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Messaggio numero 3646 del 09-10-2019


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 09-10-2019
Messaggio n. 3646
OGGETTO:

Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi sospesi. Domanda di rateizzazione

   

 

1. Ripresa dei versamenti per contributi sospesi

 

 

L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della citata norma, dovevano essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

 

Successivamente, come reso noto con messaggio n. 1654 del 29 aprile 2019, l’articolo 1, comma 991, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, e successive modificazioni e integrazioni, dovevano essere effettuati  entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019.

 

Da ultimo, l’articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto–legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.

 

Pertanto, per effetto dell’entrata in vigore della citata legge, è stata prorogata la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata, anche in forma rateale, al 1° giugno 2019 (cfr. il messaggio n. 2338/2019). Nello specifico, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione è stato prorogato alla data del 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 15 ottobre 2019, unitamente all’adempimento contestuale del versamento dell’importo corrispondente alle prime cinque rate.

 

Si evidenzia che, nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la scadenza del 1° giugno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 991, lett. b), della legge n. 145/2018, non dovrà essere presentata una nuova domanda. Per effetto dell’intervento normativo, infatti, risulta prorogata la scadenza di versamento delle rate dalla seconda alla quinta (considerata la prima rata versata per l’avvio della rateazione). In tal caso sarà necessario, al fine dell’accoglimento della domanda di rateizzazione, che entro la data del 15 ottobre 2019 venga effettuato un versamento di ammontare, complessivamente, pari all’importo delle prime cinque rate (comprensivo, pertanto, dell’eventuale importo già pagato a titolo di prima rata nel corso del mese di maggio 2019).

 

Si precisa che, se nella domanda presentata entro il 1° giugno 2019 non sia stata inclusa una delle gestioni interessate dalla sospensione, sarà sufficiente inoltrare una nuova domanda, entro la scadenza del 15/10/2019, solo per la gestione non inserita nella precedente domanda già inviata.

 

Si specifica, inoltre, che la comunicazione di pagamento rateale potrà riguardare i contributi sospesi anche di una singola gestione previdenziale rispetto al totale di quelle nelle quali il contribuente è tenuto all’adempimento dell’obbligazione.

 

 

 

 


 

 

 

2. Modalità di versamento dei contributi sospesi

 

Per le istruzioni operative relative alle modalità di versamento dei contributi sospesi, sia in caso di pagamento in unica soluzione che di versamento rateizzato, si rinvia al messaggio n. 3247 del 6 settembre 2019, con il quale sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello “F24”, specifiche per ogni singola gestione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Domanda di rateizzazione

 

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

A tal fine si comunica che è stato riaperto l’accesso al format della comunicazione, che è nuovamente disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.

Gli utenti interessati sono quelli iscritti alle seguenti gestioni:

  • Datori di lavoro con dipendenti;

  • Artigiani e Commercianti;

  • Gestione separata committenti;

  • Gestione separata lavoratori autonomi (liberi professionisti);

  • Aziende agricole;

  • Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;

  • Datori di lavoro domestico;

  • Gestione pubblica – per la sola tipologia di aziende con natura giuridica privata con dipendenti.

     

In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.

 

Per i datori di lavoro con dipendenti, nel caso in cui sia presentata la domanda per la prima volta entro la scadenza del 15/10/2019, i contribuenti che abbiano già provveduto al versamento di alcuni importi, dovranno rideterminare il residuo da rateizzare.

Nella sezione “Versamenti eseguiti N964 con esclusione della rata in scadenza all’1/06/2019” devono essere inseriti i versamenti antecedenti all’istanza, con l’esclusione della prima rata eventualmente versata entro la scadenza del 1° giugno 2019. Tale importo, infatti, deve essere considerato come pagamento della prima delle cinque rate previste, quale adempimento per l’accesso alla rateizzazione.

L’importo del versamento corrispondente al valore delle prime cinque rate, compresa la prima in scadenza al 1° giugno 2019, deve essere indicato nella sezione sottostante “Dichiarazione del versamento della prima rata”.

 

Per tutte le aziende agricole che hanno presentato domanda di sospensione, accettata dalla Struttura territoriale competente sulla base dei requisiti previsti, è stata inserita nel Cassetto previdenziale di riferimento (Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura e Cassetto previdenziale Aziende Agricole), all’interno della sezione “News individuali”, la comunicazione con la quale si riportano sia il prospetto riepilogativo dei periodi e degli importi dei contributi oggetto della sospensione ancora non pagati sia gli estremi da utilizzare per il pagamento tramite il modello “F24”.

 

Le aziende agricole che volessero effettuare il pagamento in modalità rateale devono versare, entro il 15/10/2019, l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate, tenendo conto delle rate eventualmente già pagate.

 

Per i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti si rinvia alle istruzioni già impartite nei precedenti messaggi (in particolare il messaggio n. 3247 del 6 settembre 2019). Si precisa che la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 15 ottobre 2019 (in unica soluzione oppure tramite versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate in caso di rateizzazione) deve avvenire utilizzando il modello “F24”, indicando l’apposita codeline presente nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale già disponibili dal mese di maggio 2019, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto: “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”).

 

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive a quelle il cui versamento deve essere   effettuato entro il 15/10/2019 dovrà essere eseguito entro il giorno 16 di ogni mese.

 

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

 
  Gabriella Di Michele