Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Al fine di affrontare la situazione occupazionale relativa al settore degli appalti di pulizia nelle scuole, sono stati siglati, in sede governativa, i verbali d’accordo del 30 luglio 2015 e 6 agosto 2015, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le OO.SS. e le Associazioni datoriali del settore, recepiti con Decreto Interministeriale n.1600053 del 3 giugno 2016, che si allega.
Il citato decreto ha stabilito che l’intervento riguarderà un numero massimo di 6.375 unità lavorative, dipendenti delle 47 aziende del settore in oggetto come indicate nell’art.1 del decreto ed ivi analiticamente descritte.
Il trattamento di cassa integrazione in deroga, nonché l’intera contribuzione figurativa spettante ai lavoratori del settore in oggetto, come previsto all’art.2 del sopracitato decreto n.1600053, verrà imputato a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione di cui all’art.18 comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 208 n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2, nel limite massimo complessivo di euro 8.580.624,94.
Attesa la peculiarità dell’intervento in parola, al fine di garantire l’omogeneità di gestione dei flussi, dei relativi conguagli nonché delle attività di controllo, per l’intervento relativo all’anno in corso, e diversamente dalla regola generale, si individuano come sedi competenti alla gestione amministrativa del flusso delle domande quelle sedi che hanno in carico la matricola aziendale e non quelle presso le quali insistono le unità produttive.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Le aziende presenteranno telematicamente istanza di pagamento a conguaglio del trattamento di integrazione salariale con le seguenti modalità:
Queste informazioni consentiranno l’inoltro automatico delle domande alle sedi competenti alla gestione di tale procedimento;
Eventuali domande già pervenute dovranno, comunque, essere ripresentate secondo le modalità previste dal presente messaggio. Con riferimento al requisito soggettivo “anzianità lavorativa presso l’impresa” si precisa che in tale ambito si applicano le disposizioni dell’art.2 comma 1 del Decreto Interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014 (12 mesi). Attesa la particolare tipologia del contratto di lavoro considerato, ai fini del solo calcolo del requisito soggettivo dell’anzianità aziendale predetta si precisa altresì la possibile presenza di successione di appalti, che abbia coinvolto, prima dell’inizio del periodo di intervento, alcuni lavoratori interessati presenti nell’elenco ministeriale (cfr. circolare Inps 30 del 2012). Si precisa che per la tipologia di lavoratori in parola, si applica la disciplina prevista dall’art.4 del CCNL di settore, in base alla quale in caso di cessazione di appalto l’impresa subentrante garantisce l’assunzione degli addetti esistenti in organico sull’appalto, con il mantenimento dei livelli occupazionali.
Si sottolinea la necessità da parte delle Sedi dell’Istituto di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Successivamente all’emissione delle autorizzazioni e all’inizio delle operazioni di conguaglio, acquisite le eventuali ulteriori comunicazioni pervenute dal Ministero vigilante, la Direzione generale di questo Istituto, disporrà controlli mirati sulle autorizzazioni emesse in relazione al decreto in oggetto.
E’ implicito, infine, che le aziende interessate da questo provvedimento sono tenute agli adempimenti relativi ai flussi UNIEMENS entro i termini previsti.
Il monitoraggio della spesa sarà curato dalla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito che provvederà a rendicontare ai Ministeri vigilanti.
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