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Messaggio numero 2338 del 20-06-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 20-06-2019
Messaggio n. 2338
OGGETTO:

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Legge n.  55/2019 di conversione del decreto-legge n. 32/2019. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

   

L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

 

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della legge n. 145/2018 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – alla data del 1° giugno 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019 (cfr. la circolare n. 48/2019).

 

L’Istituto, con messaggio n. 1654/2019, ha dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 1° giugno 2019. Le indicazioni operative concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione a decorrere dal mese di giugno sono state, invece, fornite con messaggio n. 1987/2019.

 

Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto–legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 55/2019, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in epigrafe, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.

 

Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 1° giugno 2019, è stata prorogata alla data del 15 ottobre 2019.

 

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele