Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
1. Premessa
In attuazione delle previsioni in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, il decreto 14 febbraio 2014, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha disciplinato l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, individuando – tra l’altro – nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio (cfr. la circolare n. 78/2014 e i messaggi n. 5887/2014 e n. 7978/2014).
2. Generalità
L’articolo 2, comma 2, del citato decreto interministeriale prevede che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto possa essere rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi tra le Amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dall’articolo 1, comma 67, della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
A conclusione dell’iter descritto, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite all’anno 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47%. Di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3.
Si precisa che le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,47%) ovvero lo abbia superato. Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso.
La concreta fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva, e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
3. Istruzioni operative
3.1. Datori di lavoro non agricoli
Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”. I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale), e delle modalità già indicate nel messaggio n. 7978/2014.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5/1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
3.2. Datori di lavoro iscritti alla gestione ex Enpals
Per il recupero delle somme spettanti, i datori di lavoro già ammessi allo sgravio si atterranno alle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3.1.
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate sui flussi UniEmens riferiti alle matricole con cui vengono assolti gli obblighi contributivi, secondo quanto previsto dalla circolare n. 154/2014.
3.3. Datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricoli, già ammessi allo sgravio per l’anno 2013, potranno recuperare, tramite compensazione sui contributi dovuti, l’ulteriore percentuale di sgravio spettante. Relativamente agli adempimenti a carico, rispettivamente, delle aziende e delle Strutture territoriali, si rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 111 del 14/10/2009 e con il messaggio n. 21389 del 17/08/2010, tenendo presente che dovrà essere utilizzata la procedura “Movimenti contabili” di cui al messaggio n. 1243 del 27/03/2019. La richiesta di sgravio per l’ulteriore quota di incentivo spettante per l’anno 2013 deve essere effettuata utilizzando il relativo modulo “SC94” reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it > “Tutti i moduli”.
3.4. Datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, già ammessi allo sgravio per l’anno 2013, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, dovranno compilare il flusso UniEmens-ListaPosPA utilizzando l’elemento <E0_PeriodoNelMese> per i dipendenti in servizio ovvero l’elemento <V1_PeriodoPrecedente> Causale 1 per i dipendenti cessati, mediante l’indicazione del contributo da recuperare nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi, valorizzando l’anno di corresponsione degli importi oggetto dello sgravio in <AnnoRif> e il Codice Recupero con il valore 2 (legge n. 247/2007).
Si ricorda che per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica lo sgravio contributivo è così articolato:
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (pari all’1%) di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992.
Si rammenta, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e all’Assicurazione Sociale Vita.
Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza e le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del presente messaggio.
[1] Con riguardo alla generalità dei lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals si rimanda, per ciò che concerne la retribuzione da considerare ai fini della determinazione dell’importo del beneficio aggiuntivo, a quanto già previsto nel messaggio n. 7978/2014 e si ricorda che il contributo di solidarietà - previsto con riferimento ai lavoratori assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (art. 1, commi 3 e 4, del D.lgs n. 166/1997) – non è oggetto di sgravio (sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore). [2] Si ricorda che la riduzione di 25 punti percentuali dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che sono tenute a versare la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’INPS. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (pari allo 0,30%) di cui all’articolo 25, comma 4, della L. n. 845/1978, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l’ASpI e la quota (0,30 punti percentuali) di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo. Inoltre il contributo addizionale ASpI (pari all’1,40%) potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ai sensi dell’articolo 2, comma 30, della L. n. 92/2012. Con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lo sgravio sarà applicato, innanzitutto, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alle contribuzioni assistenziali; in relazione ai tersicorei e ballerini iscritti all’ex Enpals successivamente al 31.12.1995 lo sgravio dell’aliquota datoriale è del 25% (e non del 25,81%). [3] Si ricorda che lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% per la generalità delle aziende, al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla CIGS (art. 9 della L. n. 407/1990) e all’8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (pari all’1%) di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2013 € 45.530,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.794,00). Si ricorda, inoltre, che in relazione ai tersicorei e ballerini iscritti all’ex Enpals successivamente al 31.12.1995 lo sgravio è del 9,89%. |