Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
E’ stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.
Si ricorda che la comunicazione obbligatoria di cessazione deve essere effettuata online prima di accedere al “Portale dei Pagamenti”, e comunque entro 5 giorni dall’evento. La comunicazione può avvenire attraverso:
I professionisti abilitati e le associazioni datoriali possono accedere al servizio di variazione del rapporto di lavoro per comunicare la cessazione seguendo gli usuali percorsi loro riservati.
La nuova funzione è disponibile accedendo al Portale dei Pagamenti, sezione Lavoratori Domestici nei Servizi Online del sito istituzionale www.inps.it.
L’accesso è possibile inserendo codice fiscale del datore e codice del rapporto di lavoro ovvero utilizzando il proprio PIN e selezionando il rapporto di lavoro di interesse.
Termini di versamento .
In ordine ai temini di versamento dei contributi dovuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si rammenta che, ai sensi dell’art. 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, il pagamento deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del medesimo.
Ulteriori Informazioni
Le indicazioni sull’utilizzo della procedura per gli operatori di sede e per gli utenti esterni sono disponibili nel Manuale Utente presente nel Servizio Lavoratori Domestici del Portale dei Pagamenti del sito istituzionale.
Il Vicario del Direttore Generale Crudo
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