Direzione Centrale Entrate
Come è noto, i Fondi di Solidarietà istituiti presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50%.
Nel Regolamento di istituzione del Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito, dell’Occupazione e della Riconversione e Riqualificazione Professionale del Personale Dipendente dalle Imprese Assicuratrici di cui al D.I. 33/2011 è, tuttavia, previsto che il Comitato Amministratore possa sospendere l’obbligo del versamento del contributo ordinario, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
Con la Delibera n. 1 del 2 aprile 2012 il Comitato Amministratore, preso atto delle disponibilità finanziarie del Fondo e delle relative spese di gestione con riferimento ai previsti futuri fabbisogni, aveva disposto la sospensione del contributo da marzo a dicembre 2012.
Con Delibera n. 1 del 31 gennaio 2013 il Comitato Amministratore ha disposto la proroga della sospensione del contributo ordinario dello 0,50% da gennaio a dicembre 2013.
Pertanto, per il periodo gennaio-dicembre 2013, la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo (codice M100), anche in presenza del codice di autorizzazione “2V”.
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