Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 2214 del 30-05-2017


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Roma, 30-05-2017
Messaggio n. 2214
OGGETTO:

Lavoratrici autonome iscritte alla gestione PALS  - chiarimenti in merito al riconoscimento della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. 151/2001).

   

Sono pervenuti alla Direzione Generale alcuni quesiti in merito all’applicabilità alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS - ex Enpals) dell’istituto della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. 151/2001).

 

Si tenga conto, in proposito, di quanto segue.

 

Come è noto, l’assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.).

 

Ne consegue che ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni generali di cui al menzionato T.U. maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (cfr. circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO - n. 1065/RCV - n. 632/EAD del 21 maggio 1980).

 

Si osservi anche che, con circolare  n. 10314 del 16 giugno 1983 in materia di assicurazione economica di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo, l’Istituto ha rimandato, per le prestazioni di maternità, all’applicazione delle istruzioni di portata generale impartite con la circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, che chiarisce come la disciplina dell’indennità giornaliera di maternità spettante alle lavoratrici per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro sia contenuta nella legge n. 1204/1971, oggi sostituita dal D.Lgs. n. 151/2001.

 

Pertanto, posto che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. n. 151/2001 (in deroga a quanto previsto dall’art. 2 comma 1, lett. e) in materia di trattamento economico, si ritiene che non possano non applicarsi anche le disposizioni contenute nel medesimo testo di legge in ordine all’istituto della flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20 del medesimo T.U., fermo restando il rispetto delle condizioni ivi previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.

 

Peraltro, con  Messaggio n. 13279/2007 (con oggetto “Chiarimenti in merito all’istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001) l’Istituto ha sottolineato l’importanza dell’acquisizione della prescritta documentazione, precisando che “sotto il profilo del trattamento economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall’art. 22 del DPR n. 1026/1976” .

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele