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Messaggio numero 19445 del 28-11-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 28-11-2013
Messaggio n. 19445
OGGETTO:

Ammortizzatori in deroga nel settore pesca - decreto n. 76498 del 24 ottobre 2013 - Assegnazione risorse anno 2013.

   

L’art. 1, c. 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, c. 1 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, ha destinato per l’anno 2013 la somma di 30 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca.

In attuazione dell’accordo in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 29 luglio 2013, il decreto interministeriale n. 76498 del 24 ottobre 2013 ha disposto l’assegnazione della suddetta somma al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto preliminarmente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze ancora giacenti riferite ad annualità pregresse.

In particolare, per domande giacenti, riferite alle annualità precedenti all’anno 2012, si intendono quelle presentate entro e non oltre il 17 luglio 2012 e per domande giacenti, riferite all’annualità 2012, si intendono quelle presentate entro e non oltre il 15 gennaio 2013, come da accordo governativo del 17 luglio 2012.

In applicazione dei sopracitati accordi governativi si conferma che la CIG in deroga è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito.

In particolare, si conferma che la concessione della prestazione di CIG in deroga è subordinata alla verifica della presenza della suddetta clausola “del sistema retributivo con minimo monetario garantito” nel relativo contratto di lavoro dei beneficiari e che l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociale presso le locali Autorità marittime.

Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Le sedi dell’Istituto territorialmente competenti verificheranno che agli specifici accordi aziendali, sottoscritti dalle parti sociali presso le Autorità marittime, sia allegato l’elenco nominativo dei beneficiari della prestazione e che nel suddetto accordo sia prevista l’indicazione che i lavoratori presenti nell’elenco beneficino “del sistema del minimo monetario garantito”, solo a seguito di tali controlli preventivi sarà avviata la rituale verifica dei requisiti di ammissione alla prestazione di CIG in deroga.

Ai fini del periodo massimo indennizzabile con il trattamento di CIG in deroga, si farà riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Si ribadisce, inoltre, che il requisito di carattere generale, previsto dall’art. 7-ter, c. 6, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e dall’art. 2, c. 139, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (anzianità lavorativa di 90 giorni) si applica con modalità particolari in considerazione della specificità del settore pesca per il quale è previsto lo speciale “limite del numero di giornate retribuite ad ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente”, dove per “giornate retribuite” si intendono tutte quelle effettuate nel relativo settore anche se con datori di lavoro diversi.

Come specificato nel decreto in oggetto, le istanze relative all’annualità 2013 – che verranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2012 e alle annualità pregresse – dovranno necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ogni lavoratore.

 

Le aziende dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre la data del 15 gennaio 2014, le istanze relative all’annualità 2013 utilizzando il software INPS  “DIGIWEB”. La domanda in automatico sarà indirizzata alla sede territorialmente competente.

 

Pertanto, le istanze dovranno riferirsi a periodi di intervento di CIG cosiddetti “scaduti”, intendendosi come tali i periodi antecedenti alla data di presentazione dell’istanza stessa. Si precisa, conseguentemente, che non potranno essere prese in considerazione le istanze che non presentano i suddetti requisiti.

Si rappresenta, infine, che, a seguito della chiusura dei pagamenti relativi all’annualità 2012 e alle annualità pregresse, l’Istituto procederà al monitoraggio della spesa ed alla quantificazione del residuo delle risorse assegnate con il decreto in oggetto, fornendone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero, nel caso in cui il residuo risulti inferiore all’ammontare delle spese preventivate per i pagamenti relativi all’annualità 2013, provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, fornendo i criteri di utilizzo di tali risorse nel rispetto della parità di accesso al trattamento dell’integrazione salariale.

Pertanto, solo dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Ministero dei criteri da adottare per l’utilizzo delle succitate risorse, verranno impartite istruzioni operative, con specifico messaggio della Direzione Centrale prestazione a sostegno del reddito, per l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale relative a periodi di intervento 2013.

Conseguentemente, non sarà possibile, fino al completamento delle suddette fasi preliminari, autorizzare periodi 2013. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.

  Il Direttore Generale  
  Nori