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Messaggio numero 4806 del 21-12-2018


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 21-12-2018
Messaggio n. 4806
OGGETTO:

UniEmens “anticipato”. Aggiornamento del flusso operativo utile alla tempestiva erogazione delle pensioni

   

 

1. Premessa

 

Con il messaggio n. 4479 del 10.11.2017, nell’ambito delle istruzioni fornite, in relazione alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche, per l’utilizzo di nuove applicazioni utili all’istruttoria, è stata anticipata la realizzazione in UNIEMENS di un flusso dedicato, c.d. anticipato, compilato da parte del datore di lavoro con le informazioni necessarie e sufficienti alla liquidazione di una pensione provvisoria, in attesa del flusso definitivo scaturente dall’elaborazione degli stipendi.

Con il presente messaggio si comunica che sono state individuate le specifiche tecniche del flusso UniEmens “anticipato” che il datore di lavoro è chiamato a compilare per il perfezionamento dei requisiti (ai fini del diritto) per la liquidazione di una pensione provvisoria nei 30 giorni successivi alla decorrenza del pensionamento.

Detto flusso, riferito agli ultimi due mesi del rapporto di lavoro del pensionando, ha le caratteristiche utili all’accredito dell’anzianità previdenziale ai soli fini del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica e non sostituisce il consueto iter di trasmissione dei dati utili all’implementazione della posizione contributiva, attraverso l’invio del flusso Uniemens ordinario da parte del datore di lavoro.

Il flusso anticipato, pertanto, consentirà l’acquisizione immediata delle informazioni, fornite dal datore di lavoro, indispensabili per la determinazione dell’anzianità contributiva e verrà utilizzato unicamente nei casi in cui il computo del periodo contributivo corrispondente agli ultimi due mesi di lavoro costituisca condizione essenziale per il raggiungimento del requisito pensionistico.

Ne consegue che la trasmissione del flusso in parola viene richiesta al datore di lavoro qualora il requisito contributivo per la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia venga maturato nei due mesi antecedenti la cessazione dal servizio. Tale flusso anticipato non si renderà necessario nel caso di accesso al pensionamento a conclusione della fruizione dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, di prestazione di accompagnamento alla pensione ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 e del part time agevolato.

 

2. Contenuto e trattamento del flusso anticipato

 

Il canale di trasmissione sarà disponibile a decorrere dal 1° aprile 2019.

La denuncia “anticipata”, oltre ai dati anagrafici del soggetto e della chiave (matricola azienda, competenza, codice fiscale lavoratore, Qualifica 1-2-3, tipo contribuzione, tipo lavoratore), dovrà contenere necessariamente le coperture settimanali.

Dovrà essere inoltre valorizzata, nel mese di competenza in cui ricorre, la data di cessazione dal servizio e la relativa causale.

A differenza del flusso ordinario, quello anticipato, in quanto finalizzato esclusivamente alla determinazione del diritto alla prestazione per il singolo lavoratore, non dovrà contenere le sezioni relative all’imponibile, al Mese precedente (elemento <MesePrecedente>), alle Variabili retributive (elemento <VarRetributive>) ed alla CIG pregressa (elemento <CIGPregressa).

Per gli iscritti ai Fondi speciali dovrà essere compilata la sezione Fondo per la sola parte riferita alla valorizzazione della copertura previdenziale; in particolare i giorni di diritto per gli iscritti ai Fondi Ferrovie dello Stato ed ex Ipost.

In fase di montizzazione, i dati relativi ai flussi anticipati verranno aggregati in una registrazione separata rispetto al resto del montante, non visibile in consultazione dell’estratto conto. Tale registrazione sarà resa disponibile alle procedure di gestione del conto.

In considerazione della finalità di esatta determinazione del requisito pensionistico, che si intende perseguire con l’acquisizione del flusso anticipato, lo stesso andrà inviato con riferimento all’ultimo ed al penultimo mese del rapporto di lavoro. Ciò consentirà di accelerare la disponibilità del dato, anticipando le elaborazioni rispetto ai tempi tecnici, fisiologici, di gestione dei flussi ordinari.

Al fine di evitare sovrapposizione tra le denunce anticipate e quelle ordinarie, afferenti la stessa competenza, e di accelerare l’elaborazione delle denunce anticipate, queste ultime possono essere trasmesse dal momento in cui si ha contezza e certezza delle coperture settimanali e comunque non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo alla competenza del mese.

A titolo esemplificativo, di seguito si espone il caso di un lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro con l’azienda nel mese di maggio 2019.

L’azienda può inviare la denuncia anticipata sia per il mese di aprile 2019 (penultimo mese di lavoro) che per il mese maggio 2019 (ultimo mese di lavoro), secondo le seguenti tempistiche:

  • l’invio della denuncia di competenza aprile 2019 può avvenire fino al 15 maggio 2019;
  • l’invio della denuncia di competenza maggio 2019 può avvenire fino al 15 giugno 2019.

Si precisa che i flussi Uniemens relativi alle denunce “anticipate” non potranno contenere anche denunce ordinarie. Ciò in quanto, secondo la regola generale, ciascun flusso dovrà contenere sempre dati fra loro omogenei, ossia o tutte denunce “anticipate” o tutte denunce ordinarie.

Le denunce “anticipate” dovranno essere trasmesse attraverso i seguenti due canali alternativi:

  • tramite l’applicazione “Compilazioni on-line” presente sul sito dell’Istituto, seguendo le relative istruzioni;
  • tramite flusso massivo; in questo caso il flusso dovrà essere contraddistinto tramite la compilazione dell’attributo <Composizione> di <PosContributiva> con il valore “AN”.

Nell’ipotesi di denunce “anticipate” le prestazioni pensionistiche verranno liquidate con carattere di provvisorietà.

 

Al flusso anticipato dovrà seguire il flusso telematico ordinario con tutti i dati retributivi e le informazioni di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

Quest’ultima trasmissione, una volta elaborata ed acquisita, aggiornerà, come di consueto, l’estratto contributivo. Tale informazione verrà messa a disposizione delle procedure di gestione del conto.

 

Nel caso in cui, entro tre mesi, al flusso anticipato non faccia seguito il flusso ordinario, il flusso anticipato verrà storicizzato ed annullato. Anche tale informazione verrà messa a disposizione della procedura di gestione del conto.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele