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Messaggio numero 4325 del 30-04-2014


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 30-04-2014
Messaggio n. 4325
OGGETTO:

Gestioni Pubbliche. Chiarimenti sull’obbligo di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

   

In riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito ai soggetti obbligati all’iscrizione alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” come specificato, da ultimo, dalla circolare n. 6 del 16.01.2014 (3^ parte, paragrafo 19) e sui conseguenti controlli inseriti in sede di invio delle denunce, si rappresenta quanto segue.

 

I dipendenti iscritti ai fini pensionistici e/o previdenziali alla Gestione Dipendenti Pubblici sono obbligatoriamente iscritti alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, di seguito “gestione credito“ di cui all’art. 1, comma 245, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successivo Decreto Ministeriale attuativo del 28 luglio 1998, n. 463.

 

L’iscrizione ai fini pensionistici a gestioni o fondi speciali diversi dalla gestione pensionistiche ex INPDAP, quali ad esempio INPGI, ENPAM, Fondo speciale Ferrovie dello Stato,  in presenza dell’iscrizione previdenziale (INADEL o ENPAS) nell’ambito della  Gestione Dipendenti Pubblici comporta, comunque, l’obbligo di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  e il versamento del contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge n.335 dell’8 agosto 1995 (art. 1 comma 242, Legge 23/12/1996 n.662, art. 2 D.M 28 luglio 1998 n. 463).

 

Si evidenzia che i soggetti iscritti obbligatoriamente alla gestione credito sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2007, n. 45 “Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP” e, pertanto, non devono essere qualificati come aderenti.

In sede di denuncia, per i dipendenti iscritti alla sola gestione previdenziale (ENPAS o INADEL) non deve essere valorizzato l’elemento <AderenteCredito45_2007>

 

La facoltà di adesione di cui al D. M. n.45/2007 per il personale in servizio è, infatti, una prerogativa riconosciuta, nei termini richiamati dalla circolare n.6 del 16 gennaio 2014, ai dipendenti di  Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 non iscritti alle gestioni pubbliche (gestioni pensionistiche e/o previdenziali) al fine di consentire a tutti i dipendenti pubblici l’accesso alle prestazioni creditizie e sociali.

 

Il controllo inserito, recentemente, in sede di invio del flusso è stato introdotto per evitare l'invio di denunce non corrette che determinerebbero, a seguito dei controlli sul dovuto contributivo, l’emissione delle note di rettifica per notificare il credito dell’Istituto conseguente al ricalcolo del dovuto contributivo per la gestione in esame.

 

Si coglie l’occasione per evidenziare che, essendo l’imponibile della gestione credito commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, qualsiasi  variazione di quest’ultima si riflette anche sulla quantificazione dell’imponibile della gestione credito.

 

Le aziende e le amministrazioni pubbliche sono invitate ad regolarizzare le situazioni pregresse irregolari utilizzando i quadri V1, causale 5 ed a provvedere al versamento dei contributi comprensivi delle somme per sanzioni ed interessi.

 

Le strutture territoriali sono invitate a verificare le situazioni irregolari e ad attivarsi per il recupero dei contributi non versati.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori