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Messaggio numero 3275 del 09-09-2020


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 09-09-2020
Messaggio n. 3275
OGGETTO:

Regime previdenziale dei lavoratori marittimi imbarcati sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti, superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda e privi di apparato motore, non rientranti tra quelli indicati dall’articolo 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413

   

 

 

1. Premessa

 

La legge 26 luglio 1984, n. 413, recante “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”, all’articolo 4 individua le categorie di lavoratori marittimi che debbono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS.

 

In particolare, sono obbligatoriamente iscritti, ai sensi dell’articolo 4,comma 2, lett. a) e b), della citata legge n. 413/1984 “le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati”, nonché “le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria”.

 

Il successivo articolo 5, rubricato “Individuazione della nave”, definisce quali siano le navi ai fini dell’applicazione del regime previdenziale dei marittimi, disponendo quanto segue:

 

Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:

 

a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori”;

 

b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;

 

c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da diporto”;

 

d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei “Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

 

e) i galleggianti iscritti nei “Registri delle navi minori e galleggianti” addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.

 

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 5, lettera e), della legge n. 413/1984, l’Istituto ha quindi escluso i marittimi imbarcati su galleggianti privi di apparato motore e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, dal novero degli assicurati al regime previdenziale marittimo disciplinato dalla stessa legge n. 413/1984.

 

Tale esclusione è stata oggetto di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

 

Alla luce dei predetti approfondimenti, è stata ritenuta illegittima l’iscrizione di tali marittimi al regime di cui alla legge n. 413/1984, ostandovi proprio la formulazione dell’articolo 5, lettera e), della medesima legge, secondo cui, come evidenziato, sono obbligatoriamente iscritti al predetto regime solo i marittimi imbarcati su galleggianti muniti di apparato motore e adibiti agli usi espressamente indicati da tale norma.

 

Quindi, i marittimi imbarcati su galleggianti non aventi le caratteristiche tecniche e di impiego indicate dal citato articolo 5 della legge n. 413/1984 sono stati assoggetti alle assicurazioni obbligatorie vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

 

 

 

 

 

2. Il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito

 

Sulla questione in argomento, si segnala il mutato orientamento della giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, secondo cui rientrano nella nozione di navi, come individuate dall’articolo 5 della legge n. 413/1984, anche i galleggianti con una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, a prescindere dalla dotazione o meno di autonomi mezzi di propulsione e dalla tipologia d’impiego; conseguentemente, i marittimi ivi imbarcati devono essere iscritti al regime previdenziale recato dalla legge n. 413/1984.

 

In particolare, nella sentenza n. 15496 dell’11 luglio 2007, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, da una lettura degli articoli 136[1] e 1287[2] del codice della navigazione, concernenti il regime amministrativo delle navi, coordinate con le disposizioni dell’articolo 5, lettere b) ed e), della legge n. 413/84, i marittimi imbarcati sui galleggianti privi di propulsione propria – iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti - sono da considerare tra i soggetti tutelati dal regime previdenziale recato dalla legge n. 413/1984 in commento.

 

In proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato come non sia possibile ritenere che la norma generale di cui all'articolo 136 del codice della navigazione, contenuta nella parte del codice relativo al "Regime amministrativo delle navi", che estende ai galleggianti mobili le disposizioni riguardanti le "navi", non si applichi all'articolo 1287 del codice della navigazione: "laddove si consideri che l'articolo 1287 cod. nav. [richiamato dall’art. 5, lettera b), della legge n. 413/1984] detta un criterio di individuazione delle navi che è espressamente esteso agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza".

 

Prosegue la Corte sottolineando che "l'articolo 1287 cod. nav. ricomprende, nel proprio ambito, espressamente agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, sia le navi (e, quindi, i galleggianti, giusta l'articolo 136 cod. nav.) aventi una certa stazza [...] che quelle [...] aventi un motore con determinate caratteristiche, indipendentemente dalla stazza”.

 

Quindi, secondo il giudice di legittimità, si tratta di coordinare ed applicare, “le disposizioni generali e speciali contenute negli articoli 136 c.n., comma 3, L. n. 413 del 1984, art. 5, lettera b) e art. 1287 cod. civ. (recte: del cod. nav.), con la conseguente applicazione anche […] della L. n. 413 del 1984".

 

Comunque "la lettera b) della L. n. 413 del 1984, articolo 5, se interpretata nel senso di ricomprendere, per effetto del rinvio al codice della navigazione, anche i pontoni e galleggianti non autopropulsi, non rende affatto priva di qualsiasi utilità la lettera e) dello stesso articolo"; infatti, "mentre la lettera e) prescinde dalla potenza dell'apparato motore", purché il galleggiante sia "addetto al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio" e, dunque, ha riguardo, essenzialmente, alla funzione svolta dal mezzo, […] la lettera b) prescinde dal servizio cui è adibito il mezzo, purché lo stesso abbia un "apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati"; pertanto "la lettera b) [...] comprende, nella sua definizione, tutti i galleggianti mobili, anche se non autopropulsi, che abbiano una certa stazza, tale da renderli equiparabili alla nave", mentre la lettera e) "include quei particolari galleggianti che, pure essendo di stazza inferiore alle dieci tonnellate, (e, quindi, di norma non equiparabili ad una nave) sono però autopropulsi e addetti "al servizio dei porti, delle rade o del pilotaggio".

 

La giurisprudenza di merito (Cfr. Corte di Appello di Catania, n 1352/2013; Corte di Appello di Bari, 21/01/2020) si è conformata all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 15496/2007.

 

 

 

 

 

 

 

3. Assoggettamento al Regime previdenziale della legge n. 413/84 dei marittimi imbarcati su galleggianti superiori alle 10 di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti

 

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale illustrato nel precedente paragrafo, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di voler esprimere il proprio parere in ordine all’applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 413/1984 nei confronti dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG)e muniti di carte di bordo o di documenti equiparati.

 

Il predetto Ministero ha espresso parere favorevole in ordine all’assoggettamento dei marittimi imbarcati su galleggianti sopra indicati, stante la decisione adottata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15496 dell’11 luglio 2007 ed il suo consolidamento in sede di merito.

 

Tutto ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le necessarie istruzioni per la gestione del rapporto assicurativo e contributivo dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti, nell’ambito del regime della legge n. 413/1984.

 

Si invitano le Strutture territoriali a valutare le istanze di riesame dei provvedimenti di iscrizione, inoltrate dai datori di lavoro interessati, alla data di pubblicazione del presente messaggio, alla luce dell’orientamento sopra illustrato.

 

 

 

 

 

4. Istruzioni procedurali

 

 

4.1 Apertura matricola contributiva

 

Per il versamento dei contributi obbligatori dovuti per i marittimi imbarcati sui galleggianti aventi le caratteristiche sopra illustrate, i datori di lavoro interessati, armatori dei galleggianti in argomento, debbono presentare domanda di apertura di apposita matricola contributiva, avvalendosi della procedura di Iscrizione e variazione azienda presente nel sito dell’Istituto.

 

Si rammenta infatti che, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 413/1984, le aziende armatoriali sono tenute a chiedere, per ciascuna nave gestita, l’apertura di una distinta matricola contributiva.

 

La matricola contributiva attribuita, contraddistinta dal c.s.c. 1.15.02 e, laddove ne ricorrano i requisiti, dal c.a. 8V (Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE[3], deve essere utilizzata esclusivamente per l’assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio del galleggiante e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo[4].

 

 

 

 

 

4.2 Compilazione del flusso Uniemens. Termini di versamento della contribuzione

 

Per l’esposizione dei dati contributivi riferiti ai marittimi imbarcati sui galleggianti, aventi le caratteristiche sopra indicate, i datori di lavoro utilizzeranno gli specifici codici tipo lavoratore in uso per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori marittimi, a copertura dei periodi di effettiva navigazione.

 

Si rammenta che il versamento dei contributi dovuti per i periodi di imbarco dei marittimi interessati deve essere effettuato nei termini indicati dall’articolo 11 della legge n. 413/1984.

 
 
 
 
 
  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  
 
 
 


[1] Art. 136. (Navi e galleggianti). Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori.

Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

 

[2] Art. 1287. (Licenza delle navi minori). La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.

 

[3] Cfr. la circolare n. 176/2016. 

[4] Cfr. la circolare n. 56/1988.