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Messaggio numero 1711 del 03-05-2019


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Roma, 03-05-2019
Messaggio n. 1711
Allegati n.1
OGGETTO:

Fondo volo. Incidenza dell’indennità di volo ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione e della determinazione della retribuzione pensionabile. Disciplina vigente e chiarimenti sull’esonero relativo al periodo 2014-2017 disposto dai decreti-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e 12 settembre 2014, n. 133

   

 

Al fine di rendere più agevole la consultazione degli estratti contributivi dei lavoratori iscritti al Fondo volo in forza alle aziende operanti nel settore del trasporto aereo, e con particolare riferimento alla corretta valorizzazione dell’indennità di volo in relazione alla determinazione dell’imponibile soggetto a contribuzione e della retribuzione pensionabile, si espone di seguito una ricognizione della normativa succedutasi nel tempo e si riepilogano le indicazioni operative già fornite dall’Istituto in materia.

 

1. Ricognizione del quadro normativo e della disciplina vigente

 

Il “Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea” è stato istituito presso l’Inps con la legge 13 luglio 1965, n. 859. La disciplina relativa ai criteri di individuazione della retribuzione assoggettabile a contribuzione e della retribuzione utile alla determinazione della prestazione pensionistica è stata oggetto di diversi e articolati interventi normativi nel corso del tempo, in particolare con riferimento all’incidenza dell’indennità di volo, che è una componente della retribuzione spettante al personale di volo, a norma dell’articolo 907 del Codice della navigazione, in ragione dei peculiari rischi legati alle condizioni di lavoro.

La normativa costitutiva del Fondo volo disciplinava all’articolo 13 la retribuzione soggetta a contribuzione e all’articolo 24 la retribuzione pensionabile. In tale regime normativo l’indennità di volo concorreva interamente alla determinazione dell’imponibile ai fini sia contributivi che pensionistici.

 

1.1    Imponibile soggetto a contribuzione

 

L’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, di attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo volo, che la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

In tale quadro normativo assume rilevanza l'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro che, con decorrenza dall'1.1.1998, prevede l’integrale sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 153/1969, fissando il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente, individuati in base all'articolo 46, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali.

Pertanto, il reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale per i lavoratori iscritti al Fondo volo, a decorrere dall’1.1.1998, è individuato sulla stessa base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell’articolo 48 e, a seguito delle riforme intervenute successivamente, dall’articolo 51 del TUIR, il quale al comma 6 statuisce che “le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.

 

1.2 Retribuzione pensionabile

 

In merito alla retribuzione pensionabile e in relazione a quei soggetti che possano far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni ovvero inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995, tuttavia, il citato D.lgs n. 164/1997, all’articolo 2, comma 3, ha stabilito che “per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo”. Proprio con riferimento a tale ultima disposizione è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica, contenuta nell’articolo 1-quater, comma 2, della legge 5 ottobre 2004, n. 249, con il quale è stato definitivamente chiarito che “l’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare”.

 

2. Indicazioni operative

 

Alla luce dei dettati normativi sopra illustrati, la disciplina vigente in materia (con esclusione del periodo 2014-2017) può essere così riepilogata:

  • l’indennità di volo è sempre individuata nella misura del 50% con riferimento all’imponibile assoggettabile a contribuzione;

 

  • per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, nei confronti di lavoratori che risultino iscritti al Fondo volo successivamente al 31.12.1995  l’indennità di volo è individuata nella misura del 50%. Di contro, per tutti i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995 (e la cui prestazione pensionistica è calcolata con il metodo retributivo e misto), ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote di pensione maturate alla data del 31.12.1997.

 

Tanto rappresentato, ai fini che rilevano in questa sede per la compilazione del flusso Uniemens - ossia, in relazione al computo dell’indennità di volo – è possibile individuare la casistica per le diverse categorie di lavoratori[1] con riferimento ai seguenti <TipoLavoratore>:

X3 : per i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995;

Y3 : per i lavoratori iscritti al Fondo volo, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, che hanno aderito ai Fondi complementari;

Z3 : per i lavoratori iscritti al Fondo volo dopo il 31.12.1995.

Per tutte le categorie di lavoratori la retribuzione soggetta a contribuzione è rinvenibile, pertanto, nell’elemento <Imponibile>, in cui l’indennità di volo è sempre valorizzata nella misura del 50%.

Per le categorie di lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995, che hanno maturato quote di pensione con il sistema retributivo (X3 e Y3), ai fini dell’esposizione della retribuzione utile come base di calcolo della prestazione pensionistica è prevista un’apposita sezione nell’elemento <FondiSpeciali>, <FondiAnte95> del flusso Uniemens, ossia l’elemento <RetribuzionePensionabile>, in cui l’importo dell’indennità di volo è valorizzato per l’intero ammontare e sommato alla retribuzione base.

Per la categoria di lavoratori Z3 l’imponibile soggetto a contribuzione e la retribuzione pensionabile sono coincidenti e non è prevista la compilazione dell’elemento relativo ai Fondi.

 

3. Esclusione dell’indennità di volo dalla base imponibile per il periodo dall’1.1.2014 al 31.12.2017

 

Nell’ambito della disciplina fin qui delineata il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale all’articolo 13, comma 19, ha disposto, per l’anno 2014, l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi facendone salva, tuttavia, la concorrenza ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare. Successivamente, con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il provvedimento di esonero è stato esteso anche al triennio 2015-2017.

Nella vigenza di tali norme derogatorie alla disciplina generale sono state escluse completamente, con riferimento a tutti i lavoratori iscritti al Fondo, le somme corrisposte a titolo di indennità di volo dalla base imponibile soggetta a contribuzione.

Necessita di alcune precisazioni, tuttavia, la portata del secondo periodo del citato articolo 13, comma 19, il quale mantiene l’incidenza di predette indennità, nella misura del 50%, sulla determinazione della base pensionabile. Infatti, la disposizione de qua, stabilendo che il computo dell’indennità di volo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile continua a seguire le regole generali dettate in materia, non ha modificato, nei confronti dei lavoratori interessati, il meccanismo di determinazione delle quote maturate con il metodo retributivo fino al 31.12.1997, di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs n. 164/1997, così come risultante dalla norma di interpretazione autentica, ossia quello per cui occorre considerare l’indennità di volo nella misura del 100% del proprio ammontare ai fini della determinazione delle predette quote.

Limitatamente al periodo 2014-2017, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, con la circolare n. 48/2014 – a cui si rinvia per ogni ulteriore istruzione – sono state indicate le modalità operative per la corretta esposizione della indennità di volo nella misura del 50% esclusa dalla base imponibile. In particolare, i predetti importi sono scorporati dall’elemento <Imponibile> ed esposti nell’elemento <IndVolo50PerCento> appositamente istituito.

Per contro, la citata circolare nulla dispone in relazione alle modalità di esposizione della retribuzione pensionabile dell’elemento <FondiAnte95> con riferimento alle categorie di lavoratori (X3 – Y3) che, pertanto, restano invariate.

 

3.1. Determinazione della retribuzione integrabile nel caso di eventi che sospendono il rapporto di lavoro con particolare riferimento alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)

 

In relazione alla individuazione della retribuzione globale (elemento <RetribTeorica> dell’Uniemens) e della retribuzione persa (elemento <DiffAccredito> dell’Uniemens), ai fini della determinazione della base di calcolo delle integrazioni salariali (CIGO e CIGS), l’Istituto, con il messaggio n. 11110/2006 (come rettificato dal messaggio n. 12141/2006), ha chiarito che “in linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che: a) abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà; b) siano riferiti ad orario di lavoro contrattualmente stabilito […]. Sono quindi integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale con esclusione di quelle collegate alla effettiva prestazione di lavoro”.

Considerato che le indennità di volo costituiscono parte fissa della retribuzione, tale voce retributiva è da considerarsi elemento che, nel caso di sospensione totale o parziale del rapporto di lavoro assistita dalla cassa integrazione guadagni, concorre sempre – nella misura del 50% del minimo contrattualmente garantito – alla determinazione della retribuzione integrabile e, conseguentemente, della contribuzione figurativa.

Ciò vale anche per gli eventi di cassa integrazione guadagni intervenuti durante il periodo di vigenza dell’articolo 13, comma 19, del D.L. n. 145/2013 e per il triennio 2015-2017 in forza dell’estensione operata dal D.L. n. 133/2014, anche in considerazione del dettato normativo, che ha previsto espressamente la valorizzazione delle indennità di volo – nella misura del 50% – ai fini della determinazione della base pensionabile, con la conseguenza che dette indennità devono avere la stessa incidenza sia nelle ipotesi di contribuzione versata dal datore di lavoro che nei casi di contribuzione figurativa.

I principi esposti, compatibilmente con la specifica disciplina dettata per le singole fattispecie, sono applicabili a tutti gli eventi che comportano la sospensione del rapporto di lavoro e che danno luogo alla corrispondente copertura figurativa.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


 

[1] Si ricorda che i <TipoLavoratore> elencati e i corrispondenti codici sono principalmente deputati alla determinazione dell’aliquota contributiva ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 4 e 5 del D.lgs n. 164/1997, nel senso chiarito con la circolare n. 140/2003. A titolo esemplificativo, si consideri l’ipotesi in cui con il <TipoLavoratore> X3 è necessario esporre anche il “lavoratore iscritto al Fondo volo successivamente al 31.12.1995, che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione” (cfr. la circolare n. 104/2005). In tali casi non sarà possibile valorizzare l’indennità di volo interamente ai fini della retribuzione pensionabile nella sezione del flusso Uniemens dedicata ai Fondi speciali, poiché le quote di pensione maturate con il metodo retributivo sono escluse dalla disciplina dettata per il Fondo volo di cui all’articolo 3 del D.lgs n. 164/1997.