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Messaggio numero 4560 del 14-03-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ufficio di Segreteria Organi Collegiali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 14-03-2013
Messaggio n. 4560
Allegati n.1
OGGETTO:

Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e   della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Istruzioni per la gestione amministrativa delle domande per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle relative somme da parte delle aziende.

   

1.    Normativa

 

Il comma 1, dell’art. 1- ter, della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, ha istituito il Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento o il rinnovamento delle professionalità, ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore.

 

In particolare, la lettera a), del comma 1 del suindicato articolo, prevede specificamente che tale finalità possa essere conseguita anche mediante il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

 

Il comma 2, dell’art. 1 ter, dispone le modalità di finanziamento del Fondo Speciale che è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375% e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 %, complessivamente pari allo 0,50%; il Fondo Speciale è, altresì, alimentato dai contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi potranno convenire direttamente tra di loro al fine di garantire la piena operatività del Fondo e la stabilità del sistema stesso.

 

Il comma 3, del predetto art. 1 ter, precisa che le prestazioni concesse dal Fondo sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, stabilendo, altresì, che i criteri e le modalità di gestione del fondo sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

 

A seguito della riforma intervenuta con l’art. 3, comma 44, della Legge n. 92/2012, la disciplina del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, è adeguata alla normativa prevista per i fondi bilaterali, istituiti dall’articolo 3 della legge medesima, mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

 

L’art.3, comma 47, lettera c), Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dell'articolo 1-ter del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

 

2.    Interventi Formativi

 

Il Regolamento del Fondo specifica i criteri e le modalità di gestione del Fondo speciale ed è stato recentemente modificato con Delibera n. 197 del 26 settembre 2012e integrato con delibera n. 204 del 22 ottobre 2012.

 

Con particolare riferimento al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, all’art. E, lettera A, paragrafo 1 del Regolamento, è stato stabilito che: “il Fondo, tenuto conto anche degli oneri di gestione ed amministrazione, può utilizzare per le prestazioni in questione al massimo il 50% dell’ammontare dei contributi obbligatori ordinari (0,50%) di cui all’ art. D, comma 1, lett. a del Regolamento”.

 

Dal mese di ottobre 2011, il 50% dei contributi ordinari versati è accreditato per l'80% ad un conto individuale, definito "conto azienda", intestato a ciascuna azienda per i propri interventi formativi e, per il restante 20%, a un conto comune definito “conto sistema”.

 

I versamenti sono ordinati per mese di competenza. Le somme accreditate al "conto azienda" sono stornate al "conto sistema" nel caso in cui, decorsi tre anni dal mese di competenza, tali somme non siano state impegnate con domanda di ammissibilità accolta per un importo almeno pari alla somma versata (art. E, par. 1 lett. A del Regolamento).

 

L’istruttoria tecnica delle domande di ammissibilità e di erogabilità per il finanziamento della formazione è effettuata da un apposito Sottocomitato.

 

Il finanziamento dei programmi formativi può essere richiesto per le seguenti tipologie di interventi:

 

 

a)    interventi formativi conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;

b)    interventi formativi di riqualificazione di lavoratori in CIGS/mobilità finalizzati alla assunzione degli stessi presso l’azienda richiedente;

c)    interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in CIGS/mobilità;

d)    altri interventi formativi.

 

Le prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento della formazione potranno essere erogate, nel rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo Speciale, unicamente per i programmi formativi attuati dopo il 16 settembre 2011.

 

Nella fase di prima applicazione della procedura di finanziamento degli interventi formativi, la capienza del conto azienda e del conto sistema del quale l’azienda può fruire in caso di incapienza del conto azienda, è verificata dalla Direzione Centrale Entrate.

 

Le istruzioni tecniche per la presentazione e gestione amministrativa delle domande per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale sono indicate negli allegati al presente messaggio.

 

Nei suindicati casi sub a) interventi formativi conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, b) interventi formativi di riqualificazione di lavoratori in CIGS/mobilità finalizzati alla assunzione degli stessi presso l’azienda richiedente, e d) altri interventi formativi,il datore di lavoro richiedente il finanziamento, per ottenere l’ammissibilità alla prestazione per l’intervento formativo, deve compilare il modello di domanda telematizzato COD. SR120 utilizzando la procedura “DiResCo” (Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente) messa a disposizione dall’Istituto sul sito www.inps.it, seguendo il percorso specificato nell’allegato 1.

 

Per ottenere l’erogabilità della prestazione per l’intervento formativo l’azienda deve compilare il modello di domanda telematizzato COD. SR122 utilizzando la medesima procedura DiResCo.

 

3.  Attività istruttoria e gestione delle delibere

 

L’operatore della sede competente alla gestione della matricola aziendale visualizza, tramite procedura DiResCo, nella sezione “modulo”, le domande presentate dalle aziende: modulo SR120 “Contributo per il finanziamento di interventi formativi fondo speciale per il trasporto aereo – domanda di ammissibilità”, oppure modulo SR122 “Contributo per il finanziamento di interventi formativi fondo speciale per il trasporto aereo – domanda di erogabilità”.

 

L’operatore di sede, per ciascuna tipologia di domanda di ammissibilità o erogabilità visualizzata, deve verificare il regolare versamento del contributo dello 0,50% da parte dell’azienda. In caso di esito positivo, selezionando la sezione “gestione” della procedura DiResCo, riporterà l’informazione accquisita nell’apposita casella prevista dalla procedura e nello specifico campo “note”. Successivamente, nella sezione “Nuova lavorazione della domanda”, modifica lo “stato della domanda” in “trasmessa alla Direzione centrale”.

 

In caso di mancato versamento del contributo, segnalerà all’azienda l’omissione contributiva con dettaglio di periodo e importo e riporterà l’informazione nel predetto campo note previsto dalla procedura. Anche in tal caso l’operatore modifica lo “stato della domanda” in “trasmessa alla Direzione centrale”.

 

La Direzione centrale Entrate procede a verificare la capienza del conto azienda e del conto sistema del quale l’azienda può fruire in caso di incapienza del conto azienda. Nel campo “note” verrà riportata la descrizione delle verifiche effettuate, e verrà inserita la relativa documentazione tra gli allegati.

 

L’istruttoria tecnica delle domande di prestazioni a titolo di partecipazione al finanziamento di interventi formativi sono effettuate dal Sottocomitato del Comitato Amministratore del Fondo Speciale del Trasporto Aereo, che trasmette l’esito dell’istruttoria al Comitato Amministratore per l’adozione delle delibere di ammissibilità,  erogabilità, o reiezione.

 

Successivamente alla assunzione della delibera, sia di ammissibilità che di erogabilità, da parte del Comitato, la Segreteria degli Organi collegiali procederà alla acquisizione della stessa come allegato nella procedura DiResCo, inserirà il numero in procedura, e modificherà lo “stato della domanda” in “trasmessa alla sede”. La delibera adottata dal Comitato Amministratore sarà visibile da parte della Direzione Centrale Entrate, della Direzione Centrale Bilanci e della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, e dalla sede, per i rispettivi adempimenti di competenza.

 

Con riferimento alle sole domande di erogabilità per le ipotesi di finanziamento sub b), la Segreteria degli Organi collegiali, acquisita la delibera, modificherà lo “stato della domanda” in “trasmessa alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito”. Tale Direzione accerterà che l’azienda abbia comunicato l’assunzione del lavoratore tramite Unilav, dandone notizia nel campo “note”; modificherà, quindi, lo “stato della domanda” in “trasmessa alla sede”.

 

L’operatore di sede, dopo aver riportato nell’apposita casella l’esito della verifica del regolare versamento del contributo dello 0,50%, modificherà lo stato della dichiarazione in “chiusa”, ed indicherà l’esito della deliberà: “ok totale” (accoglimento totale della domanda dell’azienda), “ko” (reiezione), o “ok parziale” (accoglimento parziale della domanda). In tale ultima ipotesi l’operatore dovrà indicare l’importo oggetto dell’accoglimento parziale. In caso di esito positivo delle domande di erogabilità la sede dovrà, quindi, attribuire alla matricola aziendale il codice di autorizzazione ”6M” per un periodo di validità di due mesi.

La modifica dello stato della domanda in “chiusa” consentirà alle aziende di visualizzare l’esito e la delibera mediante accesso alla procedura DiResCo.

 

4.  Codifica aziende. Istruzioni operative per il conguaglio del finanziamento. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

 

Alle aziende ammesse ai programmi formativi le Sedi competenti provvederanno ad attribuire per un periodo di validità di due mesi il codice di autorizzazione ”6M” che, a decorrere da gennaio 2013, assume il significato di “Azienda ammessa al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale”.

 

Esempio:delibera di erogabilità comunicata dalla Sede competente all’azienda a febbraio 2013. Il ca 6M viene attribuito con validità da febbraio a marzo 2013.

 

Le aziende stesse potranno poi accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dalle medesime dovuti per i propri dipendenti, escluso il contributo dello 0,50%, seguendo le seguenti modalità:

 

all’interno del flusso Uniemens, nella sezione <DenunciaAziendale>, nell’elemento <RecuperoPrestFondiSol> <CausaleRecPrest> dovrà essere indicata la nuova causale “L112” avente il significato di “Interventi formativi Fondo speciale trasporto aereo” e nell’elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare.

 

Il conguaglio potrà essere effettuato sulle denunce relative al periodo di validità del codice di autorizzazione.

La relativa scrittura contabile affluirà sul conto GVR 30110, già istituito con circolare n. 102 del 9 luglio 2007.

 

5.  Domande di ammissibilità/erogabilità per  interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in CIGS/mobilità

 

 Con riferimento alle ipotesi diinterventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in CIGS/mobilità, si comunica che le istruzioni per la presentazione e la gestione delle domande saranno impartite con separato messaggio, non appena sarà completata e resa disponibile la procedura telematica da parte della D.C.S.I.T.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


Allegato N.1

Interventi formativi attivati per:

 

a)   processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;

b) interventi formativi di riqualificazione di lavoratori in CIGS/mobilità finalizzati alla assunzione degli stessi presso l’azienda richiedente;

d)  altri interventi formativi.

 

Presentazione delle domande di ammissibilità ed erogabilità

 

L’accesso alla procedura DiResCo avviene mediante identificazione dell’utente secondo gli standards previsti per l’autenticazione all’accesso dei servizi INPS. Nella pagina http://www.inps.it, sezione “Servizi Online”, scegliendo la voce “per tipologia di Utente”, andrà ricercata la voce “Aziende, consulenti e professionisti” e richiamata la funzione “Servizi per aziende e consulenti”. Verrà richiesta l’immissione del proprio codice fiscale e del PIN. Completata correttamente l’autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende e consulenti” le aziende e gli intermediari istituzionali potranno accedere al servizio “Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente”, in breve “DiResCo”. Effettuato l’accesso, viene proposta la pagina “Menu delle dichiarazioni di responsabilità” nel quale sono elencate le dichiarazioni di responsabilità disponibili, contraddistinte dal rispettivo codice modulo. Attivando la funzione “Seleziona” relativa al modulo COD. SR120  o COD. SR122 verrà proposto a video il modulo da compilare, dopo aver inserito la matricola aziendale interessata.

 

Si rammenta che potranno essere rese dichiarazioni di responsabilità da parte di aziende e intermediari istituzionali che risultano già precedentemente delegati alla gestione delle informazioni aziendali (es. trasmissione delle denunce obbligatorie). Attivando la funzione “Invio dichiarazione” la dichiarazione verrà automaticamente protocollata e trasmessa alla sede  territoriale INPS competente in base alla matricola aziendale.

 

Nella pagina di consultazione delle dichiarazioni trasmesse, la domanda presentata dall’azienda sarà visibile con il numero di protocollo assegnato, il relativo stato di lavorazione e l’esito della delibera associato alla dichiarazione inviata.

 

I modelli di domanda agli interventi formativi devono essere compilati in ogni loro parte e contenere le dichiarazioni del titolare o rappresentante legale dell’azienda ivi indicate.

 

Le dichiarazioni contenute nelle domande sono rese ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod.

 

La domanda di ammissibilità deve essere presentata non oltre 60 giorni dalla data dell’accordo sindacale, relativo al progetto formativo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

 

Alla domanda deve essere allegato il verbale dell’accordo sindacale e, nel caso di interventi formativi di cui alla precedente lettera b) finalizzati all’assunzione del lavoratore, anche la dichiarazione di impegno all’assunzione resa dal  titolare o legale rappresentante dell’azienda con l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e della durata del contratto.

 

In caso di previsione di assunzioni a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi la prestazione è ridotta di un sesto per ogni mese di minore durata del contratto e, in tali casi, devono essere compilate anche le apposite colonne del prospetto contenuto nella domanda, con l’importo della retribuzione da finanziare diminuita di un sesto  per ogni mese di minore durata del contratto.

 

La domanda di erogabilità deve essere presentata entro 60 gg dal termine dell’intervento formativo, o dalla data di assunzione nel caso di finanziamento subordinato all’assunzione del lavoratore interessato, qualora la stessa si verifichi in data successiva all’intervento formativo.

 

In riferimento alle domande di ammissibilità, previa verifica delle disponibilità del “conto azienda” e del “conto sistema”, come disciplinati dall’art. E) comma 1, lettera A, punto 1,  esistenti alla fine del 3° mese precedente la domanda di ammissibilità, il Comitato Amministratore delibera l’ammissibilità, l’ammissibilità parziale, oppure la reiezione della domanda in caso di mancanza dei requisiti previsti. Il Comitato precisa nella delibera anche il conto di addebito delle prestazioni a titolo di partecipazione per il finanziamento della formazione.

 

Il criterio generale di addebito prevede che, nel caso sub a), ovvero nelle ipotesi di interventi formativi conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, l’importo richiesto per il finanziamento sia addebitato prioritariamente sul “conto azienda” e in via residuale sul “conto sistema”, con un limite massimo di accesso al “conto sistema” da parte di ogni singola azienda pari al 50% dei contributi obbligatori ordinari (0,50%) versati dall’azienda interessata a decorrere dal 1° gennaio 2005, oppure dalla data di inizio dell’attività dell’azienda stessa, se successivo a tale data.

 

Pertanto, l’addebito della prestazione richiesta sarà riferito, nella delibera, al conto azienda e/o al conto sistema entro il limite di fruibilità da parte delle singole aziende del conto sistema.

 

Nei casi sub b) e d), ossia nelle ipotesi di interventi formativi di riqualificazione di lavoratori in CIGS/mobilità finalizzati alla assunzione degli stessi presso l’azienda richiedente e altri interventi formativi, la prestazione richiesta è addebitata direttamente al conto sistema senza l’applicazione del limite massimo sopra indicato.

 

In caso di assunzione di delibera di ammissibilità parziale, il Comitato, previa verifica delle disponibilità aggiornate del “conto azienda” e del “conto sistema”, assume ulteriori delibere di ammissibilità parziale fino al completamento dell’importo richiesto e/o spettante.

 

In caso di delibere di ammissibilità parziale sarà espressamente indicata la domanda di ammissibilità di riferimento iniziale.

 

Con riferimento alle domande di erogabilità, preso atto delle disponibilità effettive di cassa del “conto azienda” e del “conto sistema” esistenti alla fine del 3° mese precedente la domanda, il Comitato Amministratore delibera l’erogabilità di importo uguale o minore rispetto alla delibera di ammissibilità, addebitando la somma al “conto azienda” e/o al “conto sistema”.

 

In caso di incapienza o di delibera di erogabilità parziale, il Comitato, previa verifica delle disponibilità aggiornate del conto azienda e del conto sistema, assume ulteriori delibere di erogabilità parziale fino al completamento dell’importo concesso con la delibera di ammissibilità, indicando il conto di  addebito.

In caso di delibere di erogabilità parziale sarà espressamente indicata la delibera di ammissibilità di riferimento.

 

A seguito della definizione della domanda da parte della competente sede INPS, le aziende potranno visualizzare l’esito e la delibera accedendo alla procedura Diresco.

 

Si fa presente che le aziende, accedendo alla procedura Diresco, potranno visualizzare, a breve, anche le delibere già adottate dal Comitato alla data di pubblicazione del presente messaggio.