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Messaggio numero 4294 del 28-04-2014


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 28-04-2014
Messaggio n. 4294
Allegati n.2
OGGETTO:

Contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

   

 

Premessa

 

L’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014, pubblicata sul supplemento n.87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre  2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Tale contributo si applica ai trattamenti lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo, per la parte eccedente i limiti previsti, secondo la tabella seguente:

 

TRATTAMENTO MINIMO 2014: mensile 501,38 – annuo 6.517,94

 

 

% contributo

Valori per l’anno 2014

Fra 14 e 20 volte il trattamento minimo annuo

6

da 91.251,16 a 130.358,8

Fra 20 e 30 volte il trattamento minimo annuo

12

da 130.358,81 a 195.538,20

Oltre 30 volte il trattamento minimo annuo

18

da 195.538,21 in poi

 

Il contributo opera a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie e le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali.

 

Si illustrano di seguito i criteri applicativi utilizzati dalle pensioni delle gestioni private, pubbliche e degli sportivi professionisti e lavoratori dello spettacolo, e si forniscono le indicazioni relative alla rilevazione contabile.

 

 

1.  Attività del casellario Centrale delle pensioni

 

Ai fini dell’individuazione della base imponibile sulla quale applicare il contributo, vengono presi in considerazione tutti i trattamenti obbligatori erogati sia dall’INPS che dagli Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

 

Gli enti diversi dall’Inps che gestiscono tali forme sono:

 

NOME

COD_ENTE

Enpap (Psicologi)

1170

Enpapi (Infermieri)

1173

Eppi (Periti Industriali)

1178

Enpab (Biologi)

1182

Enpaia (Agrotecnici e Periti Agrari)

1180

Epap (Pluricategoriale)

1186

Inpgi

9931

Inarcassa

9934

Cassa Forense

9935

Enpam (Medici)

9936

Enpav (Veterinari)

9937

Cassa Geometri CIPAG

9939

Cassa Ragionieri e Periti Commerciali CNPR

9940

Enpaf (Farmacisti)

9941

Cassa Commercialisti CNPADC

9942

Enpacl (Consulenti del Lavoro)

9943

Cassa Notariato

9944

Enasarco

9950

 

L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, fornisce agli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo in oggetto, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

 

L’importo annuo della pensione da assoggettare al contributo è segnalato dall’Ente stesso e memorizzato nel campo GP3EASSCTRSOL.

 

In attesa che gli Enti forniscano tale dato, in GP3EASSCTRSOL dell’anno 2014, sarà riportato l’importo di GP3EIMP.

L’assoggettamento della prestazione al contributo della prestazione viene indicato nel campo, GP1AV91E con il valore

 

2     = Contr.Solidarietà L.147/2013: SI assoggettamento

 

Nel caso in cui sia determinato in funzione di più pensioni a carattere obbligatorio, il contributo viene trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti interessati.

 

Il Casellario fornisce agli Enti le informazioni relative alla trattenuta da effettuare, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

 

 

2.  Quantificazione dell’imponibile da assoggettare al contributo

 

2.1       Pensioni di categorie 094 e 097

 

Le pensioni di categoria 094 e 097 con decorrenza del trattamento diretto precedente il 31 ottobre 1999 includono sia la quota di pensione obbligatoria sia la quota integrativa.

In tal caso, l’importo da assoggettare al Contributo di Solidarietà viene rilevato nel campo GP5/6HG02E con codice 023 in GP5/6HG01.

 

2.2       Prestazioni escluse

 

Sono da escludere dall’importo da assoggettare al contributo le seguenti prestazioni:

 

-      prestazioni assistenziali (categoria 044 - INVCIV, 077 - PS, 078 – AS);

-      gli assegni di esodo, di accompagnamento alla pensione (categorie '027 - VOCRED, 028- VOCOOP, 029- VOESO, 198 – VESO33, 199 - VESOL92);

-      pensioni erogate alle vittime del terrorismo;

-      pensioni integrative di categoria 094 e 097 con decorrenza del trattamento diretto dal 1 novembre 1999;

-      la quota di trattamento integrativo delle pensioni 094 e 097 con decorrenza del trattamento diretto fino al 31 ottobre 1999;

-      trattamenti integrativi corrisposti dagli enti di previdenza obbligatoria.

 

 

3.  Trattamento fiscale del contributo

 

In analogia a quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E del 28 febbraio del 2012, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito in base al principio di competenza e ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef. Ai fini della presunta rilevazione del medesimo contributo nella prossima certificazione dei redditi – modello CUD/2015 – viene distintamente certificata la trattenuta che mensilmente l’Istituto opererà sui trattamenti pensionistici interessati al prelievo.

 

 

4.  Pensioni delle gestioni private. Modalità di memorizzazione e gestione delle informazioni

 

In fase di prima applicazione, la gestione del contributo viene effettuato con ricostituzione a livello centrale.

La trattenuta viene applicata a partire dalla rata di pensione di maggio 2014.

Sul data base delle pensioni sono stati memorizzati i seguenti dati:

-         l’importo del contributo in GP5HG02E con codice in GP5HG01 = 851. Taleimporto sarà sottratto dall’imponibile mensile che pertanto viene memorizzato in GP5HD03E al netto del contributo;

-         l’importo di GP5KC10E e GP5KC05E sono esposti al lordo della trattenuta per il contributo di solidarietà;

-         nel campo GP8MD40N viene memorizzato il codice 851, nel campo GP8MD42N e nel campo GP8MD43E l’importo del contributo;

-         l’imponibile IRPEF viene memorizzato in GP3EIMP al netto dell’importo del contributo;

-         l’importo annuo del contributo è memorizzato nel campo GP3ECTRSOL dell’anno di riferimento.

 

4.1       Conguaglio a debito per il periodo gennaio- aprile 2014

 

L’importo del conguaglio riferito al periodo precedente l’elaborazione viene rateizzato da maggio a dicembre 2014.

Pertanto sulla cedola il contributo sarà esposto due volte: la prima, relativa alla trattenuta del mese corrente, indicata con il codice 851; la seconda, relativa al rateo pregresso, indicata con il codice 852.

 

4.2       Comunicazioni

 

Agli interessati viene inviata una informativa dedicata per comunicare l’avvio della trattenuta in argomento e illustrare le modalità di recupero del debito.

 

4.3       Procedure di liquidazione e ricostituzione

 

Le procedure di prima liquidazione e ricostituzioni delle pensioni dell’AGO, dei Fondi speciali e delle Convenzioni internazionali sono state adeguate per la gestione del contributo sulle pensioni di soggetti per i quali vengono rilevate le condizioni di applicabilità.

 

 

5.  Pensioni delle gestioni pubbliche. Modalità di memorizzazione e gestione delle informazioni

 

La gestione del contributo sarà effettuata con ricostituzione a livello centrale sulla base dei dati presenti nelle banche dati pensioni (GPP/SIN) integrati con quelli forniti dal Casellario delle pensioni.

Nel caso in cui il contributo annuo sia determinato in funzione di più pensioni a carattere obbligatorio (appartenenti alla gestione privata e pubblica), verrà trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti interessati.

Nel caso, invece, in cui entrambi i trattamenti pensionistici siano a carico della Gestione Pubblica il contributo anche se calcolato sul totale delle prestazioni, verrà applicato solo sul trattamento pensionistico di maggiore importo.

 

La trattenuta viene applicata a partire dalla rata di pensione di maggio 2014 e viene identificata in banca dati con il codice “ZW” (Contributo di solidarietà art. 1, comma 486, L. 147 - 27/12/2013) con trattamento di voce corrente. trattamento di voce corrente.

La ritenuta mensile si applica a prescindere dall’ importo della stessa.

 

5.1       Conguaglio a debito per il periodo gennaio-aprile 2014

 

L’importo del conguaglio riferito al periodo precedente l’elaborazione, viene:

  • trattenuto in unica soluzione se l’importo è inferiore o pari a € 40
  • rateizzato da maggio a dicembre

 

Pertanto sul cedolino il contributo sarà esposto due volte: la prima, relativa alla trattenuta del mese corrente, la seconda, relativa al rateo pregresso.

 

5.2       Procedure successive alla prima elaborazione

 

Una elaborazione a livello centrale provvederà ad estrarre tutte le nuove posizioni relative a quei trattamenti dei soggetti per i quali saranno rilevate le condizioni di applicabilità del contributo.

 

6      Pensioni delle gestioni dello sport e dello spettacolo. Modalità di memorizzazione e gestione delle informazioni

 

La gestione del contributo viene effettuata a livello centrale sulla base dei dati elaborati e forniti dal Casellario delle pensioni poiché, per l’anno 2014, non sono presenti nel data base delle gestioni dello sport e dello spettacolo pensioni di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo.

Pertanto, il contributo annuo viene determinato solo in presenza di più prestazioni pensionistiche a carattere obbligatorio e viene trattenuto sui ratei di pensione in misura proporzionale ai trattamenti stessi.

La trattenuta mensile viene applicata a partire dalla rata di pensione di maggio 2014 ed è comprensiva dell’importo del conguaglio a debito riferito al periodo precedente l’elaborazione.

Sul data base delle pensioni delle suddette gestioni, per i soggetti interessati all’applicazione del contributo in oggetto, vengono memorizzati i seguenti dati:

-         l’importo complessivo del contributo viene visualizzato in Area crediti/debiti – PNCTA1 - con il codice denominato DE55. Taleimporto sarà suddiviso in otto rate da maggio a dicembre 2014. Ciascuna rata sarà sottratta dall’imponibile mensile e l’importo sarà memorizzato in cedola al punto 6 – PNCTD0 e PNCTD7 (dettaglio imponibile) - al netto del contributo;

-         l’importo di pensione mensile indicato al punto 1 della cedola - PNCTD0 - è esposto al lordo della trattenuta per il contributo di solidarietà;

-         l’importo mensile del contributo sarà indicato anche al punto 19 della cedola come debito esente;

-         l’imponibile IRPEF sarà memorizzato nello storico di fine anno - PNCTH0 - al netto dell’importo del contributo;

-         l’importo annuo del contributo sarà memorizzato sempre nello storico di fine anno - PNCTH0 - dell’anno di riferimento.

 

Per l’applicazione del contributo di solidarietà sarà generata la variazione denominata 710 (contributo di solidarietà L. 147/2013).

 

7      Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile del contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie, si istituiscono i conti di seguito elencati, nell’ambito delle specifiche gestioni contabili interessate:

 

ARR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione speciale per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani;

CLR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

CMR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione speciale per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

COR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione speciale per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali;

DZR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito del Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte del consumo;

ENP22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito del Fondo pensioni degli sportivi professionisti;

ENS22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo;

ESR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

FDR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali;

FPR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

FPU22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione assicurativa per il personale dell’Enel e delle aziende elettriche private già iscritto al soppresso Fondo di previdenza;

FPV22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

FPX22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia già iscritto al soppresso Fondo di previdenza;

FPY22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito dellaGestione assicurativa per i dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI;

FTR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste Italiane S.p.a.;

GFR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

INR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali;

INS22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del Bilancio dello Stato;

INT22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Cassa per le pensioni ai sanitari;

INU22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari;

INV22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;

PAR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professionale abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del TUIR approvato con DPR n. 917/1986 e altre attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;

VLR22183 – per la rilevazione del contributo di solidarietà nell’ambito del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.

 

Le procedure di ripartizione contabile delle pensioni erogate dalle gestioni private saranno opportunamente aggiornate per imputare le ritenute ai conti specifici sopra elencati.

L’imputazione contabile delle trattenute effettuate a tale titolo sulle pensioni delle gestioni ex INPDAP (IN.22183) ed ex ENPALS (EN.22183), verrà effettuata a cura della Direzione generale.

 

Si riepilogano i conti di nuova istituzione nella variazione al piano contabile (allegato n. 2).

 

  Il Direttore Generale  
  Nori