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Messaggio numero 17017 del 19-10-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione ex INPDAP
Direzione Contributi Gestione ex Enpals
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 19-10-2012
Messaggio n. 17017
Allegati n.2
OGGETTO:

Anno 2011. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 24 gennaio 2012.  Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

   

Il DM 24 gennaio2012 hadisciplinato, per l’anno 2011, lo sgravio contributivo, per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.122/2010 e n.247/2007.

 

Con la circolare n. 96 del 16 luglio 2012 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo - sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 11967 del 17/07/2012 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2011.

 

Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

 

 

1. Generalità.

 

Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.

 

Ove – infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

 

Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

 

Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

 

 

2.  Particolarità.

 

 

Coesistenza di premi

 

Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

 

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 44.000

 

Premio contrattazione aziendale € 1.200,00

Premio contrattazione territoriale € 700,00

Misura massima di premio sgravabile € 990,00(€ 44,000 *2,25%)

Sgravio azienda € 248,00 (€990*25%)

Sgravio lavoratore € 91,00 (€990 *9,19%)

Proporzionalità:

sgravio sul premio contratto aziendale (€ 1200/(€ 1200+€ 700)= 63%

sgravio sul premio contratto territoriale (€ 700/(€ 1200+€ 700)= 37%

Ripartizione:

sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 156,24 (€ 248*63%)

sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 57,33 (€ 91*63%)

sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 91,76(€ 248*37%)

sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 33,67(€ 91*37%)

 

Aziende cessate

 

Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2011 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig); si precisa che, nella fattispecie suddetta, i datori di lavoro/committenti con obbligo di versamento della contribuzione IVS alla Gestione ex ENPALS potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell’INPS – Gestione ex ENPALS.

 

3. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi.

 

Il Decreto interministeriale 24 gennaio2012 haaffidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI) e alle Gestioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS.

 

3.1 Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Inpdap.

 

Stante l’esclusione esplicita, stabilita dall’art. 2, comma 8, del D.M.  24 gennaio 2012, dell’applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lvo n. 165  del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate dall’Aran in sede di contrattazione collettiva, si precisa che destinatari del detto beneficio sono i datori di lavoro iscritti alle Casse della Gestione ex Inpdap, aventi natura giuridica di “impresa privata”, al cui personale è stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione originaria a seguito del processo di privatizzazione.

 

Per le dette imprese, con lavoratori iscritti alla Gestione ex Inpdap, la percentuale dello sgravio contributivo a favore del datore di lavoro non può superare il valore di 23,80%, qualora iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPI, CPS), ovvero di 24,20%, qualora iscritti alla CTPS.

 

Per quanto concerne le modalità dichiarative, atteso l’imminente avvio del flusso UniEmens (ListaPosPA) con riferimento alle retribuzioni di ottobre 2012, le imprese ammesse al beneficio secondo la procedura indicata nel detto decreto attuativo non sono più tenute a comunicare il diritto allo sgravio alle competenti sedi provinciali/territoriali della Gestione ex Inpdap, essendo fruibile nel nuovo tracciato la sezione dedicata a detti benefici.

 

Il recupero di quanto spettante deve essere, quindi, effettuato utilizzando il flusso UniEmens (ListaPosPA), mediante l’indicazione da parte dei datori di lavoro, che hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio contributivo, nell’ E0_PeriodoNelMese dell’imponibile e del contributo dovuto del mese di riferimento senza alcun abbattimento. L’importo del contributo da recuperare andrà riportato nell’elemento Recupero Sgravi, valorizzando il Codice Recupero con il valore 2 (legge 247/2007).

 

Si rammenta, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e Creditizie e all’Assicurazione Sociale Vita che devono essere versati sulle retribuzioni effettivamente erogate.

 

 

3.2 Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Enpals.

 

Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti ai Fondi pensioni della Gestione ex Enpals, si rammenta che non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

 

Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

Si fa, inoltre presente che fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, in primis, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS da versare alla Gestione ex Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alle “contribuzioni minori” da versare alla competente Gestione INPS, operando lo sgravio sulla relativa posizione contributiva in essere presso l’Istituto limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni, con le modalità di cui al successivo par. 4.

 

Pertanto, in relazione alla generalità dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all’1,19% in relazione alle “contribuzioni minori”. Con particolare riferimento ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, si sottolinea che lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell’intera aliquota IVS prevista pari al 25,81% - tab. aliquota R3 e X3) e, pertanto, non va operato alcuno sgravio sulle “contribuzioni minori”.

 

Per ciò che riguarda, invece, lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore si rammenta che il medesimo è pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio è del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3).

 

Con specifico riferimento alla retribuzione annua da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si precisa quanto segue:

 

-          con riguardo ai lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2011, a € 93.622,00);

 

-          per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione (pari, per l’anno 2011, a € 682,50) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312;

 

-          con riferimento, infine, agli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile (pari per l’anno 2011 a € 300,07) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312.

 

 

Sul piano operativo, le imprese ammesse allo sgravio potranno fruire del medesimo operando una compensazione, mediante un minor versamento dei contributi obbligatori, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o più mensilità purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio.

 

A tal fine l’Istituto provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio al fine di reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di conguaglio della contribuzione versata in eccesso.

 

Detta compensazione, da effettuarsi mediante i modelli di pagamento F24/I24, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.

 

Naturalmente, all’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

 

 

I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno richiedere il rimborso di quanto spettante presentando apposita istanza, come innanzi specificato al par. 2.

 

 

4. Istruzioni operative.

 

Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto,limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli -autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice diautorizzazione “9D”.

 

5. Modalità di recupero.

 

5.1 Datori di lavoro non agricoli.

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

 

Contrattazione aziendale

Contrattazione territoriale

L974

 

Sgr. aziendale ex. DM 24-01-2012  quota a favore del D.L.

L976

Sgr. territoriale ex. DM 24-01-2012   quota a favore del D.L.

L975

 

Sgr. aziendale ex DM 24-01-2012  quota a favore del lavoratore

L977

Sgr. territoriale ex. DM 24-01-2012 quota a favore del lavoratore

 

da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,

<CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

 

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

 

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

 

5.2 Restituzione quote eccedenti.

 

Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il nuovo codice causale “M964” - avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” - da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens.

 

5.3 Datori di lavoro agricoli.

 

Per le aziende agricole con dipendenti, relativamente agli adempimenti a carico delle aziende e a carico delle Sedi, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009 e con messaggio n. 21389 del 17/08/2010.

Si allega il modello per la presentazione dell’istanza di sgravio (All. 1).

 

 

6. Istruzioni contabili.

 

Per la rilevazione contabile degli sgravi in argomento si confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 110 del 12 dicembre 2008, in particolare, l’imputazione degli sgravi relativi alla contrattazione aziendale deve essere effettuata al conto GAW37/119, mentre quella relativa alla contrattazione territoriale al conto GAW37/120.

 

La restituzione di somme fruite in eccedenza, relative allo sgravio per la contrattazione di secondo livello, e valorizzate dalle aziende al codice causale “M964” dovrà essere imputata al conto di nuova istituzione GAW24/119.

 

Nell’allegato n. 2 è riportato il conto GAW24/119 di nuova istituzione.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori