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Messaggio numero 2239 del 31-05-2017


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31-05-2017
Messaggio n. 2239
OGGETTO:

Certificazione unica 2017, applicazione delle Convenzioni internazionali al fine di evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata per i residenti in Canada e Brasile e relativa tassazione preventiva per l’anno corrente.

   

 

L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, ha reso disponibile, già a partire dal 28 febbraio 2017 (vedi messaggio n. 1075 del 08/03/17),  la Certificazione unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2016.
La Circolare n. 76 del 27/04/17 ha illustrato tutte le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2017.
In particolare, per i pensionati residenti all’estero è stata assicurata la possibilità anche di richiedere la Certificazione Unica, fornendo i propri dati anagrafici ed il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039 - 06.59058000 – 0039 - 06.59053132, con orario 8-19 (ora italiana).



1.  CU 2017 per pensionati residenti all’estero nei casi in cui sono applicate le Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.

 


Per le pensioni totalmente esentate da imposizione in Italia, in applicazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, l’importo del reddito totalmente esentato viene indicato, fra parentesi, con il codice BW nelle annotazioni della CU 2017, preceduto dalla seguente dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito”.
La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (L. n. 844 del 29.11.1980) prevede all’art. 18, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti ad €. 4.517,12, per l’anno d’imposta 2016, e, per l’eccedenza, la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria).
La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada (Legge n. 42 del 24.3.2011), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione corrispondente alla somma equivalente di 12.000 dollari canadesi, pari ad €. 8.186,21
per l’anno d’imposta 2016, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.
In tali casi, per le pensioni parzialmente esentate, nella Certificazione unica 2017 l’importo del reddito corrispondente alla soglia di esenzione prevista specificamente, valorizzato in euro, è indicato fra parentesi nelle annotazioni con il codice BW preceduto dalla citata dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito” mentre nella sezione “dati fiscali”, alla voce “redditi da pensione”, è indicato il reddito imponibile al netto della quota esente.

 



2.   Applicazione della tassazione preventiva nell’anno in corso per il periodo d’imposta 2017 per le pensioni della gestione dei lavoratori privati parzialmente esentate



Per il periodo d’imposta 2017, al fine di limitare gli importi dei conguagli a debito derivanti dalla  tassazione a consuntivo e i conseguenti disagi ai pensionati, fiscalmente residenti in Brasile e Canada, che godono del suddetto regime di parziale esenzione, è stata calcolata in via provvisoria la tassazione dovuta per l’anno corrente, in modo da distribuire su un numero di rate più ampio il debito fiscale. In particolare:

  • per le pensioni di importo annuo fino a € 18.000,00 lordi, è stato calcolato, come importo da trattenere in corso d’anno, l’ammontare equivalente al 60% del debito IRPEF complessivo relativo al periodo d’imposta 2017, da recuperare in 7 rate a partire dalla mensilità di giugno fino a quella di dicembre 2017 (fatto salvo il successivo consueto conguaglio a consuntivo di fine anno);
 
  • per le pensioni di importo annuo superiore a € 18.000,00 lordi annui, è stato calcolato, come importo da trattenere in corso d’anno, l’ammontare equivalente all’80% del debito IRPEF complessivo relativo al periodo d’imposta 2017, da recuperare in 7 rate a partire dalla mensilità di giugno fino a quella di dicembre 2017 (fatto salvo il successivo  consueto conguaglio a consuntivo di fine anno).
 
Si rammenta, infine, che accedendo, con codice fiscale e PIN o credenziali SPID,  ai Servizi on line del cittadino del sito istituzionale www.inps.it, selezionando la voce  Prestazioni e Servizi>Tutti i servizi Cedolino pensione e servizi collegati, il pensionato può visualizzare gli importi  dei cedolini mensili con le relative indicazioni degli importi a credito e delle trattenute operate.
 
 
 
  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele