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Messaggio numero 20135 del 06-12-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 06-12-2012
Messaggio n. 20135
Allegati n.1
OGGETTO:

Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, pubblicato su G.U. n.237 del 10.10.2012. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Ripresa dei versamenti e modalità di recupero dei contributi sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

   

 

Premessa

Con riferimento agli eventi sismici verificatisi in data 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il decreto legge n.74 del 6 giugno 2012, richiamando il Decreto del MEF dell’1 giugno 2012, ha disposto la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 nei riguardi dei soggetti iscritti alle diverse gestioni ed operanti nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato al Decreto del MEF suindicato (v. circolare n.85 del 15 giugno 2012 e messaggio n.11793/2012).

L’articolo 67-septies del decreto legge n.83/2012, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.134, ha altresì esteso la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei soggetti operanti nei territori dei comuni di Ferrara e Mantova (v. messaggio n.14851/2012).

La legge di conversione del D.L. n.74/2012, la n.122 dell’1 agosto 2012, ha prorogato il termine originario di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, stabilendone il differimento al 30 novembre 2012 (v. messaggio n.13318/2012).

Dall’1 dicembre 2012, pertanto, riprenderanno gli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’art. 11, comma 6, del decreto legge n.174 del 10 ottobre 2012 disciplina il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati nel periodo della sospensione, stabilendo che il versamento debba effettuarsi in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2012. Tale termine deve intendersi posticipato al 17 (primo giorno lavorativo successivo) in quanto il 16 dicembre 2012 cade di giorno festivo.

In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento entro la scadenza del 17 dicembre 2012 anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata.

 

1.    Modalità di recupero dei contributi sospesi

 

Si comunicano di seguito le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento della contribuzione sospesa relativa alle diverse gestioni.

 

a) Aziende

Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributoDSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito (N962).

 

Sezione Inps
Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati Importi a credito compensati
XXXX DSOS PPNNNNNCCN962 05/2012 10/2012    
  
 

b) Artigiani e commercianti

 

Per effetto della proroga della sospensione fino al 30 novembre 2012 del versamento della contribuzione, le rate sospese sono:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/06/2012

Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012 e I rata contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi

16/08/2012

II rata sul minimale per l’anno 2012

16/11/2012

III rata sul minimale per l’anno 2012

30/11/2012

II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012

 

Per il versamento delle rate sospese, le sedi devono utilizzare la procedura G = GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE

indicando come numero rate “1”.

Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto per l’anno 2012, dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante il reddito 2011 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta.

Si rammenta che il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 17/12/2012.

 

c) Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei  contributi alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della       legge n.335/1995

 

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata i contributi oggetto della sospensione sono quelli dovuti per: saldo 2011, I e II acconto 2012.

Il versamento deve essere effettuato, in unica soluzione entro il 17/12/2012, compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

 

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati Importi a credito compensati
  POC 169999999999 01/2011 12/2011    
  POC 169999999999 01/2012 12/2012    

 

Per i committenti, tenuti al versamento nella Gestione separata, la contribuzione sospesa si riferisce ai versamenti con scadenza 16 giugno – 16 novembre 2012.

Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato in unica soluzione entro il 17/12/2012, tramite il modello F24, compilando la Sezione INPS nel seguente modo:

 

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati  
  COC 169999999999 05/2012 10/2012    
 
 

d) Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede. In particolare dovrà essere utilizzata la causale “LAS”.

 

Si rammenta che la sospensione degli adempimenti contributivi è stata anch’essa prorogata alla data del 30 novembre e, pertanto, le aziende provvederanno ad inoltrare gli eventuali DMAG relativi al 2° e 3° trimestre 2012, con la trasmissione prevista dal 1° al 31 gennaio 2013.

 

e) Lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, inviata dalla Sede. In particolare dovrà essere utilizzata la causale “LAA” per i lavoratori autonomi e “PCF” per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.

 

Si fa presente che la sospensione è stata prorogata al 30 novembre 2012 e pertanto  anche la 3^ rata 2012 è compresa nei periodi oggetto di sospensione.

 

In relazione ai punti d) ed e) si segnalano le modalità per la gestione delle istanze presentate:       

l’operatore provvede ad acquisire le domande dall’apposita funzione in ex-AS400 (opz. 26 - Gestione sospensione versamenti), indicando i dati di seguito esposti:

 
  • Numero Provvedimento               L. 122/2012
  • Data provvedimento                       06/06/2012        
  • Data inizio provvedimento           20/05/2012       
  • Data fine provvedimento             30/11/2012
  • Data inizio versamento                        16/12/2012               
  • Data fine versamento                 16/12/2012
  • N° rate                                                 01
  • Descrizione provvedimento  SISMA EMILIA-LOMBARDIA-VENETO 2012

 

  • L’acronimo individuato per tali domande da acquisire è:“EMLOVE12”
 

f) datori di lavoro domestico

 

I contributi per lavoro domestico dovranno essere versati con le consuete modalità:

-      utilizzando ibollettini MAVricevuti oppure generati  attraverso il  sito Internet www.inps.it seguendo il percorso  “Servizi online – Portale dei pagamenti –Lavoratori domestici – Entra nel servizio”,

-      rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito  “Reti Amiche”.( uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit)

-      online sul sito Internet www.inps.it seguendo il percorso  “Servizi online – Portale dei pagamenti –Lavoratori domestici – Entra nel servizio”utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;

-      telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803.164 ,  utilizzando la carta di credito.

 Si ricorda che la sospensione ha interessato i contributi relativi al 2° trimestre 2012 ( termine di pagamento entro il 10 luglio) e al 3 trimestre 2012 ( termine di pagamento entro il 10 ottobre). I contributi maturati nel mese di novembre dovranno essere versati entro il  termine usuale previsto per il pagamento del 4° trimestre.

 

 

2.    Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

 

Il comma 7 dell’articolo 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce che i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti.

 

Con decreto legge del 16 novembre 2012 n. 194 sono state dettate disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

La norma, dopo aver chiarito che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto legge n. 174 del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, dispone che il finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 può essere altresì chiesto per il   pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 oggetto di sospensione, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

I soggetti interessati dovranno trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle

Entrate, secondo le modalità disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 e 31 ottobre 2012 e 19 novembre 2012.

La quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento a partire dal 1° luglio 2013 secondo il  piano  di  ammortamento  definito  nel  contratto di finanziamento.

Si evidenzia che datori di lavoro, committenti o associanti, possono accedere al predetto finanziamento anche per il pagamento delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, nonché dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. In tale eventualità, i datori di lavoro, committenti o associanti, potranno recuperare le predette quote a lavoratori, collaboratori o associati, a decorrere dal mese di luglio 2013 nel corso del piano di ammortamento del finanziamento di cui al comma 7.

 

 

3. Istruzioni contabili

 

3.1. Contributi dovuti dalle aziende

 

Con la circolare n. 85 del 15 giugno 2012 sono state impartite istruzioni in merito alla contabilizzazione della sospensione contributiva, tramite procedura automatizzata di ripartizione DM, al conto GPA 00/128, assistito da partitario contabile.

Il conto GPA 00/128 è abbinato alla causale di cassa, modello FL02 10106, in quanto le riscossioni sono pertinenti ai contributi rappresentati nelle denunce Uniemens.

 

Si coglie l’occasione per modificare la denominazione del citato conto GPA 00/128 in virtù dell’estensione territoriale ai comuni di Ferrara e Mantova disposta con l’articolo 67-septies del decreto legge n. 83/2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 di cui al messaggio n. 14851 del 13/09/2012 (allegato n. 1).

 

Il recupero dei contributi sospesi da maggio 2012 a ottobre 2012 deve essere imputato in AVERE del citato conto GPA 00/128.

Relativamente ad eventuali incassi già pervenuti a tale titolo, e imputati provvisoriamente al conto GPA 52/099 perché evidenziati con il codice DSOS, devono essere stornati secondo le modalità di contabilizzazione di cui al messaggio n. 39828 del 7 dicembre 2004. Si sottolinea la necessità che le scritture di storno siano esclusivamente di cassa interessando registrazioni contabili eseguite nel corrente esercizio.

 

Per una più incisiva azione di recupero, attraverso le risultanze del partitario contabile, si raccomanda la trasmissione all’ufficio competente amministrativo della segnalazione delle aziende la cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute.

 

3.2. Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali

 

I versamenti dei contributi dovuti in unica soluzione dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali devono essere imputati:

-      per gli artigiani, ai conti esistenti GPA 52/076 (contributi entro il minimale) e GPA 52/072 (contributi oltre il minimale);

-      per i commercianti, ai conti esistenti GPA52/077 (contributi entro il minimale) e GPA52/073 (contributi oltre il minimale).

 

3.3. Contributi dovuti dai liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.335/1995

 

Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati va imputato al conto esistente PAR 52/020.

 

3.4. Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti di cui trattasi va imputato ai conti già esistenti per le diverse categorie:

-      GPA 54/031 per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (PC/CF);

-      GPA 54/032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);

-      GPA 54/033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IATP).

 

3.5. Contributi dovuti dai datori di lavoro domestico

 

La rilevazione del recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico deve essere contabilizzata al conto esistente GPA52053.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori