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Messaggio numero 1708 del 03-05-2019


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Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni
Progetto di studio per la prospettazione di strumenti di innovazione anche normativa tesi a rimuovere il fenomeno del contenzioso medico legale
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Roma, 03-05-2019
Messaggio n. 1708
Allegati n.2
OGGETTO:

RESPEL. Procedura di recupero delle spese legali e di consulenza tecnica mediante emissione di avviso di addebito, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ai sensi dell’articolo 445-bis del codice di procedura civile. Istruzioni contabili.  Variazioni al piano dei conti

   

1. Premessa

 

L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.

A seguito di quanto stabilito dal dettato normativo l’Istituto, con determinazione presidenziale n. 72 del 30 luglio 2010, ha fissato i contenuti dell’avviso di addebito, che ha valore di titolo esecutivo.  

Nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile, riferiti all’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, il giudice adito definisce il ricorso con decreto, con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ovvero con ordinanza che dispone anche sulle spese.

A tale regola fa eccezione l’ipotesi del ricorrente non abbiente, ovvero dell’istante che, nell’anno precedente a quello della pronuncia del giudice, risulti titolare di un reddito imponibile, ai fini Irpef, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

In tale caso, l’articolo 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha innovato l’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, ha espressamente previsto che, salvo quanto disposto dall’articolo 96 del medesimo codice (responsabilità processuale aggravata per lite temeraria), la parte soccombente nei giudizi di contenzioso previdenziale e assistenziale non può essere condannata al pagamento delle spese di lite.

La statuizione sulle spese di lite e di consulenza tecnica ha carattere decisorio e costituisce un credito per l’Istituto, la cui riscossione, in caso di inadempienza, può essere effettuata con le modalità di cui al citato articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010.

Sulla base di tali disposizioni è stata realizzata la nuova procedura denominata “RESPEL”, preposta al recupero in via coattiva delle spese di lite, indicate dal giudice nel decreto di omologa, e delle spese di consulenza tecnica poste a carico del cittadino ricorrente e soccombente.

Il procedimento prevede l’emissione dell’avviso di addebito (AVA) nel caso in cui il cittadino non abbia provveduto al pagamento delle somme indicate nell’invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso, secondo le modalità di seguito descritte.

 

2. Procedimento esecutivo mediante procedura RESPEL

 

Il procedimento amministrativo ha inizio con la comunicazione al ricorrente e all’avvocato costituito dell’invito ad adempiere, corredato del modello F24, recante gli estremi del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile e la liquidazione delle spese legali e di consulenza tecnica d’ufficio in favore dell’Istituto, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito, si procederà al recupero coattivo, mediante trasmissione del credito all’Agente della Riscossione competente.

Con risoluzione n. 70/E del 25 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

“RSCT” – Recupero spese di CTU;

“RSLE” – Recupero spese legali.

Il personale amministrativo addetto alle funzioni di rappresentanza e difesa dell’Inps,  a seguito dell’acquisizione del decreto di omologa e previa verifica che non penda ricorso per Cassazione e che il medesimo provvedimento non sia stato già trasmesso per il recupero delle spese all’Avvocatura di Sede, utilizzando l’apposita funzionalità “Recupero Crediti” esposta in procedura “SISCO” nel tab. “Definizione”, inseriti i campi richiesti, tra cui la PEC dell’avvocato di controparte e gli importi oggetto del recupero, provvede ad inviare, tramite la procedura “SISCO”, la richiesta per la preparazione dell’invito ad adempiere, contenente le seguenti informazioni relative al credito:

  • estremi del provvedimento giudiziale;
  • causale del credito;
  • importo dettagliato delle spese legali e di CTU.

Completato l’invito ad adempiere, si procederà a comunicarlo, mediante la procedura “SISCO”, al ricorrente e all’avvocato costituito nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Qualora le spese di perizia siano poste a carico del cittadino e l’Istituto le abbia preventivamente liquidate sulla base del decreto del giudice, le stesse dovranno essere recuperate secondo quanto previsto nel presente messaggio.

Con il regolare versamento da parte del cittadino soccombente, nei termini previsti, il procedimento si chiude favorevolmente per l’Istituto senza ulteriori adempimenti da assolvere.

Nel caso invece di mancato versamento entro i 60 giorni previsti, l’Istituto provvede ad emettere l’avviso di addebito secondo le modalità di seguito indicate.

 

3. Istruzioni operative per l’emissione dell’avviso di addebito (AVA)

 

Per l’emissione dell’avviso di addebito, l’operatore dovrà accedere all’applicazione “RESPEL” e, in particolare, alla funzionalità avviso di addebito (infasamento credito) e inserire i il codice fiscale del cittadino oppure il numero anno RG nei filtri di ricerca.

L’estrazione produrrà una lista nella quale sono presenti i crediti per i quali è possibile procedere all’emissione dell’avviso di addebito, selezionando l’opportuna cella nella prima colonna.

Qualora non fosse possibile selezionare tale cella, è necessario verificare il campo “note”.

Per maggiori dettagli si rinvia al manuale utente allegato al presente messaggio (Allegato n. 1).

 

4. Istruzioni contabili

 

La rilevazione contabile delle riscossioni relative alle spese legali e di consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in favore dell’Istituto con il decreto di omologa o con ordinanza del giudice dell’accertamento tecnico preventivo ex articolo 445-bis del codice di procedura civile, è attualmente attribuita al conto GPA 24123, per il recupero delle spese legali relative alle controversie per la concessione e per il recupero di prestazioni in materia di invalidità civile, inerenti all’attività svolta dal personale amministrativo addetto alle funzioni di rappresentanza e difesa dell’Inps, nei giudizi di primo grado e nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 248/2005, come illustrato alle Strutture territoriali con il messaggio n. 21239 del 10 novembre 2011.

La messa in produzione della nuova procedura “RESPEL”, contraddistinta dal codice “RSL”, sarà conferente con il sistema contabile per la rilevazione degli eventi amministrativi tramite biglietti automatizzati caratterizzati dal tipo operazione “6A”.

A seguito della comunicazione, trasmessa al debitore e all’avvocato costituito, dell’invito ad adempiere, corredato del modello F24, i cui codici tributo sono specificati nel precedente paragrafo 2, in caso di versamento atteso, il sistema contabile acquisirà i dati rendicontati dalla procedura “De.U.” e superati i necessari controlli formali, volti alle quadrature delle quietanze di Banca d’Italia, avvierà il programma di contabilizzazione al fine di attribuire sulla Struttura territoriale competente i dati finanziari, con imputazione al conto di nuova istituzione GPA 54133, di servizio alla procedura “RESPEL”. La generazione dell’SC724 consentirà alla procedura “RESPEL” l’acquisizione delle informazioni di dettaglio dalla procedura “De.U.”.

La procedura “RESPEL”, acquisita l’informazione del versamento con le modalità sopra descritte, verificherà la corrispondenza di quanto atteso e, in caso di esito positivo, conferirà al sistema contabile la ripartizione contabile della riscossione tramite il seguente biglietto tipizzato:

“0000000001 – ripartizione”, che accoglierà in sezione “DARE” il conto GPA54133 per la chiusura dell’SC724 e, in contropartita, in sezione “AVERE” i seguenti conti, di nuova istituzione che rileveranno l’entrata:

GPA24133  recupero spese legali – procedimenti ATPO – corrispondente alla riscossione versata tramite il codice tributo F24 “RSLE”;

GPA24134  recupero spese CTU – procedimenti ATPO – corrispondente alla riscossione versata tramite il codice tributo F24 “RSCT”.

Nel caso in cui, entro i 60 giorni, sia rilevato il mancato versamento, l’Istituto provvederà a emettere l’avviso di addebito verso il debitore e all’infasamento del credito agli Agenti della Riscossione. In tale caso, la procedura “RESPEL” conferirà al sistema contabile il seguente biglietto tipizzato:

“0000000005 - accertamento del credito”, che registrerà l’inadempienza riscontrata dagli operatori amministrativi, in sezione “DARE”, ai seguenti conti di nuova istituzione:

GPA06133  credito per recupero spese legali – procedimenti ATPO (codice tributo “RSLE”);

GPA06134  credito per recupero spese CTU – procedimenti ATPO (codice tributo “RSCT”);

e in sezione “AVERE” i corrispondenti conti di entrata GPA24133 e GPA24134.

Nell’eventualità che la procedura “RESPEL” reputi necessario trasferire somme, relative a crediti accertati o a versamenti riscossi, da una Struttura territoriale a quella pertinente, sarà generato il seguente biglietto automatizzato:

“0000000003 – partite viaggianti”, che produrrà la scrittura movimentando i seguenti conti:

1)   in sezione “DARE” il conto GPA55000 e in sezione “AVERE” le somme relative ai crediti già accertati di pertinenza di altra Struttura territoriale, tramite l’evidenza della chiusura dei conti GPA06133 e GPA06134;

2)   in sezione “DARE” il conto GPA54133 per evidenziare sulla Struttura mittente la chiusura dell’SC724 originariamente ricevuto e in sezione “AVERE” il conto GPA55000 per la generazione della partita viaggiante.

In entrambe le ipotesi sopra descritte, le somme trasferite dalla procedura “RESPEL” tramite le partite viaggianti verranno riassegnate alle Strutture territoriali destinatarie dal sistema contabile, con tipo operazione “PV – partite viaggianti”.

Le riscossioni dei crediti richiesti tramite avviso di addebito, che saranno riversate dagli Agenti della Riscossione con le consuete modalità, resteranno attribuite al conto GPA52190 fino a quando la procedura gestionale “Ruoli esattoriali” non produrrà la relativa rendicontazione, che consentirà di attribuire le riscossioni, tramite i consueti tipi operazione “E3 e 3E”, al conto di servizio GPA54133.

La procedura “RESPEL” conferirà il seguente biglietto tipizzato:

“0000000001 – ripartizione”, che accoglierà in sezione “DARE” il conto GPA54133 per la chiusura dell’SC724 delle riscossioni ripartite e, in contropartita, in sezione “AVERE” i conti di credito oggetto già di movimentazione per le operazioni di accertamento:

GPA06133  a chiusura del credito per recupero di spese legali – procedimenti ATPO – corrispondente alla riscossione versata tramite il codice tributo F24 “RSLE”;

GPA06134  a chiusura del credito per recupero spese CTU – procedimenti ATPO – corrispondente alla riscossione versata tramite il codice tributo F24 “RSCT”.

 

Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele