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Messaggio numero 3033 del 21-07-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 21-07-2017
Messaggio n. 3033
OGGETTO:

Coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale – Prestazioni familiari supplementari per gli orfani di cittadini assicurati in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Svezia.

   
  • Premessa

Le disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 in materia di sicurezza sociale stabiliscono il diritto dei cittadini UE e delle loro famiglie di spostarsi liberamente e di soggiornare in qualunque paese dell’Unione Europea. Ulteriormente, assieme al diritto di libera circolazione, viene garantita la tutela in materia di sicurezza sociale secondo i principi generali della parità di trattamento e del mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti.

 

In base a questi principi - che si applicano ai lavoratori e alle loro famiglie che si spostano nell’Unione Europea, Svizzera e paesi SEE - ciascuno Stato membro è tenuto a garantire ai cittadini europei gli stessi benefici assegnati ai propri cittadini, mediante la possibilità di ottenere l’esportabilità delle prestazioni, vale a dire il pagamento delle prestazioni nel luogo di residenza, anche se a carico di un altro Stato membro.

 

Tra le tutele previste per le persone che esercitano il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri e le loro famiglie, sono presenti anche le prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani

 

L’erogazione di queste prestazioni orfanili è prevista soltanto in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Tuttavia, si può verificare la circostanza in cui un’Istituzione competente per le prestazioni familiari, come l’Inps in Italia, possa ricevere una domanda di prestazioni orfanili anche se la normativa nazionale non prevede tali prestazioni.

 

In particolare, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 67 e 68 del Reg.(CE) 883/2004, l’Istituzione dello Stato membro che riceve la domanda individuerà l’Ente competente per il pagamento di trattamenti familiari supplementari agli orfani che, a sua volta, dovrà provvedere all’erogazione di tali prestazioni.

 

  • Domanda di prestazioni familiari supplementari per orfani in regime comunitario

 

L’Inps è l’Istituzione competente per le prestazioni familiari in Italia, dove non è prevista l’erogazione di prestazioni orfanili. Pertanto, è possibile che si presenti la circostanza in cui una famiglia residente in Italia chieda il pagamento dei trattamenti speciali orfanili a seguito del decesso di un genitore che abbia svolto attività lavorativa in uno o più Stati membri in cui è prevista tale prestazione (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Svezia).

 

Ai sensi dell’art. 61 del Reg. (CE) n.987/2009, l’Istituto è tenuto a fare da tramite, per consentire all’Istituzione estera competente di provvedere al pagamento per gli orfani residenti in Italia. La condizione che determina l’avvio di questo flusso è la domanda di prestazioni - di cui al modello SR174 - che può essere presentata dal genitore superstite, dal tutore o dall’orfano maggiorenne per gli orfani sia con diritto, sia in assenza di diritto a pensione di reversibilità.

 

La domanda può essere presentata dal richiedente direttamente alla Struttura Inps di residenza (o di domicilio) oppure per il tramite di un Ente di Patronato; potrà altresì essere presentata con invio tramite il canale PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno AR, allegando sempre copia del documento d’identità in corso di validità. Il modulo dovrà contenere tutti i dati relativi ai richiedenti e alle modalità di pagamento, per consentirne la trasmissione a cura dell’INPS all’Istituzione comunitaria competente.

 

A seguito di tale richiesta, pertanto, le Strutture territoriali Inps dovranno attivare le opportune verifiche e intraprendere un flusso di scambio di formulari specifici per la comunicazione delle informazioni necessarie alla definizione della domanda.

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 69 del Reg. (CE) 883/2004, nel caso in cui il defunto abbia prestato attività lavorativa o sia stato residente in più di uno Stato membro tra quelli che prevedono tali prestazioni, l’Inps dovrà verificare qual è l’Istituzione competente all’erogazione della prestazione che, in base alla precitata norma, è quella in cui il defunto ha maturato il periodo più esteso di contributi o di residenza.  Infatti, l’Istituzione di un solo Stato membro dovrà corrispondere la specifica prestazione orfanile, la quale, non essendo soggetta all’applicazione delle regole di priorità (anticumulo), è compatibile con altri trattamenti di famiglia e con analoghi supplementi di pensione.

 

Dopo aver ricevuto le informazioni dalle Istituzioni interpellate, la Struttura territoriale Inps che ha in carico la gestione della domanda individuerà l’Istituzione con competenza prioritaria cui invierà la domanda con il formulario previsto. Contemporaneamente, ne darà comunicazione a ciascuna delle Istituzioni coinvolte.

 

Invece, nel caso in cui il defunto abbia prestato attività lavorativa o sia stato residente in un solo Stato membro, l’Inps dovrà inviare direttamente i formulari all’Istituzione nazionale del medesimo Stato membro. 

 

A seguito del ricevimento del formulario contenente la domanda, l’Istituzione estera potrà erogare le prestazioni orfanili direttamente sul conto del richiedente, secondo quanto previsto dalla normativa dello Stato membro competente.

 

 

  • Modulistica

 

Per la richiesta delle prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani residenti in Italia è stato predisposto un apposito modello di domanda disponibile nel sito www.inps.it accedendo alla sezione Prestazioni e Servizi < Tutti i moduli < nelle aree: Unione europea, oppure Prestazioni a sostegno del reddito, o anche Moduli vari, digitando il codice del modello SR174.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele