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Messaggio numero 2698 del 12-02-2013


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Direzione Generale
Roma, 12-02-2013
Messaggio n. 2698
OGGETTO:

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all'estero prorogata all’anno 2013.

   

 

L’art. 1, comma 526, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, (c.d Legge di stabilita), pubblicata in G.U. n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212, ha esteso all'anno 2013 il diritto per i residenti all'estero a richiedere le detrazioni per carichi familiari, modificando l’art. 1, comma 1.324, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni (“Legge finanziaria 2007”).

Pertanto, ai soggetti non residenti in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2013, a condizione che:

  • gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (di cui al suddetto articolo 12, comma 3), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato,
  • di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

L’art.1, comma 526, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 precisa che la detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l’anno 2014.

Inoltre si fa presente che il comma 483 del suddetto articolo ha provveduto ad aggiornare i valori delle detrazioni d’imposta per i figli a carico, con particolare riguardo ai figli minori di tre anni e ai figli portatori di handicap. In particolare è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la detrazione è pari rispettivamente a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati ed a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.

Si rammenta infine che, in base all’art. 7, DL n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia e la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione nel carico familiare.

Per quanto concerne le modalità con cui i residenti all’estero devono presentare le apposite domande si rimanda alle indicazioni fornite con messaggio n. 24089 del 31/10/2008.

I modelli di domanda, distinti nelle due tipologie dedicate rispettivamente ai residenti nei paesi UE e Norvegia (mod. CI 501) e ai residenti nei paesi extra UE (mod. CI502), sono in corso di pubblicazione nella versione aggiornata nella sezione Moduli, alla voce Convenzioni Internazionali, del sito istituzionale.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori