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Messaggio numero 2499 del 16-06-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 16-06-2017
Messaggio n. 2499
OGGETTO:

Assunzioni di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ex art. 43 d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

Incentivi contributivi ex art. 32 d. lgs. n. 150/2015.

Istruzioni operative.

   

1. Incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello

 

L’art. 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 proroga fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. contratto di apprendistato di primo livello), introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015,[1] in vigore dal 24 settembre 2015.

 

L’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 in particolare dispone che:

a)   non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b)   l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%;

c)   è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile.

 

In particolare, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) modificano il regime contributivo che deve essere applicato ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015, fissando, per la durata contrattuale, l’aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

 

Stante il tenore letterale della disposizione di cui alla lettera b) (“l’aliquota contributiva del 10 per cento, di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridota al 5 per cento”), il predetto regime contributivo ex art. 32, comma 1,del d.lgs. n. 150/2015 si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale.  Conseguentemente, non è ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (ex art. 1, comma 773, quinto periodo, legge n. 296/2006).

 

Si precisa inoltre che nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, ex art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015, i benefici di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

 

Si ricorda, infine, che per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84%[2] della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

 

 

1.1.    Prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato

 

L’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150/2015 prevede che “agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015”.

 

Pertanto, per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%).

 

1.2.    Regime contributivo dei contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente all’entrata in vigore dell’art. 32 d. lgs. n. 150/2015

 

Ai contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente al 24 settembre 2015 si applica l’ordinario regime contributivo ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015. Conseguentemente, l’aliquota contributiva di pertinenza del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali[3].

 

1.3.    Precisazioni in materia di assolvimento dell’obbligo contributivo

 

Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (ex art. 43, comma 7, d. lgs. 81/2015) e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo.

 

Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22/2016, ha infatti chiarito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte.

 

Il Ministero ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa.

 

 

1.4.    Sgravio contributivo ex art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011

 

Come noto, l’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha riconosciuto per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, “uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”. Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

 

Si osserva quindi che per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi.

 

Da ciò deriva che il datore di lavoro, in possesso di tutti i necessari requisiti - vedi circolare n. 128/2012, punto 8) - ha legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge 183/2011; qualora, però, la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in discorso, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo.

 

 

2.   Istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens

 

Attualmente i lavoratori assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono individuati, nell’assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5” nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> “PA”.

 

Al fine di garantire la corretta gestione del regime contributivo agevolato ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, previsto per tali apprendisti vengono istituiti, nell’ambito dell’elemento <TipoContribuzione>, i nuovi codici riportati nella tabella seguente.

 

Codice

Descrizione

J9

Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

K9

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del  d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

 

I datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire da luglio 2017, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione utilizzando le predette codifiche. La variazione dei precedenti flussi UniEmens, per i rapporti attivati a far tempo dal 24 settembre 2015, in vigenza dei benefici ex art. 32, comma 1, d. lgs. n. 150/2015, sarà effettuata direttamente dall’Istituto.

 

Tenuto conto che l’art. 32, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015 prevede la non applicazione del contributo di licenziamento di cui all’art. 2, comma 31 e 32 della legge n. 92/2012, è altresì istituito, con la medesima decorrenza, nell’elemento <TipoCessazione> la nuova causale sotto riportata:

 

Codice

Descrizione

1R

Licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, comma 31 e 32 legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 32 comma, 1 lettera a) del  d. lgs n.150/2015

 

Si rammenta, infine, che per le assunzioni in apprendistato di primo livello intervenute entro il 23 settembre 2015 le modalità di esposizione restano quelle già in uso.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  

 

 



[1] L’art. 4, comma 1, lett. n), numero 1, d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016 ha soppresso, dalla rubrica dell’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, il riferimento al contratto di alta formazione e ricerca, coerentemente con il contenuto del comma 1 del medesimo art. 32, nel quale non è menzionato il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del d.lgs. n. 81/2015).

 

[2] Si ricorda che l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista non subisce infatti l’incremento dello 0,35%, a carico del lavoratore, introdotto, dal comma 24, dell’art. 3, della legge n. 335/1995 nei confronti dei soli dipendenti tenuti al pagamento dei contributi di cui all’art. 22, della legge n. 67/1988 (contribuzione ex Gescal).

 

[3] Fatta salva, per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’applicazione dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 (sul punto si rimanda alle circolari Inps n. 22/2007 e 128/2012).