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Messaggio numero 15276 del 27-09-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Comunicazione
Roma, 27-09-2013
Messaggio n. 15276
Allegati n.3
OGGETTO:

Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Integrazione messaggio n. 29489 del 23 novembre 2010, Delibera n. 97 del 22 aprile 2013: indirizzo applicativo delibera n. 22/2009.

   

Il Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (F.T.A.), con deliberazione n. 22 del 16 marzo 2009, ha disciplinato le modalità di attribuzione delle prestazioni integrative del F.T.A., nel caso  di rioccupazione dei lavoratori beneficiari durante il periodo di fruizione della prestazione integrativa erogata dal Fondo.

Con messaggio n. 29489 del 23/11/2010, sono state diramate le istruzioni applicative della predetta deliberazione.

Con deliberazione n. 97 del 22 aprile 2013 (all. 1), il Comitato Amministratore del F.T.A. ha disposto l’indirizzo applicativo della delibera n. 22/2009 chiarendo che, nelle ipotesi in cui la remunerazione derivante da rioccupazione sia superiore al trattamento di integrazione salariale e superiore all’80% della retribuzione di riferimento, la prestazione a carico del Fondo, relativa al medesimo periodo di rioccupazione, non è dovuta.

In tale ipotesi, infatti, si determina una situazione di incumulabilità totale della prestazione integrativa con la retribuzione percepita dal nuovo rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, o del provento derivante da attività lavorativa di tipo autonomo.

La predetta delibera n. 97/2013 ha altresì previsto che “eventuali quote differenziali della prestazione integrativa del Fondo erogate nello stesso periodo e in presenza di incumulabilità totale saranno ricalcolate con recupero della prestazione integrativa non dovuta. Per l'effetto, nella particolare casistica concernente lavoratori che abbiano percepito una o più retribuzioni/compensi superiori all'80% della retribuzione lorda di riferimento nel periodo di rioccupazione, l'indennità integrativa dovrà essere globalmente ridotta nella misura che assicuri l'80% di detta retribuzione per l'intero periodo lavorativo”.

Ne consegue che, nel caso in cui siano state liquidate quote differenziali della prestazione integrativa del Fondo, dovute a retribuzioni inferiori al suddetto 80%, occorre ricalcolare l’entità delle prestazioni integrative erogate in presenza di successive retribuzioni superiori all’80%, afferenti al medesimo periodo lavorativo.

Il ricalcolo deve essere effettuato - nell’ambito di ciascun periodo lavorativo per il quale il lavoratore abbia richiesto l’applicazione della delibera n. 22/2009 con erogazione della prestazione integrativa - sottraendo dalla somma dell’80% delle retribuzioni lorde medie di riferimento teoricamente spettanti nel periodo, la somma delle retribuzioni/compensi lordi percepiti nell’intero periodo di rioccupazione (comprese eventuali quote di CIGS).

La differenza rappresenta la prestazione spettante al lavoratore a carico del F.T.A. e dovrà essere confrontata con gli importi già liquidati dal F.T.A. nel medesimo periodo, al fine di determinare la misura dell’indebito da recuperare.

Qualora detta differenza dia luogo ad importo di valore negativo, alcuna prestazione integrativa è dovuta a carico del Fondo e, di conseguenza, la sommatoria delle quote differenziali di prestazione erogate a carico del F.T.A. dovrà essere interamente recuperata.

Il periodo lavorativo per il quale deve essere effettuato il ricalcolo della prestazione si individua secondo i principi indicati nella circolare n. 130 del 2010. In particolare, qualora l’attività intrapresa abbia natura di lavoro autonomo, il lavoratore interessato dovrà dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni, la loro collocazione temporale e la durata complessiva dell’attività al fine di consentire il corretto ricalcolo. Resta inteso che, cessato il periodo lavorativo oggetto di ricalcolo, la prestazione a carico del FTA sarà nuovamente erogata fatti salvi i recuperi da effettuare.

Il recupero delle prestazioni integrative indebitamente percepite deve essere effettuato sugli importi integrativi spettanti al lavoratore nei periodi immediatamente successivi, anche riferibili ad eventuali periodi di mobilità. In caso di incapienza l’importo da recuperare dovrà essere gestito attraverso la procedura di gestione degli indebiti.

Per quanto concerne le nuove domande ex delibera 22, l’operatore procederà   all’istruttoria e alla liquidazione della prestazione attenendosi ovviamente ai medesimi principi sopra illustrati.

 

Istruzioni applicative

Per acquisire le informazioni utili al calcolo della prestazione integrativa da erogare in base alle deliberazioni n. 22/2009 e n. 97/2013, occorre verificare la posizione dell’assicurato (Cassetto previdenziale del cittadino; UNIEMENS/EMENS, visualizzazione totale annuo; pagamenti CIGS, Fondo trasporto aereo, Punto cliente per estratto conto parasubordinati, ecc.).

 

Per la verifica dei periodi di rioccupazione deve essere consultata la posizione del richiedente sulla procedura UNILAV/Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro. Per ogni rapporto visualizzato devono essere consultate le voci “inizio” per informazioni relative al rapporto di lavoro (tipologia, tipo di orario, etc.) e “ dati invio” per verificare eventuali rettifiche o annullamenti.

 

Per la verifica dei rapporti di lavoro svolto all’estero, non visualizzabili dalla procedura UNILAV, si richiama la circolare n. 94/2010, punto D, che prevede il modello di autocertificazione di lavoro svolto all’estero (CODSR84), mentre per i rapporti di lavoro autonomo si rimanda alle disposizioni di cui al messaggio n. 29489/2010.

 

In caso di lavoro dipendente, le buste paga emesse nel periodo lavorativo possono essere confrontate con la procedura Uniemens/EMens che espone la posizione del beneficiario ed eventuali ulteriori buste paga relative ad arretrati percepiti, riferibili al medesimo periodo lavorativo. Si rappresenta che tale verifica non esime il lavoratore dalla presentazione delle buste paga il cui riscontro effettivo è necessario, in quanto ai fini del calcolo, dovrà essere considerato l’imponibile lordo esposto nella busta paga.

 

Per i lavoratori parasubordinati devono essere verificati gli archivi della Gestione Separata.

 

La retribuzione lorda mensile di riferimento (al 100%), è consultabile nella procedura FTA/Funzioni comitato/domande prestazione.

 

Gli indebiti devono essere in primo luogo recuperati sulle prestazioni integrative FTA, ancora spettanti al lavoratore, acquisendo gli importi da recuperare nell’apposita sezione recuperi DSWeb, indicando come conti recupero i conti previsti per le prestazioni a carico del FTA di seguito riportati.  Ove non ci sia capienza, dovranno essere recuperati secondo le vigenti disposizioni e modalità procedurali previste in materia di recupero degli indebiti.

 

Prima di effettuare il recupero sulle prestazioni integrative FTA l’operatore deve comunicare al lavoratore, secondo l’allegato fac-simile (all. 2), l’importo dell’indebito e le modalità di recupero stesso.

 

La contabilizzazione dei recuperi segue le regole generali e, in particolare, quelle evidenziate nella circolare n. 102/2007 che si richiamano di seguito.

 

La rilevazione contabile di eventuali recuperi per prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve avvenire ai conti GVR 00/130 e GVR 24/130.

 

L’imputazione al conto GVR 00/130 viene effettuata al termine dell’esercizio, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente procedura “recupero crediti per prestazioni” che è stata opportunamente aggiornata.

 

A tal fine le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio 01098 “Recupero di prestazioni indebite – GVR”.

 

Eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili, da imputare al conto GPA 00/069, devono essere evidenziati, nell’ambito del partitario di detto conto, con il codice di bilancio di nuova istituzione 01098 “Prestazioni indebite – GVR”.

 

Il saldo del conto GVR 00/130, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

 

Se l’indebito è recuperato nello stesso anno in cui la prestazione è stata erogata, dovrà essere recuperato solo l’importo netto e all’area fiscale dovranno essere comunicate le ritenute erariali da recuperare.

Se l’indebito si riferisce ad anni precedenti, dovrà essere recuperato l’importo lordo, che sarà evidenziato nel CUD inserendo l’informazione nelle annotazioni con le lettere ZZ (onere deducibile ai sensi dell’art. 10 lett. d bis del TUIR.).

 

A fini meramente esemplificativi, in all. 3 si riporta uno schema operativo per il calcolo della prestazione integrativa ex delibera n. 22/2009 come interpretata dalla deliberazione n. 97/2013.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori