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Messaggio numero 1445 del 26-02-2015


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 26-02-2015
Messaggio n. 1445
OGGETTO:

Piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio. Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Precisazioni in merito all’accesso alla pensione di vecchiaia.

   

 

 
1. Piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio

Come illustrato con circolare n. 86/2014, a seguito del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, il diritto alla pensione di vecchiaia dei piloti del pilotaggio marittimo e dei marittimi abilitati al pilotaggio si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio, senza applicazione di alcuna finestra. Resta ferma, invece, la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010.
Ai sensi del predetto D.P.R., continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, alle condizioni previste dal regolamento stesso.
Com’è noto, l’art. 118 del regolamento del codice della navigazione prevede la cancellazione del pilota dal registro tenuto dalla Capitaneria di porto al compimento del sessantesimo anno di età. Il pilota può, tuttavia, rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e in tal caso è assoggettato ad una visita annuale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 157/2013, ha ritenuto che la predetta visita annuale non vada effettuata dopo il compimento del sessantesimo anno di età, ma successivamente al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Ne consegue che i predetti lavoratori, per i quali al compimento del sessantesimo anno di età non viene meno il titolo abilitante,  accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del predetto requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

2. Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

L’accesso anticipato al pensionamento di vecchiaia del personale viaggiante presuppone che l’interessato abbia svolto effettivamente in forma stabile e duratura, ancorché non in via esclusiva, le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante.
Il presupposto per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è, conseguentemente, la contestualità tra l’esonero dal servizio, con le mansioni di personale viaggiante, e la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi (si richiamano i messaggi nn. 20514/1995 e 11010/2012).
 
Va precisato, tuttavia, che eventi che comportano la sospensione del rapporto di lavoro, quali CIG/CIGS, contratto di solidarietà, non pregiudicano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia anticipato dei lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nel corso di tali eventi, posto che, per tali lavoratori, è unicamente sospeso l’esercizio delle mansioni di personale viaggiante.

Si precisa altresì, che il suddetto personale viaggiante, cessato dal rapporto di lavoro e al quale sia stata riconosciuta l’ASpI, acquisisce il diritto al pensionamento di vecchiaia anticipato qualora raggiunga i requisiti pensionistici entro il periodo di godimento dell’ASpI, a condizione che precedentemente a tale evento le mansioni della qualifica di personale viaggiante siano svolte in modo stabile ed effettivo.

3. Art. 4 della legge n. 92/2012.

Per i lavoratori con qualifica di personale viaggiante, coinvolti nei programmi di cui all’art. 4 della legge n. 92/2012, al fine di stabilire i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, come previsto dal comma 2 del su indicato art. 4, occorre fare riferimento ai requisiti anagrafici previsti dal D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 (e quindi al requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio).
Quanto sopra nel presupposto che al momento dell’accesso alla prestazione di esodo, il lavoratore svolga le mansioni di personale viaggiante in modo stabile ed effettivo e ricorrano le altre condizioni di cui ai messaggi richiamati al punto 2.

Per i lavoratori marittimi coinvolti nei predetti programmi, al fine di definire la data di  raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, occorre tener conto dei requisiti di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984, come modificato dall’art. 5 del DPR 157/2013 (si richiama la circolare n. 86/2014).

Pertanto in fase di certificazione del diritto alla prestazione di esodo occorrerà fare riferimento al primo requisito pensionistico minimo raggiunto.

Naturalmente, se un lavoratore ha già raggiunto il predetto requisito minimo (compreso quello di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984), non può accedere alla prestazione di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, prestazione che si configura come prestazione temporanea (a carico dei datori di lavoro esodanti) di accompagnamento alla pensione nei casi di esubero del personale dipendente.

 

  Il Direttore Generale f. f.  
  Crudo