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Messaggio numero 1591 del 11-04-2016


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 11-04-2016
Messaggio n. 1591
OGGETTO:

Associazione italiana allevatori e associazioni territoriali (ARA e APA) - Classificazione ai fini previdenziali - Ammissione alla CISOA -

   

Le Associazioni in oggetto hanno richiesto chiarimenti sulla possibilità di accedere alla CISOA, in quanto risultano classificate nel settore agricoltura con il c.s.c. 5.01.02  e sono tenute al versamento dei relativi contributi.

 

Al riguardo, si fa presente che tali associazioni sono state classificate nel settore agricoltura per effetto del Decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale dell'11 febbraio 1952 che ne ha disposto l’aggregazione al settore dell’agricoltura ai fini CUAF (cfr. circolare n. 889 del 28/3/1952).

 

Inoltre, l’art. 2, comma 215, della Legge 662/1996, nel far cessare al 31/12/1996 la disciplina prevista dall’art. 49, 3° comma, della Legge 9 marzo 1989 n. 88 (c.d. regime transitorio), ha disposto il mantenimento degli inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione, emanati ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797.

 

In relazione a quanto precede, si ritiene che l’Associazione Italiana Allevatori, le Associazioni Provinciali e Regionali di Allevatori - classificate nel settore agricoltura con il c.s.c 5.01.02 - possano essere ammesse al trattamento di integrazione salariale di cui alla Legge 8/8/1972 n. 457 (CISOA).

 

Resta inteso che le domande, debitamente istruite, saranno sottoposte all’esame delle locali Commissioni Provinciali per l’Agricoltura ai fini della verifica della integrabilità della causale oggetto dell’istanza.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi