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Messaggio numero 4207 del 08-03-2013


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 08-03-2013
Messaggio n. 4207
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al D.I. n. 351 del 28 settembre 2000, modificato dal D.I. n. 229 del 18 dicembre 2010. Obbligo di versamento del contributo ordinario di finanziamento del Fondo per il periodo gennaio-dicembre 2012.

   

 

Come è noto, i Fondi di Solidarietà istituiti presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50%.

 

Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, con delibera n. 1 del 16 giugno 2011 aveva disposto la sospensione del versamento del contributo ordinario di finanziamento per il periodo da giugno a dicembre 2011, data prevista di cessazione del Fondo.

 

In data 17 febbraio 2012, con messaggio n. 2890, l’Istituto comunicava la cessazione del Fondo e il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo dello 0,50%, comunicando al contempo l’esistenza di un accordo tra le parti sociali per la proroga del Fondo e facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

 

L’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 68157 del 24 settembre 2012 (pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2012, n. 245) ha prorogato al 31 dicembre 2012 la scadenza del Fondo in oggetto. L’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto ha correlativamente prorogato alla medesima data l’obbligo di finanziamento del Fondo con il contributo dello 0,50 per cento.

 

Per effetto di tali proroghe e considerato che la delibera, su indicata, di sospensione del versamento aveva efficacia limitata al 31 dicembre 2011, il contributo di finanziamento risulta dovuto per il periodo gennaio-dicembre 2012.

 

Si precisa che dal 1 gennaio 2013 è venuto meno l’obbligo contributivo dello 0,50% non essendo stata prorogata la vigenza del Fondo.

 

In conseguenza delle precisazioni fornite con il presente messaggio, le aziende potranno versare il contributo dovuto per l’anno 2012 senza aggravio di sanzioni entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

 

 

Modalità operative per il versamento del contributo arretrato.

 

Con riferimento alle modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS si forniscono, di seguito, le seguenti istruzioni.

 

Per l’esposizione del contributo arretrato, le aziende interessate, già contraddistinte dal codice di autorizzazione “2L” avente il significato di “Azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 351/2000”, dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice “M091” avente il significato di "Arr. contr. DM 351/2000", nell’elemento <Retribuzione> il totale delle retribuzioni su cui la contribuzione arretrata è calcolata e nell’elemento <SommaADebito> l’importo del contributo da pagare.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori