Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 4385 del 26-11-2019


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 26-11-2019
Messaggio n. 4385
Allegati n.2
OGGETTO:

Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 125 dell’8 novembre 2019, avente ad oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”

   

 

 

Con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato il nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione (Allegato n. 1) ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” (Allegato n. 2).

 

 

L’attuale testo convenzionale ha validità dal1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Le Banche e gli Intermediari finanziari interessati al convenzionamento potranno formalizzare la relativa istanza, a far data dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo stesso.

 

 

  

Il testo di convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il contenuto ed a dematerializzare il processo di gestione delle convenzioni finalizzate a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, nell’ottica della semplificazione dell’azione amministrativa, per cui si è provveduto a modificare le disposizioni in tema di “contratto e notifica” (art. 8), “trattenute sulla pensione” (art. 11), “rinnovi di contratto” (art. 13), “oneri” (art. 14).

 

 

Con particolare riferimento all’articolo 8, comma 3, le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti alla nuova convenzione dichiarano - ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), nonché dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 - la conformità dei dati contrattuali riportati nel piano notificato telematicamente all’INPS con quelli contenuti nei rispettivi contratti di finanziamento, esonerando l’INPS da qualsivoglia responsabilità e da eventuali contestazioni da parte dei pensionati. A tal fine i soggetti convenzionati si impegnano a custodire gli originali dei contratti sottoscritti dai pensionati ed a tenerli a disposizione per eventuali controlli dell’INPS.

 

 

Conseguentemente, per i contratti di finanziamento che saranno sottoscritti nel periodo di vigenza della nuova convenzione, le società convenzionate non saranno più tenute a trasmettere all’Istituto la documentazione in originale utile alla cosiddetta fase di “abbinamento” a cura delle Strutture territoriali.

 

 

Il testo del Regolamento, contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, è stato oggetto di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati gli articoli finalizzati a disciplinare i “rinnovi di contratto” (art. 10) e la “variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art. 12) ed il “rimborso oneri” (art. 15).

 

 

Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2018, ha aggiornato l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 1,98 (uno/98), IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

 

 

Diversamente, le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a € 100,86 (cento/86), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,405 (otto/405) per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

 

 

L’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2021 e 2022.

 

 

L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.

 

 

Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, al seguente indirizzo email: convenzioni.cessionequinto@inps.it.

 

 

L’allegato schema di convenzione ha validità a far data dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022.

 

 

Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre 2019 e, ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia della stessa decorrerà a far data dal 1° gennaio 2020.

 

 

Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto a partire dal 1° gennaio 2020, la data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione medesima.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele