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Messaggio numero 3085 del 03-08-2018


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 03-08-2018
Messaggio n. 3085
OGGETTO:

Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale. Chiarimenti sulla durata delle certificazioni di distacco rilasciate dalle Strutture territoriali

   

Con la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° agosto 2015.

 

Per quanto riguarda la legislazione applicabile e, in particolare, con riferimento alle nuove disposizioni relative alla durata del distacco, al paragrafo 2.2 della predetta circolare è stato precisato che “per i distacchi il cui inizio è fissato a decorrere dal 1° agosto 2015, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi, le relative certificazioni potranno essere rilasciate per periodi di durata fino a 24 mesi”.

 

Con il messaggio n. 625 del 9 febbraio 2018 sono state fornite indicazioni alle Strutture territoriali in merito alla trasmissione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità competente per la trattazione delle richieste di proroga, delle certificazioni di distacco rilasciate dall’Istituto, in applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti).

 

Ciò premesso, con riferimento all’Accordo tra Italia e Turchia e alle certificazioni già emesse per la durata di 24 mesi, a seguito delle numerose richieste/solleciti da parte del Ministero vigilante per l’acquisizione delle certificazioni di distacco rilasciate dalle Strutture territoriali competenti di durata non superiore a 12 mesi, è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 

Con nota dell’11 giugno 2018 il Ministero, confermando la correttezza di quanto riportato nella citata circolare n. 168 del 2015 con riferimento alla durata del periodo di distacco (24 mesi), ha tuttavia precisato che “l’Autorità turca ha più volte rappresentato che, non essendo ancora stato adottato l’Accordo amministrativo di applicazione della Convenzione bilaterale di sicurezza sociale, la stessa non è in grado di applicare tale nuova norma ed ha quindi rigettato le proposte di proroga, avanzate dall’Autorità competente italiana, relative a distacchi per i quali erano stati emessi, ai sensi della nuova Convenzione, certificati di copertura assicurativa di 24 mesi. Pertanto, preso atto di tale posizione, al solo fine di non danneggiare i lavoratori e le aziende interessati, nelle more dell’adozione dell’Accordo amministrativo, si è di volta in volta richiesto all’Istituto di procedere all’emanazione dei formulari CE 1 per un massimo di 12 mesi, al fine di poter acquisire dalla parte turca l’Accordo per le relative proroghe”.

 

Alla luce dei chiarimenti sopra riportati, in attesa della definizione dell’Accordo amministrativo, le Strutture territoriali, a far data dalla pubblicazione del presente messaggio, dovranno rilasciare le certificazioni di distacco (formulari CE 1) per la durata massima di 12 mesi.

 

Relativamente alle certificazioni già emesse per la durata di 24 mesi, per le quali il Ministero vigilante richieda, con le modalità illustrate con il messaggio sopra citato, copia del formulario di copertura contributiva solo per i primi 12 mesi, le Strutture territoriali dovranno procedere all’emissione di un nuovo certificato per la durata richiesta (12 mesi).

 

 

Il Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato