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Messaggio numero 3718 del 01-03-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 01-03-2013
Messaggio n. 3718
Allegati n.1
OGGETTO:

Ammortizzatori in deroga. Intesa in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 22 novembre 2012. Tutele per l’anno 2013. Sottoscrizioni accordi tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province autonome. Istruzioni operative per il pagamento degli ammortizzatori in deroga relativi all’anno 2013.

   

Con comunicazioni pervenute in data 27 febbraio 2013 e 1° marzo 2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’INPS ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alle Regioni in base ai verbali di accordo sottoscritti dallo stesso Ministero e le singole Regioni o Province autonome.



Con i predetti accordi sono destinati, nell’ambito delle risorse di cui all’art.2, commi dal 64 al 67, della Legge 28 giugno 2012, n.92 e successive modifiche, 520 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella suddette Regioni come di seguito indicato.

 

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A riguardo si precisa quanto segue:



Ai sensi di quanto disposto dal punto 2) degli accordi in argomento, in attuazione dell’Intesa del 22 novembre 2012, richiamata in oggetto, i fondi stanziati finanziano l’indennità e la contribuzione figurativa.



Le Regioni e le P.A. potranno autorizzare le spese relative agli ammortizzatori in deroga limitatamente alle risorse sopra evidenziate.



Ai sensi di quanto disposto dal punto 8) degli accordi in argomento il Ministero del lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l’INPS deve costantemente verificare l’andamento della spesa a valere sui predetti fondi nazionali, nel limite di quanto indicato nello schema riepilogativo.



I lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalle singole Regioni d’intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.


Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l’accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.



Si ricorda che, sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza regionale contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo di ammortizzatore concesso. In particolare, per quanto attiene la CIG in deroga, non è stato più rinnovato l’istituto dell’anticipazione come già comunicato con il messaggio n.1051 del 17 gennaio 2013.


Si comunica infine che, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito che per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga il verbale di accordo deve essere sottoscritto in sede istituzionale, come previsto negli accordi ministeriali sottoscritti tra lo stesso Ministero e le singole Regioni e Province autonome.



Alla luce di quanto sopra, pertanto, le domande di trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga devono essere presentate unitamente al verbale di accordo sottoscritto in sede istituzionale.



ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI CIG IN DEROGA

Per le autorizzazioni CIG IN DEROGA le Sedi dovranno inserire come numero decreto il numero “33333” e come codice intervento “699”. Appena il Ministero avrà emanato il decreto di stanziamento fondi per le Regioni, le Sedi utilizzeranno il numero di decreto corretto che sarà comunicato con un ulteriore messaggio di questa Direzione Centrale (contemporaneamente si provvederà, in automatico, a variare i numeri provvisori di “decreto” e “data”, inseriti precedentemente dalle sedi, con quelli corretti).



Si ricorda che non possono essere autorizzati con il numero di decreto “33333” periodi precedenti il 1° gennaio 2013.



Alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, secondo i criteri impartiti con la circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n.57 del 13 marzo 2007 e con i successivi messaggi n.20024 del 30 luglio 2010 e n.17338 del 25.10.2012, con il quale sono stati individuati i due diversi principi da seguire nel caso di concessione di cassa integrazione in deroga avvenuta senza soluzione di continuità o con soluzione di continuità rispetto alla data del 1 gennaio 2009.



Si precisa, altresì che l’abbattimento dovrà essere applicato trascorsi 12 mesi di erogazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per ogni singolo lavoratore.



Si ricorda che le aziende i cui lavoratori sono destinatari di cig in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge 223/91, e come tali escluse dall’obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l’azienda destinataria di trattamento di cig in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall’art. 8 bis, legge 160/88.



ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI MOBILITA’ IN DEROGA

Le Sedi per liquidare il trattamento di mobilità dovranno utilizzare i CODICI DI INTERVENTO di seguito indicati:

 

Regione

Codice

Lazio

572

Umbria

573

Sicilia

574

Liguria

575

Toscana

576

Lombardia

577

P.A. Trento

578

Abruzzo

579

Calabria

580

Basilicata

581

Campania

582

P.A. Bolzano

583

Emilia Romagna

584

Puglia

585

Sardegna

586

Valle D'Aosta

587

Veneto

588

Piemonte

589

Molise

590

Friuli Venezia Giulia

591

Marche

592


Alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, secondo i criteri impartiti con la circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n.57 del 13 marzo 2007.


I criteri impartiti con la circolare 57 del 2007 prevedono che l’indennità di mobilità in deroga va abbattuta del 10% trascorsi 12 mesi effettivi (esclusi quindi i periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa) di percezione dell’indennità, stessa cosa succederà per i successivi 12 mesi, in cui si avrà l’abbattimento del 30% e per gli ulteriori 12 mesi in cui l’abbattimento sarà, da quel momento in poi, del 40%.



In proposito si richiama l’attenzione sul fatto che, per una corretta operatività di dette riduzioni, ai fini della liquidazione della pratica, ad ogni variazione percentuale di riduzione, si dovrà inserire un blocco al termine del pagamento precedente per consentire alla procedura di applicare correttamente le percentuali di riduzione.



Inoltre ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo nel “campo decadenza” il giorno successivo alla data di fine concessione del trattamento in deroga secondo le istruzioni ricevute dalla Sede Regionale oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione. Si fa presente che in assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun pagamento.



Prima di porre in pagamento le prestazioni le Sedi dovranno verificare che i singoli lavoratori non abbiano perso lo status di disoccupato e che non sussistano altre cause ostative all’erogazione della prestazione.



Si precisa, inoltre, che alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, deve essere applicato il requisito dell’ “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice in gravidanza e puerperio”, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n.223/1991.



Per l’imputazione contabile del trattamento di mobilità, si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione Centrale Contabilità e Bilancio con il messaggio n.33730 del 20 ottobre 2004.



Il rilascio degli aggiornamenti alle procedure per la suddetta gestione sarà comunicato con successivo messaggio.



Si allegano i verbali di accordo sottoscritti tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome; seguirà a breve la trasmissione dell’accordo relativo alla Regione Calabria.

 

Il Direttore Centrale

Sabatini