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Messaggio numero 3617 del 20-09-2017


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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 20-09-2017
Messaggio n. 3617
OGGETTO:

Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss del D.lgs 148/2015 – Determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni.

   

 

1. Premessa

 

I Fondi di solidarietà bilaterali hanno la preminente finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria. Possono, inoltre, erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito integrative delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno emergenziale) o in caso di sospensione dell’attività lavorativa ovvero contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale.

Tutti gli interventi a carico dei Fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite, non potendo gli stessi erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i criteri di proporzionalità di seguito esposti:

 

Tipo fondo

Prestazione

Tetto aziendale

Credito

Assegno ordinario

Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate

 

Formazione

Ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate

Cooperativo

Assegno ordinario

Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate

 

Formazione

Metà dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni di formazione già deliberate

Trentino

Assegno ordinario

A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate

 

Formazione

A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate

Bolzano-Alto Adige

Assegno ordinario

Quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate

Assicurativi

Assegno ordinario

1,4 volte l’ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo

 

Formazione

Ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo

Fondo trasporto pubblico

Assegno ordinario

Il doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell’anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal fondo nel biennio precedente

Solimare

Assegno ordinario

Quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso

Fondo di integrazione salariale

Assegno ordinario

Assegno di solidarietà

A regime: quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso

 

Si precisa che, per espressa disposizione dei decreti, il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, a nulla rilevando l’importo della contribuzione effettivamente versata dal medesimo. Per questo motivo, ai fini dell’erogazione della prestazione non è richiesta la regolarità contributiva dell’azienda.

 

2. Tetto aziendale ed operazioni societarie

 

In caso di aziende istanti interessate da operazioni societarie, la contribuzione dovuta dall’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda istante è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l’azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente.

A tal fine occorre distinguere tra:

 

  1. operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti ad una sola azienda già esistente o nuova (es. fusioni totali, incorporazioni totali, etc.);
  2. operazioni societarie nelle quali l’azienda cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti o nuove;
  3. operazioni societarie nelle quali l'azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o più aziende già esistenti o nuove (es. scissioni parziali, cessione di ramo d'azienda, etc.).

 

Nel primo caso nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall’azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all’esito delle operazioni societarie.

Negli altri casi, nel computo del tetto aziendale, si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute. 

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:

il tetto aziendale dell’azienda istante A, che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un ramo d’azienda della società D, verrà determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle aziende A, B e C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite dalle società A, B e C e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo.

Gli importi concessi non possono eccedere il tetto aziendale così determinato. Si precisa che negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84 per cento di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ove previsto) ed alla contribuzione correlata.

Per i fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in relazione all’importo effettivamente fruito, salva l’ipotesi in cui il periodo autorizzato sia ancora in corso di pagamento. In tale ultimo caso si computa l’importo autorizzato e gli eventuali risparmi di spesa relativi agli importi effettivamente fruiti sono rimessi nella disponibilità del tetto aziendale una volta terminati i pagamenti.

 

3. Tetto aziendale del Fondo di integrazione salariale

 

Il Fondo di integrazione salariale (FIS) garantisce l’assegno di solidarietà e, nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario.

Tali prestazioni sono determinate, a norma dell’art. 29, comma 4, del D.lgs 148/2015, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore.

Con nota protocollo n. 4055 del 14 giugno 2017, l’Ufficio legislativo del MLPS ha ritenuto che il citato articolo 29, comma 4, del D.lgs 148/2015 vada interpretato nel senso che “le prestazioni già deliberate a qualunque titolo” a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomputate dal c.d. tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.  

Allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo il tetto aziendale, come sopra individuato, è modificato nel seguente modo: nessun limite per le prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016, dieci volte nell’anno 2017, otto volte nell’anno 2018, sette volte nell’anno 2019, sei volte nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021.

Ai fini della determinazione del tetto aziendale nel periodo della deroga transitoria relativa agli anni 2016-2021, è necessario fare riferimento alla data di decorrenza delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di lavoro nell’istanza di accesso. Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di richiesta di prestazione a cavallo di due anni, dal 1 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, il tetto aziendale sarà determinato sulla base del limite vigente per il 2017, ossia dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta.

Sempre per le istanze a cavallo di anno, nell’eventualità in cui, a seguito delle verifiche istruttorie, la decorrenza della prestazione è posticipata all’anno successivo, ai fini della determinazione del tetto aziendale verrà applicato il criterio di proporzionalità relativo a quell’anno. Pertanto, a titolo esemplificativo, ad una domanda presentata con inizio prestazione in data 27 dicembre 2017, per la quale a seguito di adempimenti istruttori (es. presentazione tardiva della domanda) la decorrenza della prestazione è posticipata al 2 gennaio 2018, si applicherà il tetto previsto per l’anno 2018.

 

4. Tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario

 

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare il mod. SR41 alla struttura Inps compente in base all’Unità produttiva. Nello specifico:

 

1)   in caso di istanze presentate per una sola Unità produttiva, una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede su cui insiste l’Unità produttiva ed il relativo numero di autorizzazione al pagamento, il datore di lavoro trasmetterà alla stessa sede i moduli SR41;

2)   nel caso di istanze presentate per più Unità produttive per il medesimo periodo (plurilocalizzate), una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede competente in base all’accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle singole sedi competenti in base all’Unità produttiva, il datore di lavoro trasmetterà ad ognuna di quest’ultime i relativi modelli SR41.

 

Ciò premesso, per ogni singola Unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di concessione. In particolare si chiarisce che il pagamento ai lavoratori potrà essere effettuato nel limite delle ore e degli importi concessi e il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti non consente il riconoscimento ulteriore della prestazione. Qualora all’interno di un flusso SR 41 siano presenti ore e/o importi eccedenti quelli concessi, il datore di lavoro sarà invitato a inviarlo nuovamente nel rispetto dei limiti contenuti nel provvedimento medesimo.

  

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele