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Messaggio numero 3689 del 01-03-2013


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Direzione Centrale Previdenza
Direzione Centrale Ragioneria e Finanza
Roma, 01-03-2013
Messaggio n. 3689
Allegati n.2
OGGETTO:

Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione ex Inpdap titolari di assegno per il nucleo familiare. 

   

 

In attuazione dell’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Istituto ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari di assegno per il nucleo familiare, iscritti alle gestioni ex Inpdap, delle situazioni reddituali influenti sulla misura della prestazione in esame, acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.

 

Alla luce di quanto sopra sono stati rideterminati gli importi dell’ANF, spettanti per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, sulla base dei redditi sia da pensione che di diversa natura,  relativi all’anno 2010.

 

Ciò in quanto in materia di assegno per il nucleo familiare continua a trovare applicazione la normativa prevista dalla legge n. 153/1988 che prevede l’erogazione della prestazione sulla base del reddito conseguito nell’anno solare antecedente al primo luglio di ciascun anno.

 

Qualora l’importo dell’assegno in esame, erogato nel periodo 1° luglio 2011/30 giugno 2012, risulti superiore a quello spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, con la rata di pensione di aprile 2013, viene recuperato l’importo eccedente rispetto a quanto dovuto.

 

A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera (di cui si allega fac-simile) con la quale saranno comunicati l’importo del debito e le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.

 

La trattenuta sarà nei limiti di un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale, se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).

 

Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, la Sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.

 

Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso la Sede che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall’Istituto.

 

Le Sedi potranno visualizzare sulla rete Intranet nell’applicativo  “prospetto erogazione pensioni” i risultati delle operazioni effettuate che consentiranno di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative all’applicazione della campagna Red 2011.

 

Le Sedi provinciali e territoriali dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni ai pensionati. A tal fine verrà messo in produzione l’applicativo Banca Dati Reddituale (in utilizzo visualizzazione e stampa) in Gestione Fisco e, contestualmente, come di consueto, verrà messo in linea uno specifico manuale operativo per l’utilizzo delle informazioni presenti nella banca dati reddituale.

 

A seguito di segnalazione del pensionato di anomalie relative ai redditi diversi da pensione riferite esclusivamente all’anno reddituale 2010,le medesimedovranno essere  immediatamente comunicate da parte delle sedi al seguente indirizzo di posta elettronica: helpfisco@inps.it indicando anche il cognome, nome e il codice fiscale dell’interessato/a.

 

La D.C. Ragioneria e Finanza, sulla scorta delle informazioni ricevute provvederà a verificare l’esattezza del dato ed eventualmente a disporre l’integrazione/modifica della Banca dati reddituale in Gestione Fisco, dandone contestualmente comunicazione sia alla Sede richiedente, sia alla D.C. Previdenza al fine di autorizzare la sede competente  alla lavorazione con il programma GPP WEB.

 

Eventuali anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all’anno 2010 dovranno invece essere comunicate alla casella di posta elettronica conduzionepensioni@inpdap.gov.it.

 

A conclusione delle verifiche la Sede dovrà comunicare direttamente all’interessato la situazione definitivamente accertata.

 

Qualora il pensionato presenti un’autodichiarazione dei redditi riferita all’anno reddituale 2011, le Sedi potranno procedere direttamente ad aggiornare gli importi dell’assegno in pagamento.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori