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Messaggio numero 21116 del 24-12-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 24-12-2013
Messaggio n. 21116
Allegati n.2
OGGETTO:

Decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art. 12 co. 5 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’art. 1 comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti.

   

 SOMMARIO:

  1. Premessa
  2. Destinatari
  3. Importo
  4. Determinazione del periodo di prolungamento
  5. Istruzioni Operative
  6. Istruzioni contabili e fiscali



1.Premessa



In attuazione della norma in oggetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013 (allegato 1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2013.

Tale decreto, all’art. 1, prevede la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che nell’anno 2013 non rientrano nel contingente delle 10.000 unità di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 (c.d. salvaguardia), convertito in legge n. 122 del 2010 e abbiano presentato domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge.

Si ricorda che il prolungamento in parola è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 122 del 2010, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12 della medesima legge.

Tuttavia, come specificato nell’art. 1, il predetto prolungamento deve avere inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 e potrà essere corrisposto per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013.

 

L’articolo 2 del decreto interministeriale n. 76353 del 2013, fissa in euro 63.436.009,00 il limite massimo di spesa per l’erogazione del prolungamento del sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122 del 2010 limitatamente  alle mensilità di competenza del 2013.



 

2.Destinatari

 



I destinatari del decreto interministeriale in oggetto sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 5, della legge n. 122 del 2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione. Di seguito, per ciascuna categoria, si espongono i criteri utilizzati per la loro individuazione.

 

2.a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991

 

I lavoratori in mobilità ordinaria, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:

 

  • presenza alla data del 10 dicembre 2013 in FELPE di certificazione salvaguardia legge n. 214 del 2011 comprensiva della salvaguardia relativa alla legge  n.  122 del 2010;
  • data di licenziamento compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;
  • data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, compresa nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
  • presenza di domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.122 del 2010;
  • assenza di cause ostative alla erogazione della prestazione di prolungamento di sostegno al reddito quali la ripresa dell’attività lavorativa.

 


2.b) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006

 

I lavoratori in mobilità lunga o ultracinquantenni, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:

  • presenza alla data del 10 dicembre 2013 in FELPE di certificazione salvaguardia legge  n. 214 del 2011 comprensiva della salvaguardia relativa alla legge  n.  122 del 2010;
  • data di licenziamento compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;
  • data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, compresa nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
  • presenza di domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n.122 del 2010;
  • assenza di cause ostative alla erogazione della prestazione di prolungamento di sostegno al reddito quali la ripresa dell’attività lavorativa.

 

 

 

2.c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà

 

I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà vengono ammessi al prolungamento a condizione che:

  • siano titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
  • la decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n.122 del 2010, sia compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
  • abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n.122 del 2010;
  • non abbiano intrapreso nuova attività di lavoro.

 

 

3.  Importo

 

Per i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga nonché per i lavoratori ultracinquantenni, l’importo spettante per il prolungamento di cui trattasi è quello dell’indennità in godimento. Il pagamento di detto importo per tutta la durata dovrà essere contrassegnato nella procedura DSWEB dal codice intervento 204.

 

Per i titolari di prestazione a carico dei Fondi di solidarietà, l’importo spettante per il prolungamento è pari all’importo mensile dell’assegno straordinario finanziato dall’azienda esodante, escluso il rateo di tredicesima.

 

 

4.Determinazione del periodo del prolungamento

 

Come espressamente disposto dal citato articolo 12, comma 5 bis, la durata del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito deve tener conto dei seguenti parametri:

  • la data di decorrenza della pensione che il singolo lavoratore avrebbe avuto sulla base della disciplina vigente ante decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n.122 del 2010;
  • la data di decorrenza della pensione determinata con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n.122 del 2010. La novità del decreto interministeriale n. 76353, rispetto ai precedenti decreti n. 63655 del 5 gennaio 2012 e n. 68225 del 2 ottobre 2012, è che, qualora la data finale dovesse insistere successivamente al 31 dicembre 2013, il prolungamento potrà essere corrisposto solamente fino a tale ultima data.

 

Stante quanto sopra, si delineano di seguito le situazioni che si sono verificate, a seconda delle categorie di lavoratori interessati.

 

4.a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991

 

Per la determinazione del periodo di prolungamento dei lavoratori in mobilità ordinaria si sono presentate le seguenti situazioni:

1) la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria, mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa.


In questo caso il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra il giorno successivo alla data di fine mobilità e la data di decorrenza della pensione calcolata secondo i criteri post decreto legge n. 78/2010. A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:

 

decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-07-2013
decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-04-2014
termine mobilità ordinaria: 28-10-2013

periodo di prolungamento da corrispondere: 29-10-2013/31-12-2013.

 

2) Le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.

 

In questo caso, il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra la data teorica di decorrenza della prestazione pensionistica ante decreto legge n. 78/2010 e la data effettiva di decorrenza della prestazione pensionistica post decreto legge n. 78/2010. Il periodo tra il termine della mobilità ordinaria e la decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 non deve essere indennizzato. A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:


decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-1-2013
decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-02-2014
termine mobilità ordinaria: 13-08-2012

periodo di prolungamento da corrispondere:1-1-2013/31-12-2013.

 

Il periodo 14-8-2012/31-12-2012 non deve essere indennizzato perché non previsto dal citato articolo 12, comma 5 bis; nella procedura DSWEB deve essere inserita per detto periodo una sospensione che non prevede lo slittamento (codice sospensione 03).

 

3) Le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 si collocano all’interno del periodo di fruizione della mobilità ordinaria:

 

  • in tale caso, com’è ovvio, non è dovuto alcun prolungamento dell’intervento a sostegno del reddito.



4.b) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81 del 2003 e n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006

 

4.b.1 Per la determinazione del periodo di prolungamento dei lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 81/2003 e 296/2006 si possono  presentare le seguenti situazioni:

A) la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all’interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa.

In questo caso, si rinvia a quanto indicato al punto 4.a) n 1 per i lavoratori in mobilità ordinaria e si precisa che non vi sono oneri a carico delle aziende per il periodo che va dalla data fine della mobilità ordinaria fino alla decorrenza calcolata post decreto legge n. 78/2010;

 

B) le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.

In questo caso gli oneri sono posti a carico delle aziende per il periodo dal termine della mobilità ordinaria alla decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 mentre per il periodo successivo, fino alla decorrenza della pensione calcolata post decreto legge n. 78/2010, verrà erogato il prolungamento.

In merito si riporta il seguente esempio:

 

decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-04-2013
decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-03-2014
termine mobilità ordinaria: 13-08-2012

 

Nel caso rappresentato:

  • per il periodo di prolungamento della mobilità ordinaria dal 14-8-2012/31-03-2013 devono essere richiesti gli oneri di mobilità lunga all’azienda.
  • per il periodo di prolungamento dall’1-04-2013/31-12-2013 non devono essere richiesti all’azienda gli oneri di mobilità lunga, ma dovrà essere corrisposto il prolungamento del sostegno a reddito ex decreto interministeriale n. 76353 con codice intervento 204. Tale codice intervento dovrà essere inserito dopo aver provveduto a pagare per intero il precedente periodo di prolungamento posto a carico dell’azienda. Il predetto codice consentirà di imputare le somme per questo prolungamento in capo al FSOF.


Si raccomanda di tenere in apposita evidenza tali situazioni perché al momento dell’elaborazione degli oneri di mobilità lunga, che verrà effettuata nell’anno 2014 per il 2013, le stesse dovranno essere gestite in maniera coerente a quanto sopra indicato.  Si tenga conto che in qualsiasi momento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà pure richiedere conto delle somme spese per l’attuazione del presente decreto interministeriale.

 

4.b.2 Per la determinazione del periodo di prolungamento del sostegno del reddito dei lavoratori ultracinquantenni, preliminarmente bisogna verificare se i medesimi siano stati licenziati da aziende cd. “in bonis” (codice intervento 090) o da aziende cd. “in malus” (codice intervento 427, 550, 950).

In relazione alla suddetta distinzione, si specifica quanto di seguito:

 

  • per i lavoratori delle aziende in bonis, gli oneri - relativi al prolungamento della prestazione ordinaria (mobilità o tse ex l.451/94) sino alla decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 - sono da porre a carico dell’azienda e, pertanto, si rinvia a quanto già indicato al precedente punto 4.b.1 punto B). Pertanto, il codice di intervento 090 dovrà essere sostituito con il codice intervento 204 solo dopo aver provveduto a pagare per intero il periodo di prolungamento fino alla data precedente la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010;

 

  • per i lavoratori delle aziende in malus, gli oneri – relativi al prolungamento della prestazione ordinaria (mobilità o tse ex l.451/94) - sono già posti a carico del FSOF (in apposito conto a suo tempo individuato dalla competente DC Bilancio e servizi fiscali); pertanto le domande dovranno continuare ad essere poste in pagamento fino alla decorrenza della pensione mantenendo i predetti codici intervento 427, 550 e 950.

4.c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà

 

Per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà, il periodo di prolungamento è quello previsto dal 5 bis in parola con il limite della data del 31 dicembre 2013 di cui al decreto de quo.

 

5.Istruzioni operative

 

Con messaggio successivo verrà inviato il file contenente i nominativi dei destinatari del prolungamento in mobilità ordinaria o lunga. Per procedere al pagamento si illustrano di seguito, in relazione alla tipologia, le istruzioni operative da seguire.

 

5.a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991.

 

Per la corresponsione della prestazione in argomento ai lavoratori in mobilità ordinaria gli operatori dell’Area Servizi all’utenza - Prestazioni a sostegno del reddito dovranno eseguire le seguenti operazioni:

  1. verificare, tramite la collaborazione degli operatori dell’Area Servizi all’utenza - Assicurato-pensionato, la presenza della domanda di pensione con la quale il lavoratore ha inteso avvalersi anche della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010. In merito si precisa che, trattandosi di un pagamento che interviene a chiusura dell’anno, i soggetti interessati risultano nella quasi totalità già titolari di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dalla 214/2011, pertanto il presupposto della presenza della domanda di pensione si dà per acquisito.
  2. verificare che nel periodo del prolungamento non siano presenti cause ostative alla percezione della prestazione in parola, quale ad esempio la ripresa dell’attività lavorativa.
  3. inserire nella procedura DSWEB, nell’apposito campo, il codice intervento 204 solamente dopo aver verificato il completamento del pagamento del periodo della mobilità ordinaria;
  4. inserire nel campo decadenza, della procedura DSWEB, la data della decorrenza della pensione post decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010;
  5. inserire nel campo prolungamento della procedura DSWEB la data precedente la decorrenza della pensione post decreto legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010;
  6. inserire nella sezione apposita una sospensione come indicato per le situazioni di cui al del precedente punto 4.a) sub 2).

 

5.b) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006.

 

Per i lavoratori in mobilità lunga di cui al precedente punto 4.b.1.A) valgono le stesse istruzioni fornite al precedente punto per i lavoratori in mobilità ordinaria.

Per i lavoratori in mobilità lunga di cui al precedente punto 4.b.1.B) oltre a quelle indicate al precedente punto 5.a) I e II le istruzioni sono dettate con l’esempio indicato nel punto 4.b.1.B.

Per i lavoratori ultracinquantenni le istruzioni oltre a quelle indicate al precedente punto 5.a) I e II, sono quelle indicate, a seconda della tipologia, nel precedente punto 4.b.2.

 

5.c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà

 

Per la gestione del prolungamento in favore dei lavoratori in argomento si fa riferimento alle istruzioni impartite al punto 3, lettera C, del messaggio n. 1648 del 30 gennaio 2012.

In particolare, occorre procedere alla liquidazione di una nuova prestazione analoga all’assegno straordinario, escluso il rateo di tredicesima, il cui onere viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che corrisponde al codice Ente 0500.

Per la nuova prestazione, deve essere caricata in Webdom apposita domanda di Assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione.
Per consentire il pagamento anche ai soggetti assicurati presso la Gestione dipendenti pubblici, è possibile selezionare la tipologia DAP.

 
La nuova prestazione deve essere liquidata, per i lavoratori inseriti nell’elenco che verrà inviato ai referenti regionali, con le seguenti informazioni:

 

  • decorrenza pari alla scadenza dell'assegno straordinario eliminato (tale data deve coincidere con la data presente su FELPE “Finestra con salvaguardia L. 122” relativa alla certificazione per salvaguardia L. 214;

 

  • scadenza indicata in elenco (tale data non deve superare il 31 dicembre 2013);

 

  • codice azienda = 0500;

 

  • aliquota di tassazione (la stessa della precedente prestazione memorizzata nel campo GP1ALA1);

 

  • elementi retributivi e contributivi (gli stessi utilizzati per la liquidazione dell'assegno e memorizzati nei campi GP2BC e GP2BB).

Qualora dovessero risultare posizioni non ricomprese nell’elenco inviato, si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail: PrestazioniAtipiche.DG@inps.it per le opportune valutazioni.

 

6. Istruzioni contabili e fiscali

 

Per la rilevazione dell’onere per il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con riferimento ai lavoratori posti in mobilità ordinaria, ultracinquantenni e titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, in attuazione della norma in oggetto, si fa rinvio alle istruzioni contabili e procedurali fornite con messaggio n. 1648 del 30 gennaio 2012.

Ai fini dell’imputazione dell’onere per il prolungamento dell’indennità di mobilità lunga, ai sensi della legge n. 296 del 2006, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) il nuovo conto:

GAU30181 – Indennità di mobilità lunga ai sensi della legge n. 296/2006, ai destinatari del prolungamento di tutela del reddito, ai sensi dell’art. 12, comma 5-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Il debito per l’indennità di mobilità lunga dovrà essere rilevato al conto già esistente GPA10052.

Le procedure informatiche che consentono la liquidazione di tale prestazione, saranno conseguentemente aggiornate.

Nell’allegato n.2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Per quanto concerne il regime fiscale applicabile alle prestazioni in argomento, compresa l’indennità di mobilità lunga, assoggettata al regime di tassazione ordinaria, si conferma quanto già comunicato con il messaggio n. 1648/2012 sopra menzionato.

Si comunica, infine, che i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso degli oneri in questione, saranno a cura della Direzione generale.  

 

  Il Direttore Generale  
  Nori