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Messaggio numero 459 del 03-02-2016


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 03-02-2016
Messaggio n. 459
Allegati n.3
OGGETTO:

Esonero contributivo ex art.1, comma 118 e ss., L.190/2014. Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla spettanza del beneficio in ipotesi di assunzione effettuata dai Gruppi Parlamentari (n. 30/2015), di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accesso ispettivo (n. 2/2016) e di assunzione di lavoratore percettore del trattamento pensionistico (n. 4/2016).

   

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva - ha recentemente fornito precisazioni in materia di accesso all’esonero contributivo triennale previsto dall’art.1, comma 118 e seguenti, della Legge n.190/2014.

Con il presente messaggio si provvede ad illustrare il contenuto degli interpelli in oggetto (cfr. allegati), a beneficio delle strutture territoriali.

 

1.  Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato – Gruppi parlamentari.

 

Su richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero ha chiarito che il beneficio contributivo introdotto dalla legge n.190/2014 può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015 (all. n. 1).

 

Al riguardo, il Dicastero rileva che l’art. 1, comma 118, della legge 190/2014, nel fare esplicito riferimento ai datori di lavoro privati, non sembra restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro “imprenditori”; tale interpretazione letterale ed estensiva della disposizione normativa è stata confermata anche dall’INPS che, nella circolare n.17/2015, ha ritenuto il beneficio applicabile a tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori.

 

2.  Riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 190/2014.

 

Nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha escluso la possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo ex art. 1, comma 118 e ss., della L.190/2014 (all. n. 2).

 

La decisione del Ministero si fonda su tre ordini di ragioni: innanzitutto, in applicazione dell’art. 1, comma 1175, della L.296/2006 che subordina la fruizione dei benefici contributivi e normativi, tra l’altro, al rispetto degli altri obblighi di legge, è escluso che si possa accedere all’incentivo nell’ipotesi in cui non siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

In secondo luogo, poiché la disposizione di legge, nell’intento di creare stabile occupazione, vuole sollecitare ed incentivare l’assunzione “spontanea” di personale, sarebbe contrario allo spirito della legge premiare una situazione che non ha tali caratteristiche essendo inoltre instaurata in violazione della legge.

 

Infine, il Ministero richiama l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015,  con il quale, nell’ipotesi di stabilizzazione di collaboratori o titolari di partita IVA, si prevede l’estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo; a maggior ragione, deve escludersi la possibilità di usufruire di un esonero contributivo dopo la definizione dell’accertamento che ha riqualificato il rapporto di lavoro.

 

3.  Esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 – lavoratore percettore di trattamento pensionistico.

 

Con la risposta al terzo interpello (all. n. 3), il Ministero comprende, tra i possibili destinatari dell’assunzione agevolata ex L.190/2014, anche i percettori di un trattamento pensionistico, in quanto il disposto dell’art.1, comma 118, della citata legge non limita in alcun modo la platea dei lavoratori che possono essere assunti con lo sgravio in questione.

 

In assenza di una preclusione espressa, previo il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge, si deve, pertanto, ritenere possibile il riconoscimento del sopra citato beneficio anche nell’ipotesi di assunzione di titolari di trattamento pensionistico.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi