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Messaggio numero 3067 del 05-08-2020


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Roma, 05-08-2020
Messaggio n. 3067
Allegati n.2
OGGETTO:

Convenzione tra l’INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante  di cui all’articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 28 aprile 2020. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

   

 

1. Premessa

 

L’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

 

Lo stesso articolo stabilisce che tali Fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

Detto Ministero, pertanto, con decreto del 28 aprile 2020 ha stabilito il riparto di una quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18/2020 destinando una somma pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante.

 

Inoltre, l’articolo 1, comma 2, del suddetto decreto ministeriale ha stabilito che, al fine dell’attuazione di quanto previsto, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può avvalersi di istituti o enti della pubblica Amministrazione con i quali concordare apposite convenzioni per la definizione delle opportune modalità operative utili all’erogazione delle misure individuate.

 

La Direzione generale Spettacolo ha quindi richiesto la collaborazione dell’INPS, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in considerazione delle competenze dell’Istituto in materia di erogazione di strumenti a sostegno del reddito nell’ottica di garantire l’effettività dei diritti di protezione sociale dei cittadini.

 

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020 (Allegato n. 1) è stata adottata la convenzione tra l’INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito anche MiBACT) di cui si evidenziano gli aspetti principali.

 

 

 

 

2. Oggetto, finalità e durata della convenzione

 

La convenzione ha ad oggetto le modalità di collaborazione tra le Parti per l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020 quale intervento utile a fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19 nell’ambito del settore socio-economico interessato.

 

Il Ministero, come sopra precisato, ha destinato un importo complessivo di 5 milioni di euro del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, da ripartire tra i soggetti beneficiari in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascuno di essi.

 

L’erogazione degli importi è effettuata dall'INPS, previa  trasmissione dell'elenco dei beneficiari individuati  dal  MiBACT e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico del Ministero.

 

La durata della convenzione, legata allo svolgimento delle attività previste, è fissata in un periodo non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo con apposito atto scritto d’intesa tra le Parti stipulanti.

 

 

 

 

 

 

3. Adempimenti delle parti

 

Il Ministero individua, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a), b), c) del già citato decreto ministeriale del 28 aprile 2020, i beneficiari del contributo e comunica all'INPS il relativo elenco. L’Istituto provvede alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti inseriti nel predetto elenco tramite l’utilizzo della procedura Durc on line nel rispetto dei termini del procedimento fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

 

L’esito della verifica della regolarità contributiva è comunicato al MiBACT per consentire alla Direzione generale Spettacolo di compilare l’elenco definitivo dei beneficiari e di determinare gli importi spettanti. La stessa Direzione trasmette tempestivamente all’INPS il predetto elenco che, oltre alla misura del contributo, contiene ogni indicazione utile per il pagamento, come stabilito in dettaglio nell’allegato alla convenzione.

 

Il pagamento è effettuato dall’Istituto sul conto corrente bancario ovvero su carta dotata di codice IBAN a favore dei soggetti di cui all’elenco definitivo trasmesso dal Ministero, nei limiti della capienza delle risorse finanziarie trasferite all’INPS dal medesimo Ministero.

 

L’INPS si impegna a fornire al MiBACT il dettaglio dei singoli pagamenti effettuati o qualsiasi altro documento equivalente necessario ad attestare l'erogazione e l’accreditamento dell'importo a favore dei singoli beneficiari, per consentire al medesimo Ministero di effettuare il controllo e la rendicontazione della spesa. L’Istituto fornisce altresì l’elenco dei beneficiari per i quali il pagamento disposto non è andato a buon fine.

 

 

 

 

 

4. Provvista finanziaria e costi del servizio

 

Le risorse finanziarie per l’erogazione delle somme ai beneficiari sono accreditate preventivamente presso l’INPS, a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale.

 

Tali provviste sono comprensive anche del rimborso, a favore dell’Istituto, degli oneri sostenuti per l’effettivo pagamento del contributo ai soggetti individuati nell’elenco definitivo trasmesso dal Ministero. L’accredito preventivo delle risorse finanziarie costituisce presupposto per il pagamento che diversamente non potrà essere effettuato.

 

L’importo dovuto dal Ministero all’INPS per il rimborso degli oneri sostenuti per i pagamenti è pari a 2,17 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per ogni bonifico su IBAN. A fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è trasmessa fattura elettronica al MiBACT a cura della Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.

 

 

 

 

 

 

 

5. Regime fiscale

 

Il contributo da erogarsi a cura dell’INPS non è soggetto a ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sul reddito e solleva, pertanto, l’INPS dall’onere di agire quale sostituto di imposta.

 

 

 

 

6. Responsabilità delle Parti

 

Nella convenzione in oggetto sono previste specifiche clausole di esonero per l’INPS dalle eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura.

 

In particolare, il Ministero manleva espressamente l’Istituto da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del MiBACT. L’INPS, inoltre, non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Ministero nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione del contributo. Eventuali istanze e reclami derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva del Ministero e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici ministeriali competenti.

 

 

 

7. Istruzioni contabili

 

Il contributo economico destinato alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020, finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, è erogato dall’INPS nei limiti delle risorse anticipate dallo stesso Ministero, mediante accredito diretto sul conto corrente di Tesoreria centrale della Direzione generale n. 20350 intestato a INPS – art.24, L. 21.12.1978, n. 843 (IBAN: IT70L0100003245350200020350).

 

Ai fini della rilevazione contabile delle misure di sostegno in argomento, si istituiscono una serie di conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ).

 

I conti che vengono appositamente istituiti, come riportato nell’Allegato n. 2, sono i seguenti:

 

GPZ00289, GPZ10289, GPZ11289, GPZ25289 e GPZ35289.

 


L’accredito sarà imputato, a titolo di provvista, da parte della Direzione generale, che curerà il monitoraggio finanziario, al conto di nuova istituzione GPZ10289, in sezione AVERE.

 

L’erogazione dell’indennità avverrà con procedura accentrata e sarà rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN”, che consentirà l’assunzione del debito, in AVERE, al conto GPZ11289 (causale FC 21002) e dell’onere, in DARE, al conto GPZ35289, entrambi di nuova istituzione, effettuando sulla contabilità della Struttura territoriale competente la seguente scrittura contabile:

 

 

GPZ35289   a        GPZ11289

 


Predisposto il lotto, sulla contabilità della Direzione generale dell’INPS verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento, al conto di interferenza GPA55170, già in uso, per consentire successivamente, sulla contabilità di sede, con tipo operazione “NP”, la chiusura del debito GPZ11289 in contropartita dello stesso conto di interferenza.

 


Nel medesimo biglietto automatizzato verrà rilevato l’addebitamento della prestazione erogata, attraverso la valorizzazione del conto GPZ00289, in DARE, e del conto GPZ25289, in AVERE, per un importo pari a quello risultante dal conto GPZ35289, generando la seguente scrittura:

 

 

GPZ00289   a        GPZ25289

 


I saldi dei conti GPZ35289 e GPZ25289, conseguentemente, sulle Strutture territoriali sulla cui contabilità è disposta l’erogazione del contributo, saranno automaticamente concordanti, senza necessità di effettuare ulteriori scritture.

 

Per agevolare il lavoro connesso alle particolari modalità di contabilizzazione delle partite di giro che implicano i trasferimenti contabili tra le Strutture territoriali sulla cui contabilità grava l’erogazione della misura e la Direzione generale che governa la provvista, si estende, anche per questa fattispecie, la rilevazione automatizzata delle partite viaggianti, senza che sia richiesto l’intervento manuale degli operatori.

 

Pertanto, il credito rilevato al conto GPZ00289 su ciascuna Struttura territoriale, alla cui contabilità afferisce l’erogazione del contributo, sarà trasferito automaticamente alla Direzione generale mediante il conto GPA55102 appositamente dedicato a rilevare il trasferimento automatizzato tra Strutture territoriali.

 

Il biglietto tipizzato che sarà generato riporterà l’indicazione della seguente causale:

 

Trasferimento del credito accertato nei confronti del MIBACT, per l’erogazione del contributo destinato alla imprese di esercizio di spettacolo viaggiante - Delibera del Consiglio di Amministrazione n.27 del 17 giugno  2020”:

 

Sede territoriale – tipo operazione “00”

 

(trasferimento del credito alla Direzione generale)

 

 

La scrittura sulla Struttura territoriale movimenterà in DARE il conto GPA55102 ed in AVERE il conto GPZ00289.

 

Conseguentemente, sulla Direzione generale sarà assunto il credito:

 

Direzione generale – tipo operazione “00”

 

(assunzione del credito presso la Direzione generale)

 

La scrittura della Direzione generale, quindi, movimenterà in DARE il conto GPZ00289 ed in AVERE il conto GPA55102.

 

Contestualmente, verrà effettuato l’addebito delle prestazioni, a scomputo della provvista, sulla contabilità della Direzione generale:

 

 

GPZ10289   a        GPZ00289

 

 

La Direzione generale, a completamento delle scritture, procederà a rilevare, dopo l’emissione della fattura, il corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso e a recuperare gli altri oneri bancari, per ciascun pagamento, addebitandolo al Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, a valere sulla provvista, mediante la seguente scrittura:

 

 

GPZ10289   a        GPA24150

 

(per il rimborso dei costi a carico del MIBACT)

 

 

GPZ10289    a       GPA 24040

 

(per il rimborso dei costi bancari a carico del MIBACT)

 


La Direzione generale, al termine delle operazioni contabili, avrà cura di verificare, mediante la valutazione della consistenza del saldo del conto GPZ10289, la congruità della provvista ricevuta che dovrà essere sufficiente a coprire l’erogazione del contributo ai beneficiari.

 

Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno imputate al conto di interferenza GPA55180, già in uso, movimentabile soltanto da procedura automatizzata.

 

La chiusura del conto d’interferenza, sulle singole Strutture territoriali, avverrà in contropartita del conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:

 

“3237 - Somme non riscosse dai beneficiari – contributo alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante (Convenzione INPS - MIBACT, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2020) – GPZ”.

 


In allegato è riportata la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

 

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele