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Messaggio numero 2031 del 04-02-2014


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 04-02-2014
Messaggio n. 2031
OGGETTO:

Contribuzione sindacale aggiuntiva D.Lg. 564/96 riferita a lavoratori ex Ipost

   

Il presente messaggio fornisce indicazioni in merito alle numerose richieste pervenute alla Direzione Entrate ed alla Direzione Pensioni  sugli esatti adempimenti da porre in essere per il pagamento della contribuzione sindacale aggiuntiva ex D.Lg. 564/96 riferita a lavoratori ex Ipost.

 

Chiariscono inoltre  le modalità di inserimento in estratto conto di detta contribuzione, qualora la stessa sia riferita a periodi anteriori alla soppressione dell’Ipost.

 

Per una corretta disamina dell’argomento, è necessario scindere la trattazione distinguendo due archi temporali: fino al 31/12/2010 e dall’1/1/2011 in poi.

 

L’art. 7, co. 2, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione, a far tempo dal 31 maggio 2010, dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST).  Per facilitare la transizione e per non creare disallineamenti in corso d’anno, le modalità IPOST sono state consentite fino a tutto il 2010 e l’adeguamento delle procedure, di fatto, si è realizzato da gennaio 2011.

 

Dal 1/1/2011 quindi la contribuzione deve essere versata secondo le disposizioni già in vigore in INPS per la totalità dei lavoratori iscritti al FPLD o a Fondi Speciali.

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, indipendentemente dalla collocazione temporale, la contribuzione aggiuntiva sindacalisti presuppone sempre una diversa contribuzione di base, figurativa o obbligatoria a seconda che si tratti di aspettativa o distacco.

 

In estratto conto la copertura assicurativa è garantita dalla contribuzione di base; la contribuzione aggiuntiva è accreditata unicamente come imponibile e mai prevede l’assegnazione di anzianità contributiva.

 

 

CONTRIBUZIONE SINDACALE AGGIUNTIVA D.Lg. 564/96 RIFERITA A PERIODI FINO AL 31/12/2010

 

La migrazione massiva delle informazioni contenute negli archivi previdenziali da ex Ipost a Inps non ha inizialmente contemplato le registrazioni riferite alla contribuzione aggiuntiva, a motivo di un diverso sistema di aggregazione dei dati.

 

L’acquisizione di detta pregressa contribuzione  in estratto conto Inps è comunque in corso attraverso inserimenti individuali legati a riscontri contabili e cartacei verificati nella banca dati ex Ipost.

 

Per i periodi fino al 31/10/2010, l’interessato o l’organismo sindacale dovrà fornire copia del pagamento  e del relativo Cud al Polo ex Ipost, anche tramite la sede di residenza dell’assicurato.  In caso di urgenza, qualora la posizione assicurativa sia ancora mancante della registrazione - benché la documentazione sia stata già presentata -  la sede solleciterà il Polo a inserire i dati.  

   

Il polo provvederà all’inserimento dei dati  in ARCA “Fondo Ipost” avendo cura di accertare la coerenza tra la documentazione fornita e la presenza negli archivi Inps di contribuzione riferita a gestione separata per attività prestata nel medesimo periodo nei confronti dello stesso sindacato. E’, infatti, emerso che talvolta l’Organismo sindacale ha erroneamente gestito la contribuzione imputandola a collaborazione, mentre ora l’interessato ne chiede l’accredito come contribuzione aggiuntiva ex D.Lg. 564/96.

 

Le sovrapposizioni dubbie dovranno essere segnalate alla DC Entrate, tramite e-mail all’indirizzo  carla.nebbia@inps.it .  L’ufficio, effettuate le opportune verifiche, confermerà o meno la validità delle registrazioni già esistenti relative alla gestione separata e/o la correttezza della sovrapposizione.

 

 

CONTRIBUZIONE SINDACALE AGGIUNTIVA D.Lg. 564/96 RIFERITA A PERIODI DALL’1/1/2011 IN POI

 

Dalla competenza 2011 in poi operano le modalità Inps, che si provvede a riassumere:

 

-          L’organizzazione sindacale deve recarsi presso la Sede INPS e dotarsi di matricola contrassegnata da CA “4L”, come previsto dalla circolare n. 14 del 23/1/1997. Per evidenziare la valenza IPOST, la Sede dovrà apporre a tale matricola anche il CA “1V”.

-          L’organizzazione sindacale dovrà presentare il flusso UniEmens che, per la contribuzione in oggetto, si traduce  in unico adempimento annuale. Si sostanzia nella compilazione dell’elemento <ContribSindacalisti> posto nella sezione <DatiParticolari>. Trattandosi di lavoratori ex IPOST  dovrà essere compilato anche l’elemento   <ContribSindAnnoIPOST> posto nella sezione <ExIPOST> attenendosi alle istruzioni contenute nel documento tecnico. Il pagamento deve avvenire con F24.

 

Si precisa che i pagamenti pervenuti con modalità diverse da quelle appena descritte non transitano sulla posizione  del lavoratore. Di seguito si indica come sanare con effetto retroattivo gli adempimenti irrituali già intervenuti con bollettino postale IPOST,  riferito a competenza successiva al 2010:

 

  1. L’organizzazione sindacale dovrà trasmettere i flussi UniEmens pregressi annuali dalla competenza 2011 in poi valorizzando in ciascun flusso gli elementi <ContribSindacalisti> e  <ContribSindAnnoIPOST>
  2. I flussi risulteranno “insoluti” per assenza di F24. Per sanare l’apparente omissione, l’Organizzazione  contestualmente all’invio presenterà alla Sede copia ed estremi dei pagamenti già effettuati con bollettino IPOST
  3. Gli uffici amministrativi richiederanno alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali – Area Tesoreria, tramite e-mail indirizzata a  augusto.felici@inps.it,  la verifica dell’incasso dichiarato e saranno concordate eventuali operazioni contabili da effettuare ovvero la documentazione da acquisire. A conclusione dell’accertamento si procederà all’abbinamento tra flusso e pagamento irrituale.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori