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Messaggio numero 2303 del 05-06-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 05-06-2017
Messaggio n. 2303
OGGETTO:

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga annualità 2017 – chiarimenti in ordine al paragrafo 2 della circolare ministeriale n.34/2016. Ammortizzatori ordinari scaduti il 31.12.2016 e contratti di solidarietà, ex art.5, della legge 236/93.

   

Com’è noto, la circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recepita dall’Istituto con la circolare n.217 del 13 dicembre 2016, ha previsto la possibilità per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014 fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per le concessione di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, “purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016”.

Nella circolare dell’Istituto n. 217/2016 si chiarisce, in particolare, che “la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016”.

Con successivo messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017 l’Istituto, in relazione a quanto chiarito nella nota ministeriale n. 5889 del 6 aprile 2017, ha precisato che tra gli ammortizzatori ordinari rientrano le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dai Fondi di Solidarietà di cui agli artt.26 e ss. del D.Lgs 148/2015, ivi compresi il Fondo di Integrazione Salariale(F.I.S.) e i Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi.

Con la nota prot. n. 8521 del 25/05/2017 il Ministero ha ulteriormente precisato che le Regioni hanno facoltà di concedere trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga indifferentemente, a partire dal 1 o dal 2 gennaio 2017, a condizione che vi sia continuità tra l’intervento ordinario e l’intervento di deroga e che la decretazione relativa alla deroga sia avvenuta in data anteriore al 31/12/2016.

È stato inoltre chiarito che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dai Contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della Legge n.236/93 sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali ordinari e, conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017, in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti Contratti.

Al riguardo si sottolinea che, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai Contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della Legge n.236/93, con la specifica della data di fine intervento.

Conseguentemente, una volta acquisita tale dichiarazione e verificato il rispetto del disposto normativo, la sede territoriale che ha in carico l’autorizzazione della domanda provvederà a chiederne lo sblocco.

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele