Direzione Centrale Pensioni
Con il decreto n. 72905 del 26 settembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.
Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020) sono i seguenti:
Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione, concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati, variano come segue:
(*)Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.
Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2020.
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