  euro  per  l'anno

2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28  milioni  di  euro

per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

 

 

                                              Omissis

 

 

 



Allegato N.2

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2013 

Modalita' di attuazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228.  Estensione

platea salvaguardati. Terzo contingente. (13A04566)

(GU n.123 del 28-5-2013)

 

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto l'articolo 1, comma 231, della legge  24  dicembre  2012,  n.

228, che prevede che le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di

accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di

entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, ferme restando le salvaguardie di cui al  decreto  del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro

delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui al decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle

finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano  anche  ai

seguenti lavoratori che maturano i  requisiti  per  il  pensionamento

successivamente al 31 dicembre 2011:

    a) ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30

settembre 2012 e collocati in  mobilita'  ordinaria  o  in  deroga  a

seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il

31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al

trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione

dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,

della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di

godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro

il 31 dicembre 2014;

    b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della

contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo

volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore

del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano

svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011,

qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a   rapporto   di   lavoro

dipendente  a  tempo   indeterminato   dopo   l'autorizzazione   alla

prosecuzione volontaria, a condizione che:

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre

2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non

superiore a euro 7.500;

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.

201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.

214;

    c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il

30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche

ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile

ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo

stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative

a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano

svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a

rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione

che:

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno

2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non

superiore a euro 7.500;

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto legge  n.  201  del  2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

    d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della

contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita'

ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della

relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione

della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a

condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la

decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese

successivo alla data di entrata in vigore del decreto  legge  n.  201

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

  Visto l'articolo 1, comma 232, della legge  24  dicembre  2012,  n.

228, che prevede che le modalita' di attuazione delle disposizioni di

cui al sopra riportato comma 231 vengano definite  sulla  base  delle

procedure di cui al  comma  15  dell'art.  24  del  decreto  legge  6

dicembre 2011 n. 201, convertito con  modificazioni  dalla  legge  22

dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio  2012,

con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

legge, previo parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  da

esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del  relativo

schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle  domande

di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso

di raggiungimento del limite numerico connesso ai  limiti  finanziari

stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228  del

2012, non sono prese in considerazione ulteriori domande nel caso  di

raggiungimento del predetto limite numerico;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  1°

giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2012,  n.

171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei  soggetti

interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predette

disposizioni;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  dell'8

ottobre 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21  gennaio

2013, n. 17;

  Visto l'articolo 1, comma 233, della legge  24  dicembre  2012,  n.

228, che prevede che l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di

pensionamento  inoltrate  dai  lavoratori  di  cui   al   comma   231

sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e  del

regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:

    a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,

della data di cessazione del rapporto di lavoro;

    b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  precedente

l'autorizzazione ai versamenti volontari;

    c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione  di

accordi di cui alla lettera c) del comma 231;

  Visto l'articolo 1, comma 234, della legge  24  dicembre  2012,  n.

228, che  prevede  che  il  beneficio  di  cui  al  comma  231  sopra

illustrato e' riconosciuto nel limite massimo  di  € 64  milioni  per

l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di € 135  milioni  per

l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di €  46  milioni  per

l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di  €  28  milioni  per

l'anno 2019 e di € 10 milioni per l'anno 2020;

  Vista la nota dell'INPS n. 1885 in data 7  marzo  2013  che,  sulla

base delle risorse finanziarie individuate al  capoverso  precedente,

ha consentito di verificare la congruita'  del  contingente  numerico

programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle  categorie

riportate alle lettere a), b), c), d) del citato articolo 1, c. 231;

  Acquisito il parere della Commissione speciale  per  l'esame  degli

atti del Governo della Camera dei Deputati adottato nella seduta  del

3 aprile 2013 e il parere della Commissione speciale per l'esame  dei

disegni  di  legge  di  conversione  dei  decreti-legge  e  di  altri

provvedimenti  urgenti  presentati  dal  Governo  del  Senato   della

Repubblica adottato nella seduta dell'11 aprile 2013;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione

dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24  dicembre  2012,  n.

228, individuando alla tabella di cui al successivo  articolo  9  del

presente decreto, il limite massimo numerico e  la  ripartizione  dei

soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente

decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite

delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.

                               Art. 2

 

  1. Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  in  premessa

continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di  requisiti  di

accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di

entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

ancorche' maturino il requisito per il pensionamento  successivamente

al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:

    a) lettera a) del citato art. 1 c. 231

    lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il  30  settembre

2012 e collocati in mobilita' ordinaria o  in  deroga  a  seguito  di

accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre

2011, e che abbiano perfezionato i  requisiti  utili  al  trattamento

pensionistico  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di

mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio

1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento  dell'indennita'

di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

    b) lettera b) del citato art. 1 c. 231

    lavoratori  autorizzati  alla   prosecuzione   volontaria   della

contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo

volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore

del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano

svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011,

qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a   rapporto   di   lavoro

dipendente  a  tempo   indeterminato   dopo   l'autorizzazione   alla

prosecuzione volontaria, a condizione che:

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre

2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non

superiore a euro 7.500 annui;

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.

201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.

214;

    c) lettera c) del citato art. 1 c. 231

    ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30

giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche  ai

sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice  di  procedura  civile

ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo

stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative

a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano

svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a

rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione

che:

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno

2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non

superiore a euro 7.500;

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto legge  n.  201  del  2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

    d) lettera d) del citato art. 1 c. 231

    ai lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della

contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita'

ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della

relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione

della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a

condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la

decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese

successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201

del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

                               Art. 3

 

  1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre

2012, n.  228,  nell'esame  delle  istanze  presentate  dai  soggetti

interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene  conto  dei

seguenti criteri di precedenza:

    a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga:

data di cessazione del rapporto di lavoro;

    b) per i  lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria

della contribuzione:  data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro

precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

    c) per i lavoratori di cui alla lettera c)  dell'articolo  2  del

presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro.

  2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente

decreto  conseguono  il  beneficio  a  condizione  che  la  data   di

cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e

oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   Direzioni

Territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti

individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.  La

documentazione da produrre per comprovare quanto precede e'  indicata

al successivo articolo 5.

  3. In  attuazione  dell'articolo  1,  comma  232,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle  domande

di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo  2  del  presente

decreto  prevedendo  che,  nel  caso  di  raggiungimento  del  limite

numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal  comma  234  del

citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012,  non  siano  prese  in

considerazione ulteriori domande.

                               Art. 4

 

  1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2  del  presente

decreto, che intendono usufruire del  beneficio  presentano  istanza,

corredata dell'accordo a  seguito  del  quale  sono  stati  posti  in

mobilita', alla Direzione territoriale del  lavoro  (DTL)  competente

per territorio, entro 120 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del

presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresi' la data

di cessazione del rapporto di lavoro.

  2. Qualora il soggetto interessato non sia  in  grado  di  produrre

l'accordo a seguito del quale e' stato posto  in  mobilita',  la  DTL

provvedera' ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che  ha

proceduto  al  licenziamento  o   presso   la   competente   Pubblica

Amministrazione.

  3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa  in

mobilita', la Direzione territoriale competente si  avvale,  tra  gli

altri, dei  documenti  relativi  alla  procedura  di  mobilita',  ivi

inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge

23 luglio 1991, n. 223, nonche' il versamento di cui al comma  3  del

medesimo articolo.

  4. Entro 45  giorni  dall'acquisizione  dell'istanza  del  soggetto

interessato, completa di tutta la documentazione  richiesta,  la  DTL

trasmette l'istanza all'INPS.

                               Art. 5

 

  1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2  del  presente

decreto,  presentano  istanza  di  accesso   ai   benefici   di   cui

all'articolo 1, comma 231, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228

corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto

di lavoro secondo le seguenti modalita':

    a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati  in  ragione  di

accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di

procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale

del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

    b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla

Direzione Territoriale del Lavoro competente in base  alla  residenza

del lavoratore cessato.

  2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentate

entro 120 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto

nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 6

 

  1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che

precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6  del  decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di  cui  all'articolo  4,

comma 3 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro delle finanze,  sottoscritto  in

data 8 ottobre 2012.

  2. La partecipazione alle Commissioni di cui al  comma  1  non  da'

luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o

rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime  Commissioni  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

                               Art. 7

 

  1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  Commissioni  di  cui

all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate  con

tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.

  2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6,

comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare  riesame,

entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi  alla

Direzione Territoriale del Lavoro  presso  cui  e'  stata  presentata

l'istanza.

                               Art. 8

 

  1. I soggetti di cui alle lettere  b)  e  d)  dell'articolo  2  del

presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai  benefici

di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24  dicembre  2012,  n.

228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto

sulla Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 9

 

  1. In conformita' agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  il

numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio  di

cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,

e  successive  modificazioni,  e'  determinato  in   10.130   unita',

ripartite come segue:

   

 

|      

   
   

           Tipologia di soggetti                                                                                                                                                 |Contingente|

|                                                                                                                                                                                            | Numerico  |

Mobilita' ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231:     

|lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 |settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in

deroga a seguito di accordi governativi o non |governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che

abbioano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione   dell'indennita'                        2.560

 di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo

di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.                                                 

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231;

|lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria|della contribuzione entro il 4 dicembre 2011,

con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del 

|decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con |modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, 

ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita',                                 1.590

non  riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla

prosecuzione|volontaria, a condizione che:   

1) abbiano conseguito successivamente alla data del |4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo 

riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la |decorrenza del trattamento pensionistico entro

il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

|convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.                                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231: 

lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi 

individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile

ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo|all'esodo stipulati dalle organizzazioni    

comparativamente piu' rappresentative a livello |nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano                              5.130

svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato, a condizione che:                       

|1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo 

|riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;  

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 

trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilita', lettera d) del comma 231:                

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e 

collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', 

devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario,                                      850

a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico

entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, 

convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.                                            

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 TOTALE                                                                                                                                                                                     10.130  

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                               Art. 10

 

  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 aprile 2013

 

 

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Fornero

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.

Lavoro, registro n. 6, foglio n. 356