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Messaggio numero 2101 del 03-06-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 03-06-2019
Messaggio n. 2101
Allegati n.1
OGGETTO:

Misure agevolative per promuovere lo sport sociale e giovanile di cui all’articolo 1, comma 370, della legge n. 205/2017. D.P.C.M. 24 aprile 2018

   

A seguito dell’emanazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per agevolare e promuovere lo sport sociale e giovanile sono stati introdotti nuovi benefici in favore delle società di calcio professionistiche. Il D.P.C.M. 24 aprile 2018 - adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Coni, la Federazione italiana giuoco calcio (Figc) e la Lega calcio professionistico - pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha definito le modalità di applicazione delle agevolazioni, nonché i requisiti oggettivi e soggettivi del contributo (Allegato n. 1).

In particolare è stato previsto, in favore delle società appartenenti alla Lega calcio professionistico, un’agevolazione fruibile a domanda consistente nella destinazione:

  1. di un contributo annuo in forma capitaria stabilito in 5.000 euro e di un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore ai 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio;
  2. di un contributo annuo pari al 30% dei contributi previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

Sul piano operativo, sulla base delle previsioni attuative di cui al D.P.C.M. in commento, il riconoscimento delle agevolazioni presuppone un’attività istruttoria finalizzata all’accertamento dei requisiti di legge svolta dalla Lega Pro, le cui risultanze sono sottoposte al vaglio della Figc che, entro trenta giorni, ne comunica l’esito sia alla stessa Lega Pro che al Coni. Nel caso di esito positivo, la Lega Pro richiede le somme dovute al Coni, che le eroga per il tramite di Coni Servizi S.p.A.

Le disposizioni di cui alla citata legge n. 205/2017 hanno comportato, pertanto, la cessazione delle agevolazioni contributive precedentemente stabilite dall’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[1].

Pertanto, per i periodi di competenza successivi al 31/12/2017 è cessata la validità dei codici “L2”, “L3”, “L4”, “L5”, “L6”, “L7”, “L8” e “L9”, volti a valorizzare nell’elemento <TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale> (sezione PosContributiva) del flusso UniEmens la sussistenza delle citate agevolazioni contributive, nonché il codice causale “L701” dell’elemento <CausaleACredito> di <DatiRetributivi>/<AltreACredito> relativo agli sgravi contributivi per i giovani calciatori di Lega Pro[2].

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  

[1]  Le citate previsioni non hanno più previsto per le società di calcio militanti nei campionati nazionali di 1^ e di 2^ divisione la fruizione nell’assolvimento dell’obbligo ai fini previdenziali dello sgravio contributivo per i rapporti di lavoro instaurati con giovani calciatori e della riduzione della contribuzione previdenziale per i rapporti di lavoro instaurati con i preparatori atletici.

[2] Messaggio n. 1593/2016.