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Messaggio numero 4241 del 20-10-2016


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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 20-10-2016
Messaggio n. 4241
OGGETTO:

trasferimento personale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana presso Amministrazioni Pubbliche ed Enti iscritti all’INPS ai fini TFS/TFR - diffide da parte del personale coinvolto nella riorganizzazione dell’ente pubblico non economico ora denominato “Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana” a seguito della privatizzazione prevista dal d.lgs. 28 settembre 2012 n. 178.

   

Pervengono a questo Istituto diffide riguardanti la richiesta di quantificazione del TFS/TFR maturato dal personale interessato dal processo di riorganizzazione dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ora denominato “Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana” e transitato presso Amministrazioni ed Enti iscritti all’INPS ai fini TFS/TFR.

 

A tale proposito, si chiarisce che l’indennità di fine servizio, comunque denominata, maturata durante il servizio presso l’Associazione della Croce Rossa Italiana e l’Ente strumentale alla Croce Rossa, deve essere quantificata dagli stessi enti. Solo dopo il collocamento a riposo del personale interessato, questo Istituto potrà determinare,  per la parte di competenza successiva alla riorganizzazione di cui in oggetto, la prestazione di fine lavoro spettante.

 

Si chiarisce, altresì, che il citato personale è interessato dalla normativa di cui all’art. 6 della legge n. 554/1988 e agli articoli 12 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione - DPR n. 104/1993 - sia pure con le specificità previste dall’art. 6, comma 7 bis, del d.lgs. 178/2012 il quale prevede che “i rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità della CRI ovvero dell’Ente strumentale alla CRI sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell’attivo patrimoniale”.

 

In particolare, considerato che la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministeri Vigilanti ha riconosciuto la natura di “norma speciale” al decreto in questione, si precisa che, per il personale coinvolto nella riorganizzazione, l’Ente Strumentale alla Croce Rossa non è tenuto al rispetto del termine di 180 giorni per il versamento del maturato ai fini TFS/TFR così come previsto dall’art. 15 del citato DPR 104/1993.

 

Infine, si rende noto che è attualmente allo studio di questo Istituto la definizione delle modalità operative da utilizzare per l’attuazione di tale “norma speciale”.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi